CONVEGNO
organizzato dall'Università CA' FOSCARI di Venezia
“Appalto e rapporti di lavoro”
Venezia - Aula Magna Silvio Trentin - Cà Dolfin
Giovedi 28 Febbraio 2023
ORE 14.00
PROGRAMMA
Ore 14.00
Registrazione partecipanti
ore 14.30
Saluti istituzionali
Tiziana Lippiello, Magnifica Rettrice Università Ca’ Foscari
Michele Bernasconi, Direttore Dipartimento di Economia Università Ca’ Foscari
Tommaso Bortoluzzi, Presidente Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia
Patrizia Gobat, Presidente Consiglio dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Venezia
ore 15.00
Presiede
Adalberto Perulli, Università Ca’ Foscari
Introducono
Massimo Cacciari, Università Vita-Salute San Raffaele di Milano
Andrea Cavalletto, Amministratore O.ME.CA. e Trafilerie O.ME.CA.
ore 15.30
Relazioni
- Valerio Speziale, Università Raffaele D’Annunzio di Pescara, Il fenomeno dell’appalto nei suoi profili strutturali. Appalto lecito, illecito e intermediazione di manodopera
- Franco Scarpelli, Università Milano Bicocca, La disciplina individuale e collettiva dei rapporti di lavoro, il cambio appalto
- Silvia Borelli, Università di Ferrara, Subcontracting, appalti internazionali e diritto dell’Unione europea
- Marta Giaconi, Università Milano Bicocca, Appalti pubblici e rapporti di lavoro
ore 16.15
Interventi
Matteo Zoppas, Past President Confindustria Venezia Veneto
Roberto Crosta, Segretario generale Unioncamere del Veneto
ore 16.45
Tavola rotonda
Coordina: Massimo Cacciari
Partecipano
- Carlo Nordio, Ministro dell Giustizia
- Enrico Carraro, Presidente Confindustria Veneto
- Maurizio Landini, Segretario Generale CGIL
- Paolo Pennesi, Direttore dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro
- Giancarlo Sponchia, Presidente Associazione Nazionale dei Funzionari Ispettivi
Da questo link è scaricabile l'intervento del Presidente Sponchia
ore 17.45
Conclusioni
Tiziano Treu, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, presidente CNEL
Evento accreditato da:
Ordine dei Consulenti del Lavoro – Consiglio Provinciale di Venezia e da Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia con 3CFU (per la sola partecipazione in presenza)
ANIV - Breve presentazione
ANIV – Associazione professionale dei funzionari ispettivi pubblici: da quarant’anni al servizio degli ispettori per tutelarne la professionalità ed i valori ai fini del loro massimo impegno istituzionale.
Se spesso come ispettore del lavoro ti sarai sentito SOLO, unendoti all’ANIV diventerai PARTE DI UN PROGETTO COMUNE volto a riconoscere la dignità della funzione ispettiva e del suo fondamentale ruolo sociale.
L’ANIV, infatti, al di là del suo ruolo istituzionale di associazione professionale, è innanzitutto un gruppo di colleghi che hanno in comune la passione per il lavoro che svolgono e sono orgogliosi del fondamentale ruolo sociale che rivestono.
L’ispettore non è un impiegato qualsiasi, ma assolve ad una delicata funzione pubblica. Un compito non facile, condizionato sia dalla complessità e dinamicità della materia, che esige professionalità e impegno costante, sia dalle circostanze storiche e politiche.
Le criticità da affrontare sono tante e l’Associazione rappresenta un PUNTO DI RIFERIMENTO FONDAMENTALE, in quanto occasione di scambio e di confronto tra persone disposte a fornire il proprio contributo, avendo a cuore la mission che è stata loro affidata.
Ecco che partecipare all’ANIV diventa occasione non solo di approfondimento e di studio di tematiche lavorative ma anche, e soprattutto, MOMENTO DI CONDIVISIONE, consapevoli del fatto che solo un gruppo unito e compatto può difendere al meglio la funzione ispettiva.
