Seminario didattico
“Il tuo futuro lo decidi tu”
(di Simona Di Cerbo, Centro studi Aniv)
Dirigenza ed Ispettori INPS a confronto con gli studenti dell’Istituto Alberghiero di Caserta.
Con messaggio n. 1506 del 15.05.2025 è stato portato a conoscenza della collettività INPS lo svolgimento dell’iniziativa sostenuta dalla Direzione provinciale INPS di Caserta, tenutasi lo scorso 13 maggio presso la sala conferenze dell’Istituto Alberghiero “G. Ferraris” di Caserta.
L’evento ha visto coinvolta in prima persona la direttrice dell’INPS di Caserta, dott.ssa Daniela Silvestris che, insieme alla dott.ssa Daniela Santoro (responsabile URP) ed al dott. Ludovico Aran (responsabile delle Relazioni istituzionali) hanno curato l’organizzazione dell’incontro, dal titolo “Il tuo futuro lo decidi tu”.
Un vero seminario didattico, un progetto interessante ed ambizioso, volto a promuovere la cultura previdenziale e sensibilizzare gli studenti sul ruolo che l’Istituto ed il sistema previdenza svolge per la collettività tutta. La direttrice ha voluto al suo fianco due Ispettori di Vigilanza, entrambi allocato presso la U.O. Vigilanza ispettiva di Caserta – il collega Umberto Serrao e la scrivente - per dare testimonianza concreta dell’attività sul territorio e, soprattutto, con lo scopo di far conoscere da vicino la figura dell’Ispettore INPS.
All’intervento di apertura della sessione, affidato alla direttrice dott.ssa Silvestris, ha fatto seguito la somministrazione del Seminario didattico interattivo – predisposto a cura della DC Formazione INPS - avente ad oggetto tematiche di diretto interesse quali, in primo luogo, il contratto di lavoro, con focus specifico sulle differenze tra apprendistato e tirocinio. Ma anche argomenti quali il lavoro nero, la contribuzione e le varie gestioni previdenziali. Inoltre, uno sguardo alle prestazioni e alle indennità erogate dall’Istituto previdenziale, in particolare alla NASPI. Infine, una parte è stata dedicata alle nuove tipologie di lavoro come influencer, blogger e rider.
I vari moduli sono stati commentati step by step in un confronto dialettico vivace con la platea, composta da alunni delle classi quinte, accompagnati dai rispettivi docenti. Gli allievi, in particolare, si sono mostrati particolarmente attenti non solo alla visione delle slide, commentate nel dettaglio ma, soprattutto, agli spunti concreti emersi nel corso del dibattito. Gli alunni, infatti, hanno posto domande specifiche, sollevando dubbi circostanziati e riferendosi ad esperienze dirette vissute nella loro giovane ma già avviata carriera nel mondo del lavoro.
In particolare, i ragazzi hanno mostrato una conoscenza notevole in ordine a varie criticità del mondo del lavoro, dalle irregolarità orarie alle preoccupazioni per le tutele dei nuovi lavori, come quelli dei rider, che “rischiano di morire per strada” (come ci è stato sapientemente fatto notare). Questa particolare attenzione ha acceso sia lo spirito vivace ed appassionato della direttrice Silvestris, che ha catturato l’attenzione degli allievi fin dalle prime battute dei suoi interventi, sia gli Ispettori, entusiasti di rispondere in maniera pragmatica alle problematiche sollevate.
Infatti, le concrete esigenze e fattispecie sollevate dai ragazzi hanno fatto da sponda per l'intervento dei due ispettori, che hanno illustrato la Vigilanza INPS. Interventi di ampio respiro che, pur con tratti precisi e tecnici - come avvenuto in ordine alla differenza tra licenziamento e dimissioni, ad esempio – si è dipanato sul concetto di legalità a tutto tondo, inteso come fiducia nei ragazzi e nella loro capacità di 'non mangiarsi' il futuro ma di renderlo corretto nella quotidianità.
Agli allievi, cui è stato mostrato il tesserino e la pettorina in uso agli ispettori, è stata raccontata la mission degli Ispettori stessi che, lungi dall’avere una matrice meramente repressiva, si concreta nella tutela dei lavoratori, nell’ascolto e comprensione della loro attività. E ciò al fine di assicurare il giusto compenso in termini contributivi del lavoro svolto ma, soprattutto, per fare il mondo del lavoro davvero un posto migliore, grazie ed assieme a loro e alle aziende virtuose.
È stato mostrato anche un modello di dichiarazione libera, per dire ai ragazzi che la verità detta agli ispettori non è solo un modo per aiutarci a ricostruire la realtà lavorativa, quanto una forma di rispetto di sé, delle regole uguali per tutti; raccomandando proprio a loro, che sono il nostro futuro, di essere i primi ad esigere la correttezza e la giustizia della verità.
