LEGGE 23 dicembre 1996, n. 662

Misure di razionalizzazione della finanza pubblica. (GU n.303 del 28-12-1996 - Suppl. Ordinario n. 233 ) Entrata in vigore della legge: 1-1-1997

 

Testo aggiornato al: 06/12/2017

 

Art. 1

Misure in materia di sanità, pubblico impiego, istruzione, finanza regionale e locale, previdenza e assistenza

 

Commi da 1 a 202 (omissis)

Comma 203. Il primo comma dell'articolo 29 della legge 3 giugno 1975, n. 160, è sostituito dal seguente: "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita; b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata; c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".