L’ANIV rappresenta, altresì, un momento di raccordo fondamentale tra i funzionari ispettivi appartenenti ai diversi Enti: nata come associazione degli ispettori Inps e Inail, nel corso degli anni molti ispettori del lavoro ministeriali (oggi INL) hanno aderito all’ANIV. Da poco sono arrivati anche ispettori del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), delle ASL e delle ATS. Tutti questi colleghi hanno arricchito di contenuti e di forza l’associazione, assegnandole di fatto una funzione di RAPPRESENTANZA a 360° del corpo ispettivo a livello nazionale.
L’associazione, però, non è solo un luogo di formazione professionale, ma anche un’occasione di CRESCITA PERSONALE. Si fa amicizia con colleghi di altri Enti e di altre regioni, il cellulare accoglie nuovi contatti, si condividono problemi ed esperienze che accrescono e completano il nostro bagaglio professionale ed umano.
Per questo siamo convinti che l’ANIV continuerà ad essere il punto di riferimento e di raccordo per tutto il mondo ispettivo. In questa fase difficile per il nostro Paese, ci auguriamo una massiccia e compatta partecipazione dei nuovi colleghi ispettori, che possa conferire alle battaglie che ci attendono la linfa che, in quanto nuova, saprà fare la differenza.
Il tutto nella consapevolezza che, secondo i migliori insegnamenti dell’imprenditoria d’oltreoceano, ritrovarsi insieme è un inizio, restare insieme è un progresso, ma riuscire a lavorare insieme è un successo.
Desideri associarti all'ANIV? Vai sul sito a questo indirizzo: http://www.aniv.it/index.php/associazione/iscrizione-all-aniv
ORIGINE, FINALITÀ, ATTIVITÀ
L’ANIV nasce quasi per caso nel 1978, a Rimini, durante un incontro promosso da alcuni ispettori INPS, ex INAM e dell’INAIL, nel solco di una discussione finalizzata al miglioramento della professionalità del ruolo ispettivo.
Da subito si decise che l’associazione avrebbe agito esclusivamente con mezzi economici forniti dagli ispettori aderenti, che ognuno poteva dare il proprio contributo al dibattito e alle elaborazioni e che gli organismi sarebbero stati elettivi, come in effetti poi previsto dallo statuto e dal regolamento.
Fine statutario dell'ANIV è «la tutela professionale dei suoi iscritti al fine del loro massimo impegno istituzionale» (art. 1 dello statuto). L'associazione, senza fini di lucro, accoglie l'adesione di membri che facciano parte del corpo degli ispettori pubblici di vigilanza in materia di lavoro e previdenza sociale, prevenzione degli infortuni e sicurezza dei luoghi di lavoro.
L’iscrizione si può mantenere anche in seguito al pensionamento.
La denominazione iniziale A.N.I.V. Associazione Nazionale Ispettori di Vigilanza, nel 1982 divenne Associazione professionale dei funzionari ispettivi degli Enti pubblici / ANIV per poi evolvere verso il 2000 con la denominazione definitiva di Associazione professionale dei funzionari ispettivi pubblici.
Dal 1983 ogni anno viene organizzato un FORUM nazionale con l’obiettivo di dibattere problematiche e proposte migliorative della funzione ispettiva, sviluppare soluzioni per il legislatore e per gli Enti di appartenenza, approfondire le tematiche del variegato mondo del lavoro. Si tratta di un evento di portata nazionale, tre giorni di incontri, interviste e contributi da parte dei più importanti esponenti del mondo del lavoro (politici, sindacalisti, dirigenti…).
Tra le tante attività realizzate a favore del corpo ispettivo, degne di rilievo sono l’istituzione del profilo ispettivo con rilascio del tesserino; la dotazione informatica agli ispettori (computer portatile, cellulare, stampante, ecc…), la battaglia per l’inquadramento nella qualifica appropriata degli ispettori senza il titolo di studio.
Oltre a esercitare tutela agli ispettori, anche mediante un rapporto di informazione e collegamento con le varie OO.SS. e tramite contatti a qualsiasi livello con le Amministrazioni, l’ANIV si occupa direttamente di formazione e informazione dei Funzionari Ispettivi Pubblici.