È stata mostrato anche un prototipo di busta paga per concentrare l’attenzione non tanto sui tecnicismi delle voci retributive quanto sulla necessità di verificare con attenzione giornate, ore e mansioni, per un dialogo consapevole con la parte datoriale, per sentirsi loro stessi fautori di un mondo ideale che diventa reale ogni qual volta si osservano le regole.
È stato mostrato agli alunni, infine, un estratto contributivo per raccontar loro in modo semplice che il futuro si scrive giorno per giorno, riga per riga e che gli ispettori INPS guardano alla vita di un lavoratore non come la foto di una giornata ma come un film. Un film lungo e vivo che loro stessi sono chiamati a costruire, con i piedi nel presente e gli occhi ben fissi sul futuro prossimo; quello del loro essere padri o madri, o bisognevoli di supporto in caso di crisi aziendali, o ancora anziani degni di vivere con serenità l’età adulta.
L’INPS È L’ENTE CHE ACCOMPAGNA CIASCUNO DI NOI PER TUTTA LA VITA
E tutto quanto viene versato come contributi, torna sotto varie forme a loro stessi, ai loro figli, ai loro genitori. Perché, come detto dalla direttrice Silvestris, l’INPS è l’ente che accompagna ciascuno di noi per tutta la vita.
Questa passione, questo spirito della previdenza sociale intesa come concreto impegno di legalità è stato portato dalla Direzione provinciale di Caserta e accolto con calore e affetto dagli allievi presenti e dai loro docenti.
Iniziative dello stesso tenore sono state svolte anche a cura di altre Direzioni provinciali INPS e l’augurio che resta, dopo questa proficua giornata di incontro, è nel moltiplicarsi di tali eventi al fine di avvicinare la comunità lavorativa al senso più intrinseco della Previdenza Sociale quale baluardo della coscienza e dello stato sociale.
IL PROGRAMMA DEI LAVORI DEL FORUM
È ormai approntato, benché ovviamente non ancora definitivo, il programma dei lavori del Forum Aniv 2025, dal titolo «A.I. Attività Ispettive Artificial Intelligence».
Il tema che andremo a sviluppare con il nostro 43°Forum è sicuramente attuale ed accattivante. Ci troviamo a vivere una fase molto particolare del terzo millennio, l'Intelligenza Artificiale sta entrando prepotentemente in tutti i settori lavorativi e pervade ormai tutte le attività esercitate dagli esseri umani.
In attesa di una indispensabile, concreta e vera regolamentazione a livello internazionale, che tenga essenzialmente conto dei tanti pericoli che possono annidarsi a causa di uno sviluppo talmente veloce che rischia di essere incontrollato e dai potenziali effetti indesiderati, appare chiaro a tutti che l'utilizzo dell'I.A. nei settori più avanzati, quali l'elettronica, la robotica, la medicina, la fisica sta portando enormi vantaggi in termini di efficacia ed efficienza.
In questo rivoluzionario contesto, la prospettiva di un utilizzo dell'I.A. anche in ambito ispettivo è foriera di inesplorati scenari che potrebbero davvero rivoluzionare l'attività di controllo e verifica posta in essere nei confronti delle imprese italiane. Si può certamente ipotizzare una migliore e più mirata selezione delle aziende da sottoporre a verifica amministrativa, il che comporta minori rischi di inutili verifiche nei confronti delle imprese virtuose e corrette, focalizzando invece l'attenzione della vigilanza ispettiva verso le realtà che operano in modo scorretto ed illegale.
Insieme alle recenti disposizioni normative introdotte col DECRETO-LEGGE 2 marzo 2024, n. 19, tese a favorire un sistema dei controlli premiale (Patente a crediti e lista di conformità), la sinergia che si otterrà con l'ausilio dell'I.A. nel sistema dei controlli in materia fiscale e contributiva, nonché in materia di sicurezza sul lavoro, lascia sperare positivamente in un miglioramento complessivo di tutte le attività interessate.
Proprio questo sarà il fulcro del dibattito e delle relazioni che interesseranno il nostro prossimo Forum, anche a dimostrazione di come l'Aniv sia sempre in prima linea nell'organizzare momenti di formazione ed approfondimento che interessano tutti i soggetti coinvolti nell'opera di sensibilizzazione per un mercato del lavoro sempre più corretto e rispettoso delle regole stabilite dalla legge.
Perciò, grazie alla presenza di qualificati relatori provenienti dal mondo universitario, politico, sindacale, datoriale, dirigenti degli Enti e delle associazioni di categoria, il prossimo Forum costituirà un'ennesima occasione di arricchimento culturale sia per gli ispettori che per i consulenti del lavoro che vorranno partecipare.
Un caro saluto e un arrivederci al Villaggio Bahja nella cittadina di Paola.
Giancarlo Sponchia
CONVEGNO
Organizzato da Umana e ANIV con la partecipazione della Regione Emilia-Romagna, dell’Agenzia Regionale per il Lavoro, dell’INPS e dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Bologna.
Comunicato stampa finale - Foto
“Lavoro e nuove normative”
Il convegno Umana-ANIV fa il punto su appalto, distacco, reti e somministrazione
Bologna - Sala congressi dello Starhotels Excelsior - Viale Pietramellara, 51 - 40121 Bologna
Martedi 25 Febbraio 2025
ORE 10.00 - 13.00
PROGRAMMA (non definitivo)
Saluti introduttivi:
Dott. Giancarlo Sponchia, Presidente Aniv
Dott.ssa Rosa De Simone, Direzione Regionale Inps Emilia Romagna
Dott. Pier Paolo Redaelli, Presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Bologna
Dott.ssa Maria Raffaella Caprioglio, Presidente Umana
Relazioni:
Prof. Giuseppe Gentile, Responsabile Centro Studi Aniv
Dott. Luca Loschiavo, Direzione Centrale Entrate Inps
Avv. Aldo Bottini, Partner Studio Toffoletto - De Luca Tamajo
Dott. Leonardo Fabretti, Responsabile Ufficio Legale e Contrattualistica Umana
Tavola rotonda:
Avv. Massimo Montorzi, Area Relazioni Industriali e Lavoro Confindustria Emilia Area Centro
Dott. William Ballotta, Segreteria Generale Cisl Emilia Romagna
Dott. Manuel Michelacci, Segreteria Confederale Uil Emilia Romagna
Dott. Paride Amanti,Segreteria Confederale Cgil Emilia Romagna
Dott. Antonio Zoina, Direttore Ispettorato d’Area Metropolitana di Bologna
Dott. Giuseppe Venier, Amministratore Delegato Umana
Modera: Dott. Valerio Giusti, Responsabile regionale Aniv Emilia Romagna
Conclusioni:
Dott. Giovanni Paglia, Assessore al Lavoro Regione Emilia Romagna
Segue aperitivo
AGENDA ANIV 2025
GUIDA PRATICA PER UNA CORRETTA CONTRIBUZIONE
La nostra guida sistematica ed aggiornata per l’applicazione delle disposizioni in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione sociale, dal titolo: “Guida pratica per una corretta contribuzione” è stata rivista ed aggiornata per l'edizione 2025. A distanza di trentasette anni siamo ancora in grado di offrire un prodotto molto apprezzato sia dagli ispettori che dai professionisti che a vario titolo operano nel complesso mondo del lavoro. Un grazie particolare ancora una volta al nostro Centro Studi Aniv per il prezioso contributo offerto per l'aggiornamento a questa versione.
Nel prezzo di acquisto della Guida Pratica 2025 (Agenda Aniv) è inoltre incluso il volume: LA PREVIDENZA NEL SETTORE GIORNALISTICO a cura di Michele Martino.
Come per l'Agenda 2024, è disponibile anche la versione web, che si può acquistare sia unitamente all’agenda Aniv, a prezzo agevolato, sia singolarmente. Abbiamo mantenuto lo stesso prezzo dell'anno scorso sia per l’acquisto della versione cartacea che di quella web. E abbiamo, inoltre, mantenuto l’abbonamento gratuito per un anno alla rivista L’Ispettore e la Società, per chi acquista l’agenda.
Per coloro che avranno acquistato l'Agenda 2025, l'Aniv metterà a disposizione, anche per quest'anno, nell’apposita “Area riservata” presente all’interno del nostro sito www.aniv.it, i seguenti allegati:
- il Compendio delle prestazioni erogate dall’INPS;
- il Prontuario 2025 con le tabelle in materia di contributi, minimali, ANF ecc...;
- La guida pratica alle sanzioni amministrative;
- la rivista “L’Ispettore e la Società”*;
- gli aggiornamenti delle norme e delle disposizioni fino al 31 marzo 2025.
L'accesso all'Area riservata sarà possibile solo tramite credenziali (utente e password) che saranno fornite dall'Aniv.
Ci auguriamo che, come negli anni precedenti, anche questa volta il nostro impegno venga apprezzato e rappresenti un valido supporto per tutti gli operatori.
* (per 1 anno)
Parità di genere - Esonero contributivo per i datori di lavoro del settore privato
Messaggio Inps n. 2844 del 13-08-2024 - Esonero contributivo per i datori di lavoro del settore privato che siano in possesso della certificazione della parità di genere.
