AGENDA ANIV 2025
GUIDA PRATICA PER UNA CORRETTA CONTRIBUZIONE
La nostra guida sistematica ed aggiornata per l’applicazione delle disposizioni in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione sociale, dal titolo: “Guida pratica per una corretta contribuzione” è stata rivista ed aggiornata per l'edizione 2025. A distanza di trentasette anni siamo ancora in grado di offrire un prodotto molto apprezzato sia dagli ispettori che dai professionisti che a vario titolo operano nel complesso mondo del lavoro. Un grazie particolare ancora una volta al nostro Centro Studi Aniv per il prezioso contributo offerto per l'aggiornamento a questa versione.
Nel prezzo di acquisto della Guida Pratica 2025 (Agenda Aniv) è inoltre incluso il volume: LA PREVIDENZA NEL SETTORE GIORNALISTICO a cura di Michele Martino.
Come per l'Agenda 2024, è disponibile anche la versione web, che si può acquistare sia unitamente all’agenda Aniv, a prezzo agevolato, sia singolarmente. Abbiamo mantenuto lo stesso prezzo dell'anno scorso sia per l’acquisto della versione cartacea che di quella web. E abbiamo, inoltre, mantenuto l’abbonamento gratuito per un anno alla rivista L’Ispettore e la Società, per chi acquista l’agenda.
Per coloro che avranno acquistato l'Agenda 2025, l'Aniv metterà a disposizione, anche per quest'anno, nell’apposita “Area riservata” presente all’interno del nostro sito www.aniv.it, i seguenti allegati:
- il Compendio delle prestazioni erogate dall’INPS;
- il Prontuario 2025 con le tabelle in materia di contributi, minimali, ANF ecc...;
- La guida pratica alle sanzioni amministrative;
- la rivista “L’Ispettore e la Società”*;
- gli aggiornamenti delle norme e delle disposizioni fino al 31 marzo 2025.
L'accesso all'Area riservata sarà possibile solo tramite credenziali (utente e password) che saranno fornite dall'Aniv.
Ci auguriamo che, come negli anni precedenti, anche questa volta il nostro impegno venga apprezzato e rappresenti un valido supporto per tutti gli operatori.
* (per 1 anno)
Parità di genere - Esonero contributivo per i datori di lavoro del settore privato
Messaggio Inps n. 2844 del 13-08-2024 - Esonero contributivo per i datori di lavoro del settore privato che siano in possesso della certificazione della parità di genere.
Chiarimenti riguardanti la modalità di trasmissione delle richieste. Differimento dei termini di presentazione delle domande per le certificazioni conseguite entro il 31 dicembre 2023
(di Rossella Donnici, Centro studi Aniv)
L'Istituto Nazionale di previdenza, con il messaggio n.2844 del 13/08/2024 ha fornito dei chiarimenti in merito alla modalità di trasmissione delle richieste di esonero contributivo per i datori di lavoro del settore privato che siano in possesso della certificazione della parità di genere.
Si tratta di un esonero non superiore all’1% dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro indicati nella domanda di autorizzazione, fermo restando il limite massimo di 50.000 euro annui per ciascun beneficiario ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge n. 162/2021; i beneficiari sono i datori di lavoro privati che siano in possesso della certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (di seguito, Codice delle pari opportunità tra uomo e donna), introdotto dall'articolo 4 della suddetta legge.
La certificazione di genere rappresenta una delle principali previsioni contenute nel PNRR nel quadro della priorità trasversale relativa alla parità di genere; si tratta di uno strumento che ha l’obiettivo di incentivare le imprese ad adottare policy adeguate a ridurre il divario di genere in tutte le aree che presentano maggiori criticità, come le opportunità di carriera, la parità salariale a parità di mansioni, le politiche di gestione delle differenze di genere e la tutela della maternità.
L’adozione da parte degli imprenditori e delle imprenditrici della certificazione di genere viene sostenuta da appositi incentivi anche di natura fiscale. La certificazione della parità di genere viene rilasciata in conformità alla Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022, dagli Organismi di valutazione della conformità accreditati in questo ambito ai sensi del regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008. Pertanto, solo le certificazioni rilasciate dai citati Organismi, riportanti il marchio UNI e quello dell’Ente di accreditamento, sono valide ai fini del riconoscimento ai datori di lavoro privati del beneficio contributivo in argomento.
L’INPS, già con Circolare n.137/2022, ha illustrato l’esonero contributivo in argomento, fornendo le istruzioni operative per consentire, ai datori di lavoro che hanno conseguito la certificazione della parità di genere, di accedere alla misura di esonero nella prima campagna. La circolare ha stabilito la cumulabilità con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e a condizione che per gli altri esoneri, di cui si intenda fruire, non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi agevolativi.
Ai fini dell’ammissione all’esonero in oggetto, i datori di lavoro in possesso della certificazione potranno inoltrare apposita domanda all’INPS, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “PAR_GEN” appositamente predisposto dall’Istituto sul sito internet www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”.
Con successivi Messaggi INPS n.1269/2023 e n. 4614/2023 sono stati forniti chiarimenti in merito alla compilazione delle domande di esonero, ove indicare, tra le altre informazioni necessarie, la retribuzione media mensile globale, e non quella del singolo lavoratore, relativa al periodo di validità della certificazione della parità di genere.