Allo scopo, l’ANIV edita la rivista periodica “L’Ispettore e la Società”, con articoli su novità legislative e contrattuali; inoltre, edita annualmente la “Guida Pratica per una Corretta Contribuzione” nota come AGENDA ANIV, pubblicazione molto apprezzata oltre che dal personale ispettivo anche dal mondo del lavoro (consulenti, patronati, aziende).
Il sito internet dell’ANIV (www.aniv.it) è ricco di documentazione utile all’ispettore, è aggiornato costantemente e dispone di un’area riservata dove i soci possono accedere a una serie di ulteriori pubblicazioni (Compendio delle prestazioni erogate dall’INPS, Prontuario delle sanzioni amministrative, Prontuario in materia di contributi, minimali, ANF ecc...), documenti riservati quali ad esempio i verbali del Consiglio Generale, nonché consultare il quindicinale PIANETA LAVORO E TRIBUTI, rivista specializzata di informazione e aggiornamento in materia di diritto del lavoro, amministrazione del personale, previdenza, fisco e contrattazione.
Tutto quanto sopra descritto, esclusa l’Agenda ANIV (che i soci comunque possono ottenere a prezzo scontato) è offerto gratuitamente agli iscritti, i quali contribuiscono solo con la quota mensile di adesione di 6,00 euro. Sempre in tale quota è compresa una POLIZZA ASSICURATIVA per la tutela legale nonché la convenzione con imprese assicurative per ottenere prezzi agevolati per la stipula di una propria polizza a copertura dei rischi professionali.
IL CENTRO STUDI
Il Centro studi nazionale, di cui è responsabile il Presidente dell’ANIV, ha il compito di esaminare problematiche inerenti all'attività ispettiva e di elaborare documenti e testi inerenti alle materie di interesse.
Il Centro studi ha anche messo a punto strumenti software per una più puntuale azione di vigilanza e di consulenza. Esso è costituito da un Comitato scientifico e uno tecnico, coordinati rispettivamente da una personalità di rilievo accademico e da un socio dell’ANIV, entrambi nominati dal Consiglio Generale su proposta del Presidente.
CONVEGNO
organizzato dall'ANIV e con la collaborazione di ANCL (Associazione nazionale consulenti del Lavoro)
“LAVORO E RIPRESA ECONOMICA ALL’INSEGNA DELLA LEGALITA’”
Milano - Sala Falk – Fondazione Culturale Ambrosianeum – Via delle Ore, n. 3
Giovedi 1° dicembre 2022
ORE 9.00/13.30
PROGRAMMA
Ore 9,30 - Presentazione Convegno e introduzione ai lavori
G. Sponchia - Presidente ANIV
Ore 10,00 - Relazione
«Evasione contributiva: tendenze recenti ed obiettivi PNRR».
Alessandro Santoro - Professore ordinario di scienza delle finanze e Presidente della Commissione per la redazione della relazione sull’economia non osservata e sull’evasione fiscale e contributiva.
Ore 10.30 - Interventi
D. Montanaro - Presidente nazionale ANCL
P. Di Nunzio - Presidente Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano
A. Graziano - Presidente ANCL Milano
F. Ricci - INPS - Dir Reg. Lombardia
L. Fabretti - UMANA S.P.A.
P. Muscatello - INL, Direttore Interregionale Nord Ovest
A. Lanza - INAIL, Direttore Regionale Lombardia
P. Storari - Sostituto procuratore della Repubblica (Procura di Milano)
R. Fontana - Sostituto procuratore della Repubblica (Procura di Milano)
R. Maio - INPS, Avvocatura regionale Lombardia
Ore 9,30 - Sono previsti inoltre interventi di:
Rappresentanti OO.SS.
Comando CC
Comando GdF
Comando Polizia Locale Milano
Rappresentanti forze politiche
Si ringrazia per la collaborazione e per l'organizzazione:
Francesco Lepore - Responsabile Aniv Lombardia
Michele Martino - Coordinatore Centro Studi Aniv
Piero Perotti - RUO Vigilanza Inps Pavia
Evento valido ai fini della formazione continua obbligatoria per gli iscritti all’ordine dei Consulenti del Lavoro (autorizzazione n. 15/2015).
E’ necessario provvedere all’iscrizione sulla piattaforma MYANCL (https://ancl.it/) e sulla piattaforma nazionale della formazione continua dei Consulenti del Lavoro (http://formazione.consulentidellavoro.it/)
AGENDA ANIV 2023
GUIDA PRATICA PER UNA CORRETTA CONTRIBUZIONE
Ed eccoci ancora qui a presentare la nostra guida sistematica ed aggiornata per l’applicazione delle disposizioni in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione sociale, dal titolo: “Guida pratica per una corretta contribuzione”. A distanza di trentacinque anni siamo ancora in grado di offrire un prodotto molto apprezzato sia dagli ispettori che dai professionisti che a vario titolo operano nel complesso mondo del lavoro.
Nel prezzo di acquisto della Guida Pratica 2023 è inoltre incluso il volume: La previdenza nella Pubblica Amministrazione.
Purtroppo, dopo molti anni nei quali l’abbiamo mantenuto inalterato, siamo stati costretti a ritoccare il prezzo d’acquisto a causa dell’aumento dei costi delle materie prime. Abbiamo, comunque, mantenuto l’abbonamento gratuito alla rivista L’Ispettore e la Società, per chi acquista l’agenda.
La grande novità di quest’anno è rappresentata dalla possibilità di acquistare anche la versione web, sia unitamente all’agenda Aniv, a prezzo agevolato, sia singolarmente.
Per coloro che avranno acquistato l'Agenda 2023, l'Aniv metterà a disposizione, anche per quest'anno, nell’apposita “Area riservata” presente all’interno del nostro sito www.aniv.it, i seguenti allegati:
- il Compendio delle prestazioni erogate dall’INPS;
- il Prontuario 2023 con le tabelle in materia di contributi, minimali, ANF ecc...;
- La guida pratica alle sanzioni amministrative;
- la rivista “L’Ispettore e la Società”;
- gli aggiornamenti delle norme e delle disposizioni fino al 31 marzo 2023.
L'accesso all'Area riservata sarà possibile solo tramite credenziali (utente e password) che saranno fornite dall'Aniv.
Ci auguriamo che, come negli anni precedenti, anche questa volta il nostro impegno venga apprezzato e rappresenti un valido supporto per tutti gli operatori.
Giornata nazionale
morti sul lavoro
Art 1677-bis del Codice Civile - Ripercussioni in materia di obbligazione solidale.
La legge di Bilancio 2022 ha introdotto l’art 1677-bis, “prestazione di più servizi riguardanti il trasferimento di cose” nel Codice Civile. La mancanza di maggiori specifiche potrebbe causare effetti indesiderati in materia di appalti e di obbligazione solidale ex art. 29 del D.lgs 276/2003.
(di Valerio Giusti e Michele Martino, Centro studi Aniv)
PREMESSA
Le nozioni di solidarietà sono indicate dall’art. 1292 del Codice Civile:
L'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri; oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori.
La norma di riferimento dei lavoratori occupati in regime di appalto è invece l’art. 29 del D.lgs 276/2003 e successive modifiche ed integrazioni, più precisamente quanto previsto al comma 2:
In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento… (omissis)….
Si noti che il limite biennale dalla cessazione dell’appalto si riferisce esclusivamente all’eventuale azione del lavoratore e non è pertanto applicabile all'azione promossa dagli Enti Previdenziali che resta soggetta alla sola prescrizione quinquennale prevista dall’art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995, lettera b).
Tale concetto è stato sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 18004 del 4 luglio 2019 la quale, dando ragione alle pretese avanzate dai verbali degli ispettori di Vigilanza dell’INPS, ha ribadito che la decadenza biennale prevista dall’art.29 non poteva estendersi all’Istituto previdenziale i cui diritti restano soggetti esclusivamente al termine di prescrizione quinquennale in quanto l’obbligo contributivo e quello retributivo rispondono ad una funzione diversa e sono distinti per natura, ambito di applicazione e rilevanza sociale.
Tale orientamento della Cassazione, consolidato dalla stessa Corte con la sentenza n. 22110 dello stesso anno, ha rilanciato una forte attenzione sulle tutele previdenziali dei lavoratori occupati dalle aziende che operano non solo nei contratti di appalto e subappalto ma anche nei contratti “affini” come quello di subfornitura, come sancito dalla Corte Costituzionale con sentenza 6 dicembre 2017, n. 254 e dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza 5 marzo 2020, n. 6299 (che riprende la sentenza n. 254).
Alla luce di quanto sopra, i termini prescrizionali per aggredire eventuali debiti contributivi riferiti a lavoratori operanti in regime di appalto, subappalto e subfornitura sono, quindi, quelli previsti dal citato art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995. Termini recentemente sospesi per ben due volte a causa della pandemia da Covid-19:
- la prima volta dal 23/02/2020 al 30/06/2020 (D.L. 18/2020);
- la seconda volta dal 31/12/2020 al 30/06/2021 (D.L. 183/2020).
Volendo fare un esempio, i contributi dovuti nei confronti dei lavoratori subordinati per il periodo di paga del mese di gennaio 2017, si dovranno considerare prescritti solo alla data successiva al 24/12/2022, sempre che a quella data non siano state attivate precise richieste di pagamento atte ad interrompere e riavviare la prescrizione quinquennale prevista, appunto, dalla Legge 335/95.
L'ARTICOLO 1677-BIS DEL CODICE CIVILE
Alla fine dello scorso anno, con l’art. 1, comma 819, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (la Legge di Bilancio 2022), il legislatore è intervenuto sulla normativa preesistente introducendo un nuovo articolo del Codice civile, l’art 1677-bis, “prestazione di più servizi riguardanti il trasferimento di cose”, che così recita:
"Se l'appalto ha per oggetto, congiuntamente, la prestazione di più servizi relativi alle attività di ricezione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto, alle attività di trasferimento di cose da un luogo a un altro si applicano le norme relative al contratto di trasporto, in quanto compatibili".
Tale articolato è stato successivamente modificato tramite l'art. 37 bis del Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 (convertito con legge 29 giugno 2022, n. 79), e quindi l'ultima versione è la seguente:
«Art. 1677-bis. - (Prestazione di più servizi riguardanti il trasferimento di cose) - Se l'appalto ha per oggetto, congiuntamente, la prestazione di due o più servizi di logistica relativi alle attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto, alle attività di trasferimento di cose da un luogo a un altro si applicano le norme relative al contratto di trasporto, in quanto compatibili».
Gli articoli usciti recentemente sugli organi di stampa specializzata in materia di lavoro hanno immediatamente posto l’attenzione sulle ripercussioni in tema di obbligazione solidale, rifacendosi a quanto disposto dall’art. 83 bis del Decreto-legge 112/2008, convertito in legge 133/2008, che disciplina la responsabilità solidale nei contratti di trasporto.
In particolare i commi 4bis e 4ter:
- 4bis) al fine di garantire l'affidamento del trasporto a vettori in regola con l'adempimento degli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi, il committente è tenuto a verificare preliminarmente alla stipulazione del contratto tale regolarità mediante acquisizione del documento di cui al comma 4-sexies (il DURC, ndr). In tal caso il committente non assume gli oneri di cui ai commi 4-ter e 4-quinquies. -
- 4ter) il committente che non esegue la verifica di cui al comma 4-bis ovvero di cui al comma 4-quater è obbligato in solido con il vettore, nonché con ciascuno degli eventuali sub-vettori, entro il limite di un anno dalla cessazione del contratto di trasporto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi agli enti competenti, dovuti limitatamente alle prestazioni ricevute nel corso della durata del contratto di trasporto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni amministrative di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.
L’interpretazione data dalla stampa specializzata potrebbe avere un forte impatto limitante alla possibilità degli enti previdenziali di addebitare ai committenti la contribuzione evasa dalle aziende del settore logistico che, come ben sanno gli addetti ai lavori, soffre un continuo proliferare di aziende e cooperative spurie che non applicano nemmeno lontanamente i contratti collettivi più rappresentativi e sono avvezze ad evadere sistematicamente tributi e contributi. Aziende che effettuano un continuo e illegale dumping nei confronti delle aziende sane.
Dall’analisi letterale dell'articolo 1677-bis del C.C., alcuni professionisti del settore sostengono che le norme relative al contratto di trasporto si potrebbero applicare solo “...alle attività di trasferimento di cose da un luogo a un altro”.
In realtà non è stato esplicitamente indicato nella norma che le operazioni di stoccaggio, manipolazione, custodia, carico e scarico siano comprese in questa attività di trasferimento. Anche perché, essendo le attività tipiche della logistica, se il legislatore avesse avuto quell’intendimento, avrebbe con più chiarezza indicato tutto il settore logistico.
Questa incertezza normativa potrebbe generare confusione e comportamenti diversi nell'ambito delle attività connesse al recupero dei crediti fiscali e contributivi mediante chiamata in solido dei committenti nel settore della logistica. Un settore che, senza un ulteriore modifica legislativa, rimarrebbe regolato dalla normativa previgente mentre la nuova norma si dovrebbe poter applicare solo agli autisti, conducenti o facchini accompagnatori che si occupano del trasferimento effettivo della merce.
A parere degli scriventi, l’art. 1677-bis non si può comunque applicare nei confronti delle pretese contributive dell’INPS per gli stessi motivi sanciti dalla Cassazione con sentenza n. 18004 del 4 luglio 2019 in materia di solidarietà.
La sentenza, che ha definito una volta per tutte la questione, ha ribadito il concetto secondo cui l’obbligazione retributiva e le altre norme che regolano il rapporto di lavoro devono essere tenuti distinte dall’obbligo contributivo, pur se tra loro connessi, in quanto la Corte ha espressamente chiarito che l'obbligazione contributiva, sussistente in capo all’INPS, deriva direttamente dalla legge, è distinta ed autonoma rispetto a quella retributiva, ha natura indisponibile e va commisurata alla retribuzione che al lavoratore spetterebbe sulla base della contrattazione collettiva vigente (ad es. l’art. 1 L.389/89 ecc.).
In buona sostanza la Corte ha sottolineato la rilevanza sociale dell’obbligazione contributiva, che risponde all’interesse diretto della collettività, quale è il finanziamento del sistema previdenziale: e su questo interesse diretto, protetto dalla Legge, verte la connessione immanente tra la retribuzione dovuta e la pretesa impositiva dell’Ente previdenziale.
All’interno delle motivazioni della sentenza, la Corte ha ricordato che l’Ente ha la potestà, comunque, di attivare le azioni per il soddisfacimento dell’obbligo contributivo aldilà di quanto previsto dalle norme che regolano il rapporto di lavoro e/o commerciale tra le parti per non spezzare il nesso stretto tra retribuzione dovuta ed adempimento dell'obbligo contributivo, con conseguente vulnus nella protezione assicurativa del lavoratore.
In sostanza, così come è avvenuto per la decadenza biennale indicata dal già richiamato comma 2 dell’art. 29 del D.lgs 276/2003, anche alla luce dell’art. 1677-bis, gli enti previdenziali dovranno continuare a pretendere il soddisfacimento degli obblighi contributivi ai soggetti cointeressati (committenti, appaltatori, ecc) in quanto soggetti alla sola prescrizione quinquennale (di cui alla Legge 335/1995), lasciando poi alla giurisprudenza la conferma di questo legittimo principio, così come è avvenuto con le sentenze n. 18004 del 4 luglio 2019 e n. 22110 del 4 settembre 2019.
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CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza n. 18004 del 04-07-2019
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INL Circ. n. 6 del 29 marzo 2018
Bonus di 200 euro, precisazioni Inps
Indennità di 200 euro per lavoratori dipendenti introdotta con l’articolo 31, decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50: precisazioni dell'Inps con i messaggi 13 giugno 2022, n. 2397 e Con il messaggio 21 giugno 2022, n. 2505. Bonus di 200 euro ai pensionati e percettori di reddito di cittadinanza. Bonus di 200 euro alle altre categorie di beneficiari
(di Carmen Pierni, Centro studi Aniv)
Nel quadro delle misure urgenti adottate in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, il D.L. n. 50/2022 ha previsto all’articolo 31, comma 1, che “ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, non titolari dei trattamenti di cui all'articolo 32 e che nel primo quadrimestre dell'anno 2022 hanno beneficiato dell'esonero di cui al predetto comma 121 per almeno una mensilità, è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 200 euro”.
Possono accedere a tale beneficio, ricorrendone i presupposti previsti dalla legge, tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, a condizione che il lavoratore abbia beneficiato, nel primo quadrimestre dell'anno 2022, dell'esonero contributivo di cui al comma 121 della Legge 234/2021 per almeno una mensilità.
Si ricorda che tale ultima misura agevolativa sulla quota dei contributi IVS a carico dei lavoratori pari allo 0,8 punti percentuali è stata introdotta – mese per mese - per tutti i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, purché venga rispettato il limite della retribuzione mensile, da intendersi come retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di 2.692,00 euro (circ. INPS n. 43/2022). Il bonus di 200 euro non è cedibile nè sequestrabile ne' pignorabile e non costituisce reddito nè ai fini fiscali nè ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.
Esso è riconosciuto in misura fissa, una sola volta ed in automatico, previa acquisizione da parte del datore di lavoro di una dichiarazione con la quale il lavoratore dichiara di non percepire il bonus da parte di altro datore di lavoro e di non essere titolare di trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili e di reddito di cittadinanza (art. 32, commi 1 e 18 D.L. 50/22). Nell’ipotesi in cui dovesse risultare, per il medesimo lavoratore dipendente, che più datori di lavoro abbiamo compensato la predetta indennità una tantum di 200 euro, l’Istituto comunicherà a ciascun datore di lavoro interessato la quota parte dell’indebita compensazione effettuata, per la restituzione all’Istituto e il recupero verso il dipendente. Si precisa, al riguardo, che l’importo indebitamente riconosciuto al lavoratore, ai fini del recupero, sarà suddiviso in parti uguali tra i diversi datori di lavoro interessati alla restituzione.
L’INPS, con il messaggio n. 2505/2022, che segue il messaggio n. 2397/2022, chiarisce, altresì, d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, che la retribuzione nella quale riconoscere l’indennità da parte dei datori di lavoro è quella di competenza del mese di luglio 2022, oppure, in ragione dell’articolazione dei singoli rapporti di lavoro (ad esempio, part-time ciclici) o della previsione dei CCNL, quella erogata nel mese di luglio del corrente anno, seppure di competenza del mese di giugno 2022. Il rapporto di lavoro, in ogni caso, deve sussistere nel mese di luglio 2022 e la predetta indennità deve essere erogata, sussistendo il rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato nel mese di luglio del corrente anno e gli altri requisiti posti dal menzionato articolo 31, anche laddove la retribuzione di competenza di luglio 2022 (o giugno 2022, secondo quanto chiarito in precedenza) risulti azzerata in virtù di eventi tutelati (ad esempio, in ragione della sospensione del rapporto di lavoro per ammortizzatori sociali in costanza di rapporto - CIGO/CIGS, FIS o Fondi di solidarietà, CISOA - o congedi).
Il credito maturato per effetto dell'erogazione dell'indennità sarà compensato dal datore di lavoro attraverso la denuncia contributiva mensile di competenza del mese di giugno 2022 o luglio 2022, secondo le indicazioni operative fornite dall’INPS con Messaggio Hermes n. 2397/2022 e n. 2505/2022.
Il datore, nelle denunce di competenza del mese di giugno 2022 o luglio 2022, dovrà valorizzare all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:
• nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il nuovo valore “L031”, avente il significato di “Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.”;
• nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito in valore “N”;
• nell’elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’anno/mese “06- 07/2022”;
• nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo da recuperare.
Per i lavoratori iscritti alla Gestione pubblica, per il recupero dell’indennità ad essi erogata, i datori di lavoro dovranno compilare nella denuncia del mese di luglio 2022 l’elemento <RecuperoSgravi> nel modo seguente:
• nell’elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l’anno 2022;
• nell’elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il mese 06 o 07;
• nell’elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore “35” avente il significato di “Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”;
• nell’elemento <Importo> dovrà essere indicato l’importo da recuperare.
I datori di lavoro agricoli, al fine di recuperare l’indennità pagata ai lavoratori in forza nel mese di luglio 2022 nelle denunce “Posagri” del mese di riferimento delle competenze, di giugno o luglio 2022, valorizzeranno in <DenunciaAgriIndividuale> l’elemento <TipoRetribuzione> con il <CodiceRetribuzione> “9”, avente il significato di “Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”. Per gli elementi <TipoRetribuzione> che espongono il predetto <CodiceRetribuzione> “9” dovrà essere valorizzato unicamente l’elemento <Retribuzione> con l’importo dell’indennità una tantum da recuperare.
Il <CodiceRetribuzione> “9” potrà essere valorizzato:
•nei flussi di competenza del mese di giugno 2022 inviati entro il 31 agosto 2022, ultimo giorno utile per l’acquisizione dei flussi del secondo trimestre per la seconda emissione dell’anno 2022;
•nei flussi di competenza del mese di luglio 2022 inviati entro il 30 novembre 2022, ultimo giorno utile per l’acquisizione dei flussi del terzo trimestre per la terza emissione dell’anno 2022.
Bonus di 200 euro ai pensionati e percettori di reddito di cittadinanza.
Il D.L. prevede l’erogazione d’ufficio dell’una tantum di euro 200,00 da parte dell’INPS con la mensilità di luglio 2022 ai titolare di trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili e di reddito di cittadinanza.
Qualora i soggetti risultino titolari esclusivamente di trattamenti non gestiti dall'INPS, il casellario centrale dei pensionati individua l'Ente previdenziale incaricato dell'erogazione dell'indennità una tantum che provvede negli stessi termini e alle medesime condizioni ed è successivamente rimborsato dall'INPS a seguito di apposita rendicontazione.
Anche ai nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza l’indennità in parola è corrisposta d'ufficio dall’INPS nel mese di luglio 2022, unitamente alla rata mensile di competenza, con esclusione, però, dei nuclei in cui è presente almeno un beneficiario delle indennità di cui all'articolo 31 e di cui ai commi da 1 a 16 dell’art. 32. In questi casi, l’erogazione avverrà sulla base dei dati disponibili all'Ente erogatore al momento del pagamento ed è soggetta alla successiva verifica del reddito, anche attraverso le informazioni fornite in forma disaggregata per ogni singola tipologia di redditi dall'Amministrazione finanziaria e ogni altra amministrazione pubblica che detiene informazioni utili.
L’INPS erogherà l’indennità una tantum di 200 euro anche ai percettori di Naspi, DIS-COLL e di disoccupazione agricola di competenza del 2021.
Bonus di 200 euro alle altre categorie di beneficiari
L'INPS erogherà, altresì, il bonus a domanda:
• ai lavoratori domestici che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro alla data di entrata in vigore del decreto legge. Le domande possono essere presentate presso gli Istituti di Patronato.
• ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile i cui contratti sono attivi alla data di entrata in vigore del D.L. , che siano iscritti alla Gestione separata INPS e che abbiano un reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021;
• ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 che, nel 2021 abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate. Anche in questo caso l'indennità è corrisposta ai soggetti che abbiano un reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021;
• ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati, purché abbiano un reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021;
• ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile. Per tali contratti deve risultare per il 2021 l'accredito di almeno un contributo mensile e i lavoratori devono essere già iscritti alla data di entrata in vigore del D.L. n. 50/2022 alla Gestione separata;
• agli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 con reddito nell'anno 2021 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla data di entrata in vigore D.L. alla Gestione separata.
Fondo per il sostegno del potere d'acquisto dei lavoratori autonomi
Per i lavoratori autonomi e professionisti, le regole sono contenute nell’articolo 33 del D.L. n. 50/2022, che prevede la creazione di un Fondo specifico, con un finanziamento di 500 milioni di euro, per erogare la somma una tantum di 200 euro ai titolari di Partita IVA e ai professionisti iscritti alle casse di previdenza private di categoria. In questo caso, la legge non specifica entro quali limiti di reddito scatterà il diritto al bonus perché le regole sono demandate ad un apposito decreto ministeriale.
Il Fondo sarà destinato ai Professionisti, titolari di partita iva, iscritti alle Casse di previdenza dei professionisti, agli artigiani ed esercenti attività commerciali, ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, agli Imprenditori agricoli a titolo principale (IAP), agli Autonomi iscritti alla gestione separata INPS, ad esclusione dei collaboratori coordinati e continuativi.