Chiarimenti riguardanti la modalità di trasmissione delle richieste. Differimento dei termini di presentazione delle domande per le certificazioni conseguite entro il 31 dicembre 2023
(di Rossella Donnici, Centro studi Aniv)
L'Istituto Nazionale di previdenza, con il messaggio n.2844 del 13/08/2024 ha fornito dei chiarimenti in merito alla modalità di trasmissione delle richieste di esonero contributivo per i datori di lavoro del settore privato che siano in possesso della certificazione della parità di genere.
Si tratta di un esonero non superiore all’1% dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro indicati nella domanda di autorizzazione, fermo restando il limite massimo di 50.000 euro annui per ciascun beneficiario ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge n. 162/2021; i beneficiari sono i datori di lavoro privati che siano in possesso della certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (di seguito, Codice delle pari opportunità tra uomo e donna), introdotto dall'articolo 4 della suddetta legge.
La certificazione di genere rappresenta una delle principali previsioni contenute nel PNRR nel quadro della priorità trasversale relativa alla parità di genere; si tratta di uno strumento che ha l’obiettivo di incentivare le imprese ad adottare policy adeguate a ridurre il divario di genere in tutte le aree che presentano maggiori criticità, come le opportunità di carriera, la parità salariale a parità di mansioni, le politiche di gestione delle differenze di genere e la tutela della maternità.
L’adozione da parte degli imprenditori e delle imprenditrici della certificazione di genere viene sostenuta da appositi incentivi anche di natura fiscale. La certificazione della parità di genere viene rilasciata in conformità alla Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022, dagli Organismi di valutazione della conformità accreditati in questo ambito ai sensi del regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008. Pertanto, solo le certificazioni rilasciate dai citati Organismi, riportanti il marchio UNI e quello dell’Ente di accreditamento, sono valide ai fini del riconoscimento ai datori di lavoro privati del beneficio contributivo in argomento.
L’INPS, già con Circolare n.137/2022, ha illustrato l’esonero contributivo in argomento, fornendo le istruzioni operative per consentire, ai datori di lavoro che hanno conseguito la certificazione della parità di genere, di accedere alla misura di esonero nella prima campagna. La circolare ha stabilito la cumulabilità con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e a condizione che per gli altri esoneri, di cui si intenda fruire, non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi agevolativi.
Ai fini dell’ammissione all’esonero in oggetto, i datori di lavoro in possesso della certificazione potranno inoltrare apposita domanda all’INPS, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “PAR_GEN” appositamente predisposto dall’Istituto sul sito internet www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”.
Con successivi Messaggi INPS n.1269/2023 e n. 4614/2023 sono stati forniti chiarimenti in merito alla compilazione delle domande di esonero, ove indicare, tra le altre informazioni necessarie, la retribuzione media mensile globale, e non quella del singolo lavoratore, relativa al periodo di validità della certificazione della parità di genere.
Tuttavia, dall’esame dei moduli di domanda presentati in occasione delle campagne di esonero, sono emerse delle difformità nelle dichiarazioni dei datori di lavoro, ragion per cui sono stati forniti gli ulteriori chiarimenti di cui al messaggio in argomento. Si è precisato che la retribuzione media mensile globale deve essere intesa come la media di tutte le retribuzioni mensili corrisposte dal datore di lavoro nel periodo di validità della certificazione. In sostanza, la retribuzione media mensile globale si riferisce a tutte le retribuzioni corrisposte o da corrispondere da parte del datore di lavoro interessato a beneficiare dell’esonero in oggetto, ovvero all’ammontare delle retribuzioni erogate o da erogare per la totalità dei lavoratori in carico all’azienda, e non alla retribuzione media dei singoli lavoratori.
Con il messaggio n. 2844 viene, altresì, differito al 15 ottobre 2024 il termine di presentazione delle domande di esonero per i datori di lavoro che abbiano conseguito la certificazione entro il 31 dicembre 2023 e che abbiano erroneamente compilato il campo relativo alla retribuzione media mensile globale stimata. Entro il termine perentorio indicato, i datori di lavoro dovranno rettificare i dati inseriti, previa rinuncia alla domanda presentata contenente le informazioni erronee, e presentare una nuova domanda, con l’esatta indicazione delle informazioni e, in particolare, della retribuzione media mensile globale, da calcolare secondo le indicazioni sopra specificate.
In fase di elaborazione massiva delle domande, in caso di domande con errori non rettificati, le stesse saranno accolte con il minore importo determinato sulla base della retribuzione media mensile globale stimata erroneamente indicata. Il risultato dell’elaborazione delle istanze verrà comunicato con nota in calce al modulo di istanza online presente all’interno del “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) e indicazione dell’importo autorizzato.
Alle aziende autorizzate all’esonero sarà attribuito il codice di autorizzazione (CA) “4R”. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti legittimanti la fruizione dell’esonero, il Dipartimento per le Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri comunica all’INPS i dati identificativi dei datori di lavoro del settore privato che siano in possesso della certificazione della parità di genere.