Tuttavia, dall’esame dei moduli di domanda presentati in occasione delle campagne di esonero, sono emerse delle difformità nelle dichiarazioni dei datori di lavoro, ragion per cui sono stati forniti gli ulteriori chiarimenti di cui al messaggio in argomento. Si è precisato che la retribuzione media mensile globale deve essere intesa come la media di tutte le retribuzioni mensili corrisposte dal datore di lavoro nel periodo di validità della certificazione. In sostanza, la retribuzione media mensile globale si riferisce a tutte le retribuzioni corrisposte o da corrispondere da parte del datore di lavoro interessato a beneficiare dell’esonero in oggetto, ovvero all’ammontare delle retribuzioni erogate o da erogare per la totalità dei lavoratori in carico all’azienda, e non alla retribuzione media dei singoli lavoratori.
Con il messaggio n. 2844 viene, altresì, differito al 15 ottobre 2024 il termine di presentazione delle domande di esonero per i datori di lavoro che abbiano conseguito la certificazione entro il 31 dicembre 2023 e che abbiano erroneamente compilato il campo relativo alla retribuzione media mensile globale stimata. Entro il termine perentorio indicato, i datori di lavoro dovranno rettificare i dati inseriti, previa rinuncia alla domanda presentata contenente le informazioni erronee, e presentare una nuova domanda, con l’esatta indicazione delle informazioni e, in particolare, della retribuzione media mensile globale, da calcolare secondo le indicazioni sopra specificate.
In fase di elaborazione massiva delle domande, in caso di domande con errori non rettificati, le stesse saranno accolte con il minore importo determinato sulla base della retribuzione media mensile globale stimata erroneamente indicata. Il risultato dell’elaborazione delle istanze verrà comunicato con nota in calce al modulo di istanza online presente all’interno del “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) e indicazione dell’importo autorizzato.
Alle aziende autorizzate all’esonero sarà attribuito il codice di autorizzazione (CA) “4R”. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti legittimanti la fruizione dell’esonero, il Dipartimento per le Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri comunica all’INPS i dati identificativi dei datori di lavoro del settore privato che siano in possesso della certificazione della parità di genere.
L’esonero autorizzato potrà essere fruito dal primo mese di validità della certificazione e per l’intero periodo di durata della stessa. L’accoglimento della domanda fa sì che l’esonero venga riconosciuto per tutti i 36 mesi di validità della certificazione, pertanto, i datori di lavoro privati, che hanno già presentato la domanda di esonero e che siano in possesso di un certificato di parità di genere, non devono ripresentare domanda.
Infine, il messaggio chiarisce che l’INPS procederà a sanatoria delle domande e al riconoscimento dell’esonero per l’intero periodo spettante, nei casi di erronea indicazione del periodo di validità della certificazione inferiore a 36 mesi da parte dei datori di lavoro. L’effettiva fruizione della misura di esonero potrà decorrere solo all’esito dell’elaborazione massiva delle istanze trasmesse.
Corte Costituzionale - Sentenza n. 148 del 25 luglio 2024
Con la sentenza n. 148 del 25 luglio 2024, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 230 bis del codice civile, nella parte in cui non prevede come familiare anche il “convivente di fatto” e come impresa familiare quella in cui collabora anche il “convivente di fatto” e conseguentemente anche dell’art. 230 ter del codice civile che accorda al convivente di fatto una tutela significativamente più ridotta rispetto a quella garantita dall’art. 230 bis del codice civile per il familiare.
(di Domenica Cori, Centro studi Aniv)
Con la sentenza n. 148 del 25 luglio 2024, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 230-bis, terzo comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede come familiare anche il «convivente di fatto» e come impresa familiare quella in cui collabora anche il «convivente di fatto». Conseguentemente, ha dichiarato anche l’illegittimità costituzionale dell’art. 230-ter del codice civile che accorda al convivente di fatto una tutela significativamente più ridotta rispetto a quella garantita dall’art. 230 bis per il familiare.
Il caso che ha portato alla storica pronuncia ha riguardato una convivente che aveva avviato un’attività commerciale e aveva prestato attività lavorativa a favore di un soggetto già coniugato con altra donna, dal 2004 al 2012, anno del decesso di quest’ultimo. La Corte di Cassazione aveva chiesto l’intervento nomofilattico delle Sezioni Unite che aveva rimesso la questione alla Corte Costituzionale.
Il rimettente aveva infatti sottolineato come l’esclusione del convivente more uxorio dall’impresa familiare di cui all’art. 230 bis del codice civile e la non applicabilità retroattiva dell’art. 230 ter del codice civile si ponesse in contrapposizione all’art. 2 della Costituzione che: “riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”, nonché dell’art. 4 della Costituzione il quale “riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro” come strumento non solamente di guadagno, ma anche di affermazione della propria personalità e degli artt. 35 e 36 della Costituzione che, rispettivamente, tutelano il lavoro e riconoscono il diritto ad una “retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro”.
La normativa si porrebbe anche in contrasto con normative comunitarie (art. 9CDFUE) e pattizie (artt. 8 e 12 CEDU), le quali riconoscono e tutelano sia il diritto di sposarsi che quello di formare una famiglia indipendentemente dal matrimonio. La Corte Costituzionale ripercorre nella sentenza n. 148/2024 le più importanti riforme in materia, quella del 1975 (legge 19 maggio 1975, n. 151) che introdusse l’art. 230 bis del codice civile, riconoscendo al familiare che presta la propria attività di lavoro in modo continuativo nell’impresa familiare o nella famiglia a favore di un imprenditore legato da coniugio, parentela entro il terzo grado e affinità entro il secondo, diritti patrimoniali e diritti amministrativi e gestori, superando la presunzione di gratuità del rapporto familiare (affectionis vel benevolentiae causa) e quella del 2016 (legge 20 maggio 2016, n. 76) che accogliendo una concezione pluralistica della famiglia ha aggiunto l’art. 230 ter del codice civile assicurando al convivente che lavori nell’impresa familiare (non nella famiglia) una partecipazione basata sui risultati economici dell’impresa sulla base del lavoro prestato, senza altri diritti come il mantenimento o i diritti partecipativi o quelli di prelazione nell’ipotesi di divisione ereditaria o di trasferimento dell’azienda.
La Corte Costituzionale ha ritenuto la questione di costituzionalità fondata in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 35 e 36 della Costituzione che, valutati nel loro complesso, richiedono per la convivenza di fatto una tutela che si affianca a quella della famiglia fondata sul matrimonio di cui all’art. 29 della Costituzione.
Alla luce dell’evoluzione sociale, legislativa e giurisprudenziale, nonché in considerazione della normativa europea che ha dato piena dignità alla famiglia composta dai conviventi di fatto e al fine di garantire l’effettività della tutela del lavoro reso nel contesto di un’impresa familiare, la Corte Costituzionale ha esteso la disciplina prevista dell’art. 230 bis del codice civile per i familiari che prestano la propria attività nella famiglia o nell’impresa familiare, anche ai conviventi di fatto intendendosi come tali: “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale” (art. 1, comma 36, della legge n. 76 del 2016) e conseguentemente ha dichiarato illegittimo anche l’art. 230 ter del Codice civile che riconosceva una tutela dimidiata al convivente di fatto che prestava la propria opera all’interno dell’impresa dell’altro convivente.
Alla luce della storica sentenza della Corte Costituzionale in commento, la famiglia va infatti oramai considerata sia nella versione istituzionale composta da due membri di sesso diverso o uguale uniti, rispettivamente, dal matrimonio o dall’unione civile, sia nella versione moderna costituita da coppie conviventi, rientrando entrambe nella tutela dell’art. 2 della Costituzione. Infatti la ratio legislativa di protezione che ha introdotto l’art. 230 bis del codice civile al fine di tutelare la persona che lavora in contesti di solidarietà familiare in cui ci può essere un predominio dell’imprenditore nei confronti degli altri soggetti è la medesima per i familiari così come per i conviventi.
In definitiva, è incostituzionale escludere il convivente, il quale si trova in una condizione di fatto che non differisce da quello del lavoro familiare prestato da chi è legato all’imprenditore da un rapporto di coniugio, parentela o affinità, da una norma posta a tutela del diritto del lavoro che va riconosciuto “quale strumento di realizzazione della dignità di ogni persona sia come singolo che come componente della comunità, a partire da quella familiare”.
LE NUOVE REGOLE DELL’OBBLIGAZIONE SOLIDALE CONTRIBUTIVA
In materia di appalti di opere o servizi l'art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003 prevede la responsabilità solidale del committente imprenditore o datore di lavoro con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per trattamenti retributivi, contributivi e assicurativi. Il decreto PNRR (D.L. 02/03/2024 n.19, convertito in Legge 29/04/2024 n. 56) con l’art. 29, comma 2 ha rafforzato le misure di contrasto all'utilizzo irregolare degli appalti, introducendo il nuovo comma 1-bis e un nuovo capoverso al comma 2.
(di Valerio Giusti, Centro studi Aniv)
L’art. 29, comma 2, D. L. 02/03/2024 n.19, convertito in Legge 29/04/2024 n. 56, ha modificato l’art. 29 del D.lgs 10/09/2003 n. 276, introducendo il nuovo comma 1-bis e un nuovo capoverso al comma 2.
Il nuovo comma 1-bis dell’art. 29 del D.lgs 10/09/2003 n. 276 introduce una novità di carattere contrattuale: “Al personale impiegato nell’appalto di opere o servizi e nell’eventuale subappalto è corrisposto un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto”.
L’introduzione del nuovo comma comporterà che, al momento di verificare la regolarità contributiva dei lavoratori occupati nell'appalto (o subappalto), occorrerà accertare che la contribuzione sia stata calcolata su retribuzioni non inferiori a quelle previste dal nuovo comma 1 bis, ovvero sulle retribuzioni previste dai contratti collettivi maggiormente applicati in quel territorio per quella tipologia economica. La novella è data dal fatto che il nuovo comma introduce l'obbligo di applicare il contratto collettivo legato all'attività lavorativa effettivamente svolta nell’ambito dell’appalto.
Se da una parte la norma sembrerebbe chiarire l'impossibilità di applicare dei contratti generici in presenza di un'attività lavorativa ben specifica, resta il dubbio su come si debba individuare il contratto maggiormente applicato in un determinato settore o zona e quale sarà il CCNL su cui calcolare l’imponibile contributivo ed assicurativo anche alla luce delle altre norme vigenti.
Il D.L. 9 ottobre 1989, n. 338 convertito con modifiche in Legge 07 dicembre 1989, n. 389, recita che “la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”.
Mentre non appare particolarmente complesso individuare le organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, risulterebbe molto più arduo individuare quale possa essere il contratto maggiormente applicato in una determinata zona o territorio visto il numero consistente di contratti che risultano registrati nelle banche dati del CNEL. Senza contare che potrebbe verificarsi che, in un determinato territorio, la maggioranza dei datori di lavoro, in palese violazione dell’art.1 della L.389/89, potrebbe aver applicato ai propri dipendenti un contratto collettivo “nazionale” assolutamente non rappresentativo, uno di quei famigerati contratti pirata, che comportano retribuzioni e istituti contrattuali differiti (ferie, 13ma, ecc.) di importo nettamente inferiore con riduzione anche delle tutele in merito ad altre fattispecie come l’improprio utilizzo delle assenze non retribuite, il mancato riconoscimento della carenza per malattia, ecc.
Appare evidente che, al fine dell’individuazione dell’imponibile contributivo previdenziale ed assistenziale non si possa non tener conto del combinato disposto delle due norme e che il contratto più rappresentativo del territorio e/o settore merceologico individuato ai sensi del nuovo comma 1bis dell’art. 29 del D.lgs 276/2003, faccia parte dei contratti stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale o locale e/o individuale se migliorativi, come indica l’art. 1 della L.389/89, in una sorta di perfetta coesistenza delle due norme.
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Come già anticipato, l’art. 29, c. 2, D.L. 02/03/2024 n.19, convertito in L. 29/04/2024 n. 56, ha introdotto anche un nuovo capoverso al comma 2 dell’art. 29 del D.lgs 10/09/2003 n. 276: “Il presente comma si applica anche nelle ipotesi dell’utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro nei casi di cui all’articolo 18, comma 2, nonché ai casi di appalto e di distacco di cui all’articolo 18, comma 5-bis.”
I casi normati dai commi 2 e 5-bis citati dall’art. 18 del Decreto Legislativo 10/09/2003, n. 276, sono:
1) i casi di somministrazione di manodopera in assenza dei requisiti previsti dall’art.4, c.1, lettera a) e lettera b) del D.lgs 276/2003, ovvero la somministrazione di lavoratori da parte di datori di lavoro che non risultano inseriti nell’apposito albo istituito presso il Ministero del Lavoro previsto per le Agenzie autorizzate alla somministrazione di manodopera (art.18 c.2 D.lgs 276/2003);
2) i casi di appalto privo dei requisiti di cui all'articolo 29, comma 1, e di distacco privo dei requisiti di cui all'articolo 30, comma 1.
Con queste modifiche il legislatore ha voluto sottolineare che in tutti i casi di fornitura illecita di manodopera, formalmente occultata attraverso un utilizzo improprio degli strumenti contrattuali della somministrazione, dell’appalto, del subappalto, della subfornitura o del distacco, il vero datore di lavoro/utilizzatore e il formale pseudo-datore sono sempre e comunque obbligati in solido a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento.
Occorre precisare che già oggi gli ispettori di vigilanza previdenziale, accertata la somministrazione illecita e/o fraudolenta, o l’appalto e/o il distacco non genuini, ovvero in tutti i casi in cui viene accertato che il datore di lavoro formale registrato sui libri obbligatori di lavoro e nelle comunicazioni telematiche obbligatorie (unilav, ecc.) non è il datore di lavoro effettivo, procedono ad addebitare tutta la contribuzione previdenziale dovuta nei confronti dei lavoratori illecitamente occupati al datore di lavoro effettivo, rimandando agli uffici amministrativi di fare salva la contribuzione eventualmente versata dal pseudo-datore di lavoro.
Una scelta obbligata dal fatto che l’art. 2115 del Codice Civile impone all’imprenditore/datore la responsabilità del versamento del contributo, anche per la parte che è a carico del prestatore di lavoro. Nel momento in cui viene accertato un datore di lavoro debitamente “occultato”, questi diventa il soggetto giuridico destinatario degli obblighi previsti dall'articolo 2115 C.C., in virtù dell’autonomia del rapporto previdenziale e anche dall’orientamento giurisprudenziale consolidato ribadito chiaramente anche dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la Circolare n. 10 del 11/07/2018 nei passaggi di seguito riportati:
“...Sul piano invece del recupero contributivo va considerato che il rapporto previdenziale intercorrente tra datore di lavoro ed Ente previdenziale trova la propria fonte nella legge e presuppone esclusivamente l’instaurazione di fatto di un rapporto di lavoro; come tale non consegue alla stipula di un atto di natura negoziale ed è indifferente alle sue vicende processuali essendo del tutto sottratto alla disponibilità delle parti (Cass. Sent. n. 17355/2017 e n. 6001/2012). In altri termini, lo stesso recupero contributivo non può ritenersi condizionato dalla scelta del lavoratore di adire l’A.G. per ottenere il riconoscimento del rapporto di lavoro in capo all’utilizzatore. In ambito previdenziale, infatti, vale il principio secondo cui «…l’unico rapporto di lavoro rilevante verso l’ente previdenziale è quello intercorrente con il datore di lavoro effettivo…» (Cass. Sent. n. 20/2016, n. 463/2012). Ne consegue, anche sulla base dell’orientamento giurisprudenziale consolidatosi nella vigenza della L. n. 1369/1960, che gli obblighi di natura pubblicistica in materia di assicurazioni sociali, una volta accertato che la prestazione lavorativa è resa in favore dell’utilizzatore – che si configura, pertanto quale datore di lavoro di fatto – gravano per l’intero su quest’ultimo.
La circolare INL n. 10/2018 ha fornito anche precise indicazioni sulla determinazione dell’imponibile contributivo da addebitare all’effettivo datore di lavoro: “...Il personale ispettivo, quindi, procederà alla determinazione dell’imponibile contributivo dovuto per il periodo di esecuzione dell’appalto avendo riguardo al CCNL applicabile al committente ai sensi dell’art. 1, comma 1, D.L. n. 338/1989 e al conseguente recupero nei confronti dello stesso, fatta salva l’incidenza satisfattiva dei pagamenti effettuati dallo pseudo appaltatore. Tale impostazione, che prevede un coinvolgimento dello pseudo appaltatore nell’adempimento degli obblighi contributivi, è peraltro in linea con il principio tracciato dalla Corte Costituzionale in riferimento alla responsabilità solidale ex art. 29, comma 2, D.Lgs. 276/2003 nella recente sentenza n. 254 del 6 dicembre 2017, in virtù della quale «…la tutela del soggetto che assicura un’attività lavorativa indiretta non può non estendersi a tutti i livelli del decentramento…», a prescindere dalla fattispecie negoziale utilizzata (cfr. anche INL circ. n. 6/2018).”
Con la novella normativa introdotta dal D.L. 19 del 02/03/2024, il legislatore, oltre a confermare i contenuti della predetta circolare, ribadisce con forza di legge che, anche se l’effettivo datore di lavoro diventa il responsabile principale degli obblighi contributivi e retributivi, lo pseudo-datore che ha formalmente costituito il rapporto di lavoro resta comunque obbligato in solido per tutti i doveri retributivi e contributivi legati ai lavoratori oggetto del “contratto” ritenuto non legittimo.
L’obbligazione solidale prevista dal comma 2 dell’art. 29 del D.lgs 276/2003, viene estesa agli pseudo-datori di lavoro a cui sia stata contestata la somministrazione illecita e/o fraudolenta o cui sia stato contestato l’appalto o il distacco non genuini in aggiunta alle relative sanzioni amministrative e/o penali.
A questo punto occorre ricordare che l’obbligazione solidale di cui all’art 29 del D.lgs 276/2003 non è l’unica forma di obbligazione solidale contributiva presente nel nostro ordinamento in quanto l’art. 35 del D.lgs 81/2015, disciplina l’obbligazione solidale tra i soggetti che hanno stipulato un legittimo contratto di somministrazione genuina di cui all’art. 30 del D.lgs 81/2015.
Il comma 2 dell’art. 35 del D.lgs 81/2015 recita, infatti, che “L'utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e a versare i relativi contributi previdenziali, salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore”.
SANZIONI CIVILI (peculiarità)
A differenza di quanto previsto dal c. 2 dell’art. 29 del D.lgs 10/09/2003 n. 276, che ha espressamente escluso dalla responsabilità solidale “qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento”, tale aspetto non viene citato in nessun modo all'interno dell'art. 35 e fa ritenere che anche l'obbligato in solido sia ancora destinatario anche degli oneri aggiuntivi previsti dal comma 8, lettere a) e b) dell'articolo 116 della legge n. 388/2000.
Per quanto concerne la determinazione dell’imponibile contributivo da utilizzare per la verifica della regolarità contributiva delle retribuzioni applicate dalle aziende somministranti, il comma 2 dell’art. 35 del D.lgs 81/2015 garantisce ai lavoratori somministrati una forma di tutela contrattuale indicando che non possa essere applicata una retribuzione inferiore a quella prevista per i lavoratori subordinati occupati dall’azienda utilizzatrice: "Per tutta la durata della missione presso l'utilizzatore, i lavoratori del somministratore hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore".
Anche in questo caso occorrerà verificare che il contratto collettivo applicato dall’azienda utilizzatrice possieda i requisiti previsti dall’art. 1 della L.389/89, andando a contestare la contribuzione omessa sulle eventuali differenze retributive all’azienda somministrante, chiamando in solido l’azienda utilizzatrice.
Nel caso il contratto di somministrazione genuina fosse stato stipulato dall’azienda utilizzatrice per lo svolgimento di un contratto di appalto, subappalto, ecc., occorrerà chiamare in solido anche gli altri soggetti giuridici coinvolti della filiera produttiva (aziende appaltanti, consorzi, committenti, ecc.).
Con lo stesso verbale, le medesime violazioni contributive accertate nei confronti dei lavoratori somministrati genuinamente, saranno contestate:
- all’agenzia di somministrazione in qualità di debitore principale;
- all’azienda utilizzatrice in qualità di obbligato in solido ai sensi dell’art. 35 D.lgs 81/2015;
- agli altri eventuali attori della filiera produttiva (aziende appaltanti, consorzi e committenti ecc.) in qualità di obbligati in solido ai sensi dell’art. 29 D.lgs 276/2003.
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I lavori del 42° Forum Aniv sono stati conclusi con l'intervento di Fabio Vitale, direttore AGEA e consigliere del CDA INPS. Grande soddisfazione è stata espressa dagli ispettori presenti in massa nei tre giorni del convegno per i numerosi attestati di stima giunti da tutti i relatori e gli ospiti intervenuti.
Venerdì, 15 giugno 2024
reportage a cura di Domenica Cori e Michele Martino
La terza giornata del Forum si è aperta con i saluti di Giuseppe Patania, direttore dell’Ispettorato interregionale Sud del lavoro, il quale ha sottolineato come gli ultimi interventi normativi dimostrino la consapevolezza del legislatore che l’attività di vigilanza non possa essere soltanto repressiva. In tale prospettiva si è aperto dunque un fronte nuovo, nella direzione giusta, dove tutti gli ispettori, ITL, INPS, INAIL operino in sinergia, dove si deve lavorare insieme per il bene del Paese.
È seguito il saluto di Beniamino Scarfone, presidente del Consiglio regionale ANCL Calabria e membro del Centro studi nazionale ANCL, il quale ha evidenziato come ispettori e consulenti del lavoro facciano fronte comune per la legalità e come con le nuove tecnologie ci sia la possibilità di intervenire in modo tempestivo con l’efficace gestione dei dati e la loro condivisione.
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Una trentennale amicizia con l’Aniv, dimostrata dalla costante partecipazione nel corso degli anni ai Forum. “Ci sono stati tanti momenti di ampia condivisione e anche occasioni di divergenza, ma sempre improntati all’amicizia e al massimo rispetto …”, ha chiosato il presidente Aniv Giancarlo Sponchia.
Pennesi ha illustrato alla platea (di tecnici) le patologie più importanti che sono oggetto dell’attività ispettiva e che danno il senso della destrutturazione dell’attuale mercato del lavoro in relazione all’utilizzo della manodopera. Ha inoltre sottolineato come i fenomeni interpositori, in continua crescita, dimostrino come oggi la centralità della forza lavoro abbia perso valore rispetto ad altri elementi quali il know-how o le attrezzature delle aziende.
Con riferimento alla materia di appalti e al D.L. 19 del 2024, il quale ha introdotto sanzioni più severe e reintrodotto la norma penale per contrastare l’interposizione illecita di manodopera, Pennesi, anticipando il contenuto di una prossima circolare sul tema, si è soffermato sulla problematica del momento di consumazione del reato, chiarendo che, trattandosi di fattispecie permanente, se la condotta illecita ha oltrepassato la data di entrata in vigore del decreto, ossia il 2 marzo 2024, soggiace al nuovo quadro sanzionatorio, come chiarito anche dal Ministero di Grazia e Giustizia.
Dopo avere evidenziato che in materia di appalti conta l’organizzazione di mezzi e persone piuttosto che attrezzature e materiali (prima fondamentali, ma che oggi passano in secondo piano), il direttore dell’INL si è soffermato su alcuni fenomeni particolari, come i contratti di rete sui quali ha anticipato una prossima attività di vigilanza, dato che una prima analisi ha dimostrato come su 1.500 contratti di rete denunciati alla Camera di Commercio, ben 900 hanno rivelato la presenza di una impresa meramente fittizia, la quale non apporta alcun contributo reale alla rete, ma ha soltanto il fine di fornire il personale che queste imprese pensano di utilizzare per un presunto interesse.
Il lungo intervento è proseguito con riferimenti al tema delle società esterovestite, ossia del distacco di dipendenti assunti da una (presunta) filiale estera, a cui viene riconosciuto il trattamento economico del lavoratore italiano, ma i contributi versati sono quelli previsti dal Paese della succursale, come Bulgaria, Romania, Polonia, di molto inferiori rispetto a quelli previsti dalla nostra legislazione.
Da ultimo, con riferimento al problema del dumping contrattuale e dei contratti maggiormente rappresentativi, stante la mancata attuazione di parte dell’art. 39 della Costituzione, ha sottolineato come, alla luce dei dati raccolti da una sezione apposita del Ministero del Lavoro, in considerazione del rapporto fra i contratti CIGL CISL e UIL e i restanti, il contratto comparativamente più rappresentativo non può che essere appunto quello firmato da CIGL, CISL e UIL.
I lavori sono proseguiti con l’intervento del sostituto procuratore di Lamezia Terme Giuseppe Falcone, il quale ha esaminato la fattispecie del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, di cui all’art. 603 bis c.p., introdotto dalla Legge n. 199/2016.
Rimarcando come il reato di caporalato si caratterizzi per indagini particolarmente complesse, le quali spesso sono condotte su impulso dell’attività ispettiva e che su questa tipologia di reato c’è stata molta attenzione, come dimostrano la circolare del 2019 del Ministero del Lavoro e due programmi internazionali, Falcone ha evidenziato come spesso il caporalato venga riscontrato in agricoltura e nei confronti di immigrati clandestini.
Passando all’esame della condotta tipica del caporalato, ha esaminato gli elementi costitutivi di una norma che il legislatore ha descritto in maniera generica, ossia lo “sfruttamento” e lo “stato di bisogno” che possono essere riscontrati in presenza di retribuzioni difformi dal CCNL, di una reiterata violazione relativa all’orario di lavoro, alla sicurezza, nella sussistenza di situazioni degradanti e ha messo in evidenza come un buon ispettore possa fare la differenza per le indagini, ad esempio con l’acquisizione di puntuali dichiarazioni dei lavoratori dalle quali emergono i suddetti elementi dello sfruttamento e dello stato di bisogno.
Il Forum è proseguito con l’intervento di Enrico Vannicola, dell’Ufficio di Presidenza nazionale ANCL, che ha ricordato come il cliente che si affida al consulente del lavoro non incorra generalmente nel reato di caporalato e che l’interesse del consulente del lavoro è quello di avere aziende nella piena regolarità. Al fine della legalità, ha aggiunto, è necessaria una crescita culturale poiché quei datori di lavoro che sfruttano spesso sono mal consigliati e a tale fine l’ANCL può lavorare in stretta sinergia con l’ANIV.
La collaborazione fra ANCL e ANIV è stata richiamata anche da Cecilia Catalano, responsabile operativo Centro studi ANCL, la quale continuando sul tema della destrutturazione del mondo del lavoro, che non vede più al centro il lavoratore, si è soffermata su un problema che gli ispettori conoscono molto bene, ossia la difficoltà del calare la norma nel concreto, al fine di contribuire ad un lavoro più legale possibile e tutelare la parte debole del rapporto di lavoro.
Ad esempio, con riferimento ad una nuova frontiera dei rapporti di lavoro come i lavoratori digitali e ad un eventuale caporalato digitale, nel caso di algoritmi che prevedano sanzioni come il blocco dell’account o l’impossibilità di effettuare le consegne e di essere retribuito.
È quindi la volta di Alfonsina Amaduzzi, responsabile dell’Ufficio vigilanza assicurativa INAIL, la quale ha deciso di iniziare il suo intervento ritornando sulla testimonianza del padre del giovane Giuliano De Seta, morto a 18 anni mentre era occupato in attività di alternanza scuola lavoro, con il quale si è significativamente aperto questo Forum.
Ha voluto anche ricordare la figura di un ispettore INAIL ora in pensione, Mario Saverio Di Martiis, che dedica il suo tempo a questo tema, andando anche nelle scuole italiane per fare conoscere ai giovani il valore del lavoro sicuro e della salvaguardia della vita umana. Gli ispettori INAIL sono infatti accanto alle persone e sviluppano una particolare sensibilità, la quale diventa un metodo di lavoro che li porta ad una particolare attenzione anche nell’accompagnare l’azienda in un processo di regolarizzazione.
La Amaduzzi ha quindi focalizzato l’intervento sugli ultimi provvedimenti INAIL diretti ad estendere la tutela assicurativa, ad esempio, agli studenti in alternanza scuola lavoro, alla scuola in genere o, con riferimento al fondo per ristoro, ai familiari degli studenti, perché la rendita ai superstiti non è ammissibile ed è quindi sulle attività di prevenzione che bisogna agire. Prevenzione che si realizza anche attraverso maggiori controlli ispettivi. Infine ha ricordato l’apporto INAIL per la piattaforma informatica con la quale condividere i dati sulla sicurezza e pianificare i controlli, al fine di verifiche ispettive sempre più mirate, come le attuali tecnologie consentono.
E l’importanza di rafforzare le competenze degli ispettori, auspicando un lavoro di squadra a seguito dell’eliminazione del ruolo ad esaurimento degli ispettori INPS e INAIL.
A seguire Antonio Curti, direttore vicario della Direzione centrale Formazione INPS, il quale dopo aver evidenziato i risultati eccezionali raggiunti dagli ispettori nonostante la diminuzione del numero, con riferimento alle esigenze formative del corpo ispettivo ha ricordato come in questa materia l’evoluzione normativa sia rapidissima e ciò impone spesso l’autoformazione continua, anche mediante il confronto tra ispettori.
Se i formatori fossero paragonati a dei sarti, ha affermato “l’abito sartoriale degli ispettori è difficile perché deve essere mutabile giorno per giorno, ora per ora”. Infine, anticipando alcune prossime iniziative formative con riferimento alla riforma CARTABIA o sulla I.A., ha messo in evidenza come gli ispettori, per la loro esperienza e capacità, possono essere chiamati a collaborare attivamente per l’attività di formazione messa in campo dall’Istituto.
Donatella Traversa, dirigente centrale Vigilanza INPS e punto di riferimento di questi anni in Direzione Generale per tutti gli ispettori, sottolineando l’attenzione massima ricevuta dagli ispettori in questo Forum, si è soffermata sull’evoluzione del ruolo del funzionario ispettivo, che non deve soltanto “punire”, ma deve anche essere un “consulente” dell’azienda. Ha quindi evidenziato l’altissima professionalità del corpo ispettivo, talvolta chiamato ad interpretare le norme legislative che si susseguono, in quanto spesso si effettuano accessi ispettivi subito dopo l’entrata in vigore di un provvedimento di legge.
Ricordando il tavolo trasversale fra vigilanza documentale e ispettiva e le varie convenzioni con GDF, AGEA, ecc…, ha rimarcato che dove c’è irregolarità contributiva spesso si annidano anche irregolarità sulla sicurezza e dunque la presenza fisica degli ispettori sul territorio può fare la differenza. Non solo per il recupero contributivo, ma anche quindi ai fini della sicurezza.
A fronte di questi obiettivi sfidanti ha concluso testualmente, riprendendo il titolo del Forum: “Avanti tutti! Il nostro obiettivo non era solo abolire il ruolo ad esaurimento, è confermare la vostra presenza, la vostra importanza per la legalità nel nostro Paese”.
È seguito l’intervento ad ampio raggio, come ad ogni Forum Aniv, di Guglielmo Loy, presidente del CIV INAIL, il quale, dopo avere salutato gli ispettori in sala come “…persone impegnate in un’azione che dire importante è poco…”, è passato ad esaminare l’attuale mondo del lavoro nelle sue svariate declinazioni, definendolo “profondamente mobile…”, “…un processo fluido e in grande movimento…”.
Conseguentemente anche le azioni per il contrasto sono in movimento. In Italia ci sono 3 milioni e mezzo di luoghi dove si lavora e questo è indice anche di come si sovrappongono attività tradizionali e grandi innovazioni. Molti i temi che sono stati toccati da Loy con riferimento al mondo del lavoro: l’attuale processo di movimento trasnazionale, l’innovazione tecnologica che modifica il modo di lavorare e relazionarsi, il tema ambientale, quello del lavoro fragile con le buste paga finte, i part-time finti, la restituzione di parte dei soldi in busta paga, il mondo della logistica e come incida tutto questo sulla previdenza e sicurezza. Di fronte a questi fenomeni occorre la specializzazione della figura dell’ispettore.
I lavori della giornata sono stati conclusi da Fabio Vitale, direttore AGEA e consigliere CDA INPS, il quale premettendo di essere stato l’ultimo direttore Centrale della Vigilanza, ha ricordato come l’attuale contesto sia completamente diverso dal passato e che adesso, essendo stato abolito il ruolo ad esaurimento, gli ispettori INPS e INAIL potranno riavere un futuro.
Con riferimento alla vigilanza Vitale ha sottolineato il ruolo dell’I.A. per gli ispettori che ne sono e ne devono essere i principali depositari. In questa prospettiva era stata creata l’intelligence ispettiva, che analizzando le differenti esperienze maturate e con una analisi dei dati spinta consentiva di avere una mappatura completa del mondo produttivo e delle forme di tutela del lavoro. Se si analizzano i dati statistici sulla forza lavoro si ha una fotografia che indica come, a fronte dei dati sull’evasione che stime ISTAT indicano in almeno 15 miliardi di euro, il piano della vigilanza e l’incassato non seguono il passo.
Pertanto con un approccio oggettivo va reimpostata l’attività ispettiva con un nuovo modello di Intelligence ispettiva, non più mera attività di vigilanza e con azioni metodologiche completamente diverse attraverso analisi investigative ex ante capaci di intercettare i fenomeni. Al fine di indirizzare l’attività, occorre mappare tutte le aziende, interloquire con le parti sociali, far capire che l’Istituto monitora i comportamenti, avere un dialogo competitivo con le stesse aziende.
L’Ispettore non deve andare nelle aziende. Soltanto se l’adempimento non scatta a breve, deve partire l’accertamento ispettivo. La finalità è quella di aumentare il riscosso per avere più risorse a vantaggio del Sistema Paese e occorre in tale ottica valorizzare il ruolo dell’ispettore come analista e consulente. Vitale ha concluso dichiarando che questo si può fare, salvaguardando sia gli interessi delle aziende sia la tutela dei lavoratori e reinserendo a livello centrale una Direzione che riguardi gli ispettori: non più “Direzione Centrale Vigilanza”, ma “Direzione compliance aziende sviluppo e tutele del lavoro”.
La giornata si è conclusa coi i saluti finali del presidente Sponchia che ha ricordato come in questo Forum ci siano stati 40 interventi dei più illustri relatori in materia, tre giornate con la sala sempre piena di ispettori e con una presenza di 75 ispettori in più dello scorso anno.
Il Presidente ha aggiunto come da domani cominci il lavoro più difficile perché le idee in campo sulla riorganizzazione della vigilanza, dopo l’abolizione del ruolo ad esaurimento per gli ispettori INPS e INAIL, sono diverse. Scherzando, il presidente ha concluso riprendendo la frase di Papa Francesco: “Pregate per me…”, aggiungendo “…perché il lavoro del presidente ANIV non è un lavoro facile”.
E siamo certi che tutti gli ispettori accoglieranno questo invito assicurando a Giancarlo tutto l’appoggio, l’affetto e la fiducia necessari per valorizzare il fondamentale ruolo di presidio della legalità e della sicurezza sul lavoro svolto da tutto il corpo ispettivo ITL, INPS, INAIL e degli altri enti preposti.
Forum 2024 - Seconda giornata
I lavori del 42° Forum Aniv dal tema «Attività ispettive: Avanti tutta!» continuano con la seconda giornata. Tra i relatori da notare la presenza del presidente della regione Calabria, Roberto Occhiuto, del Direttore generale dell'INPS Valeria Vittimberga e del Capo di gabinetto Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Mauro Nori.
Giovedì, 14 giugno 2024
reportage a cura di Domenica Cori e Michele Martino
La seconda giornata del 42° Forum ANIV sulle attività di vigilanza si è aperta con il saluto in video conferenza di Andrea Buonuomo, direttore generale di Multiversity, gruppo leader nel settore dell'istruzione e della formazione professionale, proprietario delle tre università Pegaso, Mercatorum e San Raffaele Roma e del Sole 24 Ore Formazione con il Gruppo 24 ORE, che collabora con l'Aniv in materia di formazione ed aggiornamento.
Poi è stata la volta di Vincenzo Amaddeo, direttore regionale vicario dell'INAIL Calabria, il quale ha ricordato come il Forum ANIV sia occasione di scambio e arricchimento su temi fondamentali e che sono strettamente legati alla battaglia di civiltà finalizzata all’azzeramento dei morti sui luoghi di lavoro. A tale fine, come è evidente, è infatti necessaria sia una attività di prevenzione sia di controllo e il ruolo dell’ispettore è importante su entrambi i fronti. Il funzionario di vigilanza è infatti presidio di legalità nel territorio e la legalità è sinonimo di sicurezza.
Amaddeo, ringraziando tutti gli ispettori per questo contributo di legalità, ha ricordato di essere stato ispettore di vigilanza nel passato e di ricordarne il valore della funzione e lo spirito di appartenenza.
Infine è seguito il saluto del presidente della regione Calabria, Roberto Occhiuto, che ha ricordato come il lavoro degli ispettori sia fondamentale nel nostro Paese e che le risorse indirizzate alla vigilanza non devono essere considerate delle mere “spese” bensì degli “investimenti” sulla civiltà, sulla concorrenza e sulla legalità.
Infine, riprendendo il titolo del Forum: “Attività ispettiva avanti tutta!”, ha concluso affermando che “le Istituzioni sono al vostro fianco”.
L’apertura dei lavori è stata affidata al neo direttore generale dell'INPS Valeria Vittimberga, la quale ha ringraziato il presidente Sponchia per un convegno che ha sentito come un momento significativo di riflessione sull'attività degli ispettori e ha sottolineato come la straordinaria rappresentanza al massimo livello degli Istituti e l’eccellenza degli ospiti sia sintomatica dell’interesse per l’attività ispettiva e del clima di rinnovato entusiasmo.
L’eliminazione del ruolo ad esaurimento ha rappresentato un passo di lungimiranza del Ministro Calderone e la possibilità di rafforzare il presidio del territorio in un clima di grande collaborazione tra gli Organi preposti. La Vittimberga ha quindi sottolineato come sia necessario riconoscere, anche in maniera formale, il ruolo importante degli ispettori, che sono soggetti che rivestono una funzione e una dignità particolari.
Ha inoltre evidenziato come siano utili per la nostra attività i protocolli che prevedono collaