LEGGE 28 febbraio 1986,
n. 45
Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, concernente
fiscalizzazione degli oneri sociali, sgravi contributivi nel Mezzogiorno e
interventi a favore di settori economici. (GU n.50 del 1-3-1986 )
Art. da 1 a 2 (omissis)
Art. 3.
1. Le disposizioni sull'iscrizione all'assicurazione contro
le malattie contenute nell'articolo 1 della legge 27 novembre 1960, n. 1397,
come sostituito dall'articolo 29 della legge 3 giugno 1975, n. 160, si
applicano anche ai soci di societā in nome collettivo o in accomandita semplice
le quali esercitino le attivitā previste da tale articolo nel rispetto delle
norme ad esse relative e gestiscano imprese organizzate prevalentemente con il
lavoro dei soci e degli eventuali familiari coadiutori di cui all'articolo 2
della legge 22 luglio 1966, n. 613. I soci devono possedere i requisiti di cui
alle lettere b) e c) del primo comma del citato articolo 1 della legge 27
novembre 1960, n. 1397, e per essi non sono richiesti l'iscrizione al registro
di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, e il possesso delle autorizzazioni o
licenze che siano prescritte per l'esercizio dell'attivita'.
2. L'articolo 2, primo comma, della legge 27 novembre 1960,
n. 1397, č abrogato.