L’esonero autorizzato potrà essere fruito dal primo mese di validità della certificazione e per l’intero periodo di durata della stessa. L’accoglimento della domanda fa sì che l’esonero venga riconosciuto per tutti i 36 mesi di validità della certificazione, pertanto, i datori di lavoro privati, che hanno già presentato la domanda di esonero e che siano in possesso di un certificato di parità di genere, non devono ripresentare domanda.
Infine, il messaggio chiarisce che l’INPS procederà a sanatoria delle domande e al riconoscimento dell’esonero per l’intero periodo spettante, nei casi di erronea indicazione del periodo di validità della certificazione inferiore a 36 mesi da parte dei datori di lavoro. L’effettiva fruizione della misura di esonero potrà decorrere solo all’esito dell’elaborazione massiva delle istanze trasmesse.
Corte Costituzionale - Sentenza n. 148 del 25 luglio 2024
Con la sentenza n. 148 del 25 luglio 2024, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 230 bis del codice civile, nella parte in cui non prevede come familiare anche il “convivente di fatto” e come impresa familiare quella in cui collabora anche il “convivente di fatto” e conseguentemente anche dell’art. 230 ter del codice civile che accorda al convivente di fatto una tutela significativamente più ridotta rispetto a quella garantita dall’art. 230 bis del codice civile per il familiare.
(di Domenica Cori, Centro studi Aniv)
Con la sentenza n. 148 del 25 luglio 2024, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 230-bis, terzo comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede come familiare anche il «convivente di fatto» e come impresa familiare quella in cui collabora anche il «convivente di fatto». Conseguentemente, ha dichiarato anche l’illegittimità costituzionale dell’art. 230-ter del codice civile che accorda al convivente di fatto una tutela significativamente più ridotta rispetto a quella garantita dall’art. 230 bis per il familiare.
Il caso che ha portato alla storica pronuncia ha riguardato una convivente che aveva avviato un’attività commerciale e aveva prestato attività lavorativa a favore di un soggetto già coniugato con altra donna, dal 2004 al 2012, anno del decesso di quest’ultimo. La Corte di Cassazione aveva chiesto l’intervento nomofilattico delle Sezioni Unite che aveva rimesso la questione alla Corte Costituzionale.
Il rimettente aveva infatti sottolineato come l’esclusione del convivente more uxorio dall’impresa familiare di cui all’art. 230 bis del codice civile e la non applicabilità retroattiva dell’art. 230 ter del codice civile si ponesse in contrapposizione all’art. 2 della Costituzione che: “riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”, nonché dell’art. 4 della Costituzione il quale “riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro” come strumento non solamente di guadagno, ma anche di affermazione della propria personalità e degli artt. 35 e 36 della Costituzione che, rispettivamente, tutelano il lavoro e riconoscono il diritto ad una “retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro”.
La normativa si porrebbe anche in contrasto con normative comunitarie (art. 9CDFUE) e pattizie (artt. 8 e 12 CEDU), le quali riconoscono e tutelano sia il diritto di sposarsi che quello di formare una famiglia indipendentemente dal matrimonio. La Corte Costituzionale ripercorre nella sentenza n. 148/2024 le più importanti riforme in materia, quella del 1975 (legge 19 maggio 1975, n. 151) che introdusse l’art. 230 bis del codice civile, riconoscendo al familiare che presta la propria attività di lavoro in modo continuativo nell’impresa familiare o nella famiglia a favore di un imprenditore legato da coniugio, parentela entro il terzo grado e affinità entro il secondo, diritti patrimoniali e diritti amministrativi e gestori, superando la presunzione di gratuità del rapporto familiare (affectionis vel benevolentiae causa) e quella del 2016 (legge 20 maggio 2016, n. 76) che accogliendo una concezione pluralistica della famiglia ha aggiunto l’art. 230 ter del codice civile assicurando al convivente che lavori nell’impresa familiare (non nella famiglia) una partecipazione basata sui risultati economici dell’impresa sulla base del lavoro prestato, senza altri diritti come il mantenimento o i diritti partecipativi o quelli di prelazione nell’ipotesi di divisione ereditaria o di trasferimento dell’azienda.
La Corte Costituzionale ha ritenuto la questione di costituzionalità fondata in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 35 e 36 della Costituzione che, valutati nel loro complesso, richiedono per la convivenza di fatto una tutela che si affianca a quella della famiglia fondata sul matrimonio di cui all’art. 29 della Costituzione.
Alla luce dell’evoluzione sociale, legislativa e giurisprudenziale, nonché in considerazione della normativa europea che ha dato piena dignità alla famiglia composta dai conviventi di fatto e al fine di garantire l’effettività della tutela del lavoro reso nel contesto di un’impresa familiare, la Corte Costituzionale ha esteso la disciplina prevista dell’art. 230 bis del codice civile per i familiari che prestano la propria attività nella famiglia o nell’impresa familiare, anche ai conviventi di fatto intendendosi come tali: “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale” (art. 1, comma 36, della legge n. 76 del 2016) e conseguentemente ha dichiarato illegittimo anche l’art. 230 ter del Codice civile che riconosceva una tutela dimidiata al convivente di fatto che prestava la propria opera all’interno dell’impresa dell’altro convivente.
Alla luce della storica sentenza della Corte Costituzionale in commento, la famiglia va infatti oramai considerata sia nella versione istituzionale composta da due membri di sesso diverso o uguale uniti, rispettivamente, dal matrimonio o dall’unione civile, sia nella versione moderna costituita da coppie conviventi, rientrando entrambe nella tutela dell’art. 2 della Costituzione. Infatti la ratio legislativa di protezione che ha introdotto l’art. 230 bis del codice civile al fine di tutelare la persona che lavora in contesti di solidarietà familiare in cui ci può essere un predominio dell’imprenditore nei confronti degli altri soggetti è la medesima per i familiari così come per i conviventi.
In definitiva, è incostituzionale escludere il convivente, il quale si trova in una condizione di fatto che non differisce da quello del lavoro familiare prestato da chi è legato all’imprenditore da un rapporto di coniugio, parentela o affinità, da una norma posta a tutela del diritto del lavoro che va riconosciuto “quale strumento di realizzazione della dignità di ogni persona sia come singolo che come componente della comunità, a partire da quella familiare”.
LE NUOVE REGOLE DELL’OBBLIGAZIONE SOLIDALE CONTRIBUTIVA
In materia di appalti di opere o servizi l'art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003 prevede la responsabilità solidale del committente imprenditore o datore di lavoro con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per trattamenti retributivi, contributivi e assicurativi. Il decreto PNRR (D.L. 02/03/2024 n.19, convertito in Legge 29/04/2024 n. 56) con l’art. 29, comma 2 ha rafforzato le misure di contrasto all'utilizzo irregolare degli appalti, introducendo il nuovo comma 1-bis e un nuovo capoverso al comma 2.
(di Valerio Giusti, Centro studi Aniv)
L’art. 29, comma 2, D. L. 02/03/2024 n.19, convertito in Legge 29/04/2024 n. 56, ha modificato l’art. 29 del D.lgs 10/09/2003 n. 276, introducendo il nuovo comma 1-bis e un nuovo capoverso al comma 2.
Il nuovo comma 1-bis dell’art. 29 del D.lgs 10/09/2003 n. 276 introduce una novità di carattere contrattuale: “Al personale impiegato nell’appalto di opere o servizi e nell’eventuale subappalto è corrisposto un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto”.
L’introduzione del nuovo comma comporterà che, al momento di verificare la regolarità contributiva dei lavoratori occupati nell'appalto (o subappalto), occorrerà accertare che la contribuzione sia stata calcolata su retribuzioni non inferiori a quelle previste dal nuovo comma 1 bis, ovvero sulle retribuzioni previste dai contratti collettivi maggiormente applicati in quel territorio per quella tipologia economica. La novella è data dal fatto che il nuovo comma introduce l'obbligo di applicare il contratto collettivo legato all'attività lavorativa effettivamente svolta nell’ambito dell’appalto.
Se da una parte la norma sembrerebbe chiarire l'impossibilità di applicare dei contratti generici in presenza di un'attività lavorativa ben specifica, resta il dubbio su come si debba individuare il contratto maggiormente applicato in un determinato settore o zona e quale sarà il CCNL su cui calcolare l’imponibile contributivo ed assicurativo anche alla luce delle altre norme vigenti.
Il D.L. 9 ottobre 1989, n. 338 convertito con modifiche in Legge 07 dicembre 1989, n. 389, recita che “la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”.
Mentre non appare particolarmente complesso individuare le organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, risulterebbe molto più arduo individuare quale possa essere il contratto maggiormente applicato in una determinata zona o territorio visto il numero consistente di contratti che risultano registrati nelle banche dati del CNEL. Senza contare che potrebbe verificarsi che, in un determinato territorio, la maggioranza dei datori di lavoro, in palese violazione dell’art.1 della L.389/89, potrebbe aver applicato ai propri dipendenti un contratto collettivo “nazionale” assolutamente non rappresentativo, uno di quei famigerati contratti pirata, che comportano retribuzioni e istituti contrattuali differiti (ferie, 13ma, ecc.) di importo nettamente inferiore con riduzione anche delle tutele in merito ad altre fattispecie come l’improprio utilizzo delle assenze non retribuite, il mancato riconoscimento della carenza per malattia, ecc.
