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CORTE DI CASSAZIONE - Gestione commercianti Inps e socio  accomandatario   new 1

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Gestione commercianti Inps - Iscrizione del socio accomandatario - Requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 10087 del 24 aprile 2018, torna a ribadire che non è sufficiente rivestire la carica di socio (ancorché unico) accomandatario di una s.a.s. affinché insorga l'obbligo di iscrizione alla gestione autonoma commercianti INPS, ma occorre provare l'effettivo svolgimento di un'attività commerciale da parte del socio accomandatario. All'uopo richiama l'orientamento più volte espresso dalla stessa Corte (cfr. sentenze n. 3835 del 26/02/2016n. 5210 del 28/02/2017), secondo il quale nelle società in accomandita semplice, in forza dell'art. 1, comma 203, della Iegge n. 662 del 1996, che ha modificato l'art. 29 della Iegge n. 160 del 1975, e dell'art. 3 della Iegge n. 45 del 1986, la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza.

TESTO: "RILEVATO Che la Corte d'Appello di Venezia, con sentenza n. 224 del 2011, ha accolto l'appello dell'Inps e respinto quello proposto da Sandra Michielazzo così rigettando integralmente le opposizioni proposte dalla stessa parte avverso le diverse cartelle esattoriali notificatele adRILEVATO Che la Corte d'Appello di Venezia, con sentenza n. 224 del 2011, ha accolto l'appello dell'Inps e respinto quello proposto da Sandra Michielazzo così rigettando integralmente le opposizioni proposte dalla stessa parte avverso le diverse cartelle esattoriali notificatele adistanza dell'Inps e di S.C.C.I. s.p.a. aventi ad oggetto contributi, somme aggiuntive ed accessori dovuti alla Gestione Commercianti..."

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