Appare evidente che, al fine dell’individuazione dell’imponibile contributivo previdenziale ed assistenziale non si possa non tener conto del combinato disposto delle due norme e che il contratto più rappresentativo del territorio e/o settore merceologico individuato ai sensi del nuovo comma 1bis dell’art. 29 del D.lgs 276/2003, faccia parte dei contratti stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale o locale e/o individuale se migliorativi, come indica l’art. 1 della L.389/89, in una sorta di perfetta coesistenza delle due norme.
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Come già anticipato, l’art. 29, c. 2, D.L. 02/03/2024 n.19, convertito in L. 29/04/2024 n. 56, ha introdotto anche un nuovo capoverso al comma 2 dell’art. 29 del D.lgs 10/09/2003 n. 276: “Il presente comma si applica anche nelle ipotesi dell’utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro nei casi di cui all’articolo 18, comma 2, nonché ai casi di appalto e di distacco di cui all’articolo 18, comma 5-bis.”
I casi normati dai commi 2 e 5-bis citati dall’art. 18 del Decreto Legislativo 10/09/2003, n. 276, sono:
1) i casi di somministrazione di manodopera in assenza dei requisiti previsti dall’art.4, c.1, lettera a) e lettera b) del D.lgs 276/2003, ovvero la somministrazione di lavoratori da parte di datori di lavoro che non risultano inseriti nell’apposito albo istituito presso il Ministero del Lavoro previsto per le Agenzie autorizzate alla somministrazione di manodopera (art.18 c.2 D.lgs 276/2003);
2) i casi di appalto privo dei requisiti di cui all'articolo 29, comma 1, e di distacco privo dei requisiti di cui all'articolo 30, comma 1.
Con queste modifiche il legislatore ha voluto sottolineare che in tutti i casi di fornitura illecita di manodopera, formalmente occultata attraverso un utilizzo improprio degli strumenti contrattuali della somministrazione, dell’appalto, del subappalto, della subfornitura o del distacco, il vero datore di lavoro/utilizzatore e il formale pseudo-datore sono sempre e comunque obbligati in solido a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento.
Occorre precisare che già oggi gli ispettori di vigilanza previdenziale, accertata la somministrazione illecita e/o fraudolenta, o l’appalto e/o il distacco non genuini, ovvero in tutti i casi in cui viene accertato che il datore di lavoro formale registrato sui libri obbligatori di lavoro e nelle comunicazioni telematiche obbligatorie (unilav, ecc.) non è il datore di lavoro effettivo, procedono ad addebitare tutta la contribuzione previdenziale dovuta nei confronti dei lavoratori illecitamente occupati al datore di lavoro effettivo, rimandando agli uffici amministrativi di fare salva la contribuzione eventualmente versata dal pseudo-datore di lavoro.
Una scelta obbligata dal fatto che l’art. 2115 del Codice Civile impone all’imprenditore/datore la responsabilità del versamento del contributo, anche per la parte che è a carico del prestatore di lavoro. Nel momento in cui viene accertato un datore di lavoro debitamente “occultato”, questi diventa il soggetto giuridico destinatario degli obblighi previsti dall'articolo 2115 C.C., in virtù dell’autonomia del rapporto previdenziale e anche dall’orientamento giurisprudenziale consolidato ribadito chiaramente anche dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la Circolare n. 10 del 11/07/2018 nei passaggi di seguito riportati:
“...Sul piano invece del recupero contributivo va considerato che il rapporto previdenziale intercorrente tra datore di lavoro ed Ente previdenziale trova la propria fonte nella legge e presuppone esclusivamente l’instaurazione di fatto di un rapporto di lavoro; come tale non consegue alla stipula di un atto di natura negoziale ed è indifferente alle sue vicende processuali essendo del tutto sottratto alla disponibilità delle parti (Cass. Sent. n. 17355/2017 e n. 6001/2012). In altri termini, lo stesso recupero contributivo non può ritenersi condizionato dalla scelta del lavoratore di adire l’A.G. per ottenere il riconoscimento del rapporto di lavoro in capo all’utilizzatore. In ambito previdenziale, infatti, vale il principio secondo cui «…l’unico rapporto di lavoro rilevante verso l’ente previdenziale è quello intercorrente con il datore di lavoro effettivo…» (Cass. Sent. n. 20/2016, n. 463/2012). Ne consegue, anche sulla base dell’orientamento giurisprudenziale consolidatosi nella vigenza della L. n. 1369/1960, che gli obblighi di natura pubblicistica in materia di assicurazioni sociali, una volta accertato che la prestazione lavorativa è resa in favore dell’utilizzatore – che si configura, pertanto quale datore di lavoro di fatto – gravano per l’intero su quest’ultimo.
La circolare INL n. 10/2018 ha fornito anche precise indicazioni sulla determinazione dell’imponibile contributivo da addebitare all’effettivo datore di lavoro: “...Il personale ispettivo, quindi, procederà alla determinazione dell’imponibile contributivo dovuto per il periodo di esecuzione dell’appalto avendo riguardo al CCNL applicabile al committente ai sensi dell’art. 1, comma 1, D.L. n. 338/1989 e al conseguente recupero nei confronti dello stesso, fatta salva l’incidenza satisfattiva dei pagamenti effettuati dallo pseudo appaltatore. Tale impostazione, che prevede un coinvolgimento dello pseudo appaltatore nell’adempimento degli obblighi contributivi, è peraltro in linea con il principio tracciato dalla Corte Costituzionale in riferimento alla responsabilità solidale ex art. 29, comma 2, D.Lgs. 276/2003 nella recente sentenza n. 254 del 6 dicembre 2017, in virtù della quale «…la tutela del soggetto che assicura un’attività lavorativa indiretta non può non estendersi a tutti i livelli del decentramento…», a prescindere dalla fattispecie negoziale utilizzata (cfr. anche INL circ. n. 6/2018).”
Con la novella normativa introdotta dal D.L. 19 del 02/03/2024, il legislatore, oltre a confermare i contenuti della predetta circolare, ribadisce con forza di legge che, anche se l’effettivo datore di lavoro diventa il responsabile principale degli obblighi contributivi e retributivi, lo pseudo-datore che ha formalmente costituito il rapporto di lavoro resta comunque obbligato in solido per tutti i doveri retributivi e contributivi legati ai lavoratori oggetto del “contratto” ritenuto non legittimo.
L’obbligazione solidale prevista dal comma 2 dell’art. 29 del D.lgs 276/2003, viene estesa agli pseudo-datori di lavoro a cui sia stata contestata la somministrazione illecita e/o fraudolenta o cui sia stato contestato l’appalto o il distacco non genuini in aggiunta alle relative sanzioni amministrative e/o penali.
A questo punto occorre ricordare che l’obbligazione solidale di cui all’art 29 del D.lgs 276/2003 non è l’unica forma di obbligazione solidale contributiva presente nel nostro ordinamento in quanto l’art. 35 del D.lgs 81/2015, disciplina l’obbligazione solidale tra i soggetti che hanno stipulato un legittimo contratto di somministrazione genuina di cui all’art. 30 del D.lgs 81/2015.
Il comma 2 dell’art. 35 del D.lgs 81/2015 recita, infatti, che “L'utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e a versare i relativi contributi previdenziali, salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore”.
SANZIONI CIVILI (peculiarità)
A differenza di quanto previsto dal c. 2 dell’art. 29 del D.lgs 10/09/2003 n. 276, che ha espressamente escluso dalla responsabilità solidale “qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento”, tale aspetto non viene citato in nessun modo all'interno dell'art. 35 e fa ritenere che anche l'obbligato in solido sia ancora destinatario anche degli oneri aggiuntivi previsti dal comma 8, lettere a) e b) dell'articolo 116 della legge n. 388/2000.
Per quanto concerne la determinazione dell’imponibile contributivo da utilizzare per la verifica della regolarità contributiva delle retribuzioni applicate dalle aziende somministranti, il comma 2 dell’art. 35 del D.lgs 81/2015 garantisce ai lavoratori somministrati una forma di tutela contrattuale indicando che non possa essere applicata una retribuzione inferiore a quella prevista per i lavoratori subordinati occupati dall’azienda utilizzatrice: "Per tutta la durata della missione presso l'utilizzatore, i lavoratori del somministratore hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore".
Anche in questo caso occorrerà verificare che il contratto collettivo applicato dall’azienda utilizzatrice possieda i requisiti previsti dall’art. 1 della L.389/89, andando a contestare la contribuzione omessa sulle eventuali differenze retributive all’azienda somministrante, chiamando in solido l’azienda utilizzatrice.
Nel caso il contratto di somministrazione genuina fosse stato stipulato dall’azienda utilizzatrice per lo svolgimento di un contratto di appalto, subappalto, ecc., occorrerà chiamare in solido anche gli altri soggetti giuridici coinvolti della filiera produttiva (aziende appaltanti, consorzi, committenti, ecc.).
Con lo stesso verbale, le medesime violazioni contributive accertate nei confronti dei lavoratori somministrati genuinamente, saranno contestate:
- all’agenzia di somministrazione in qualità di debitore principale;
- all’azienda utilizzatrice in qualità di obbligato in solido ai sensi dell’art. 35 D.lgs 81/2015;
- agli altri eventuali attori della filiera produttiva (aziende appaltanti, consorzi e committenti ecc.) in qualità di obbligati in solido ai sensi dell’art. 29 D.lgs 276/2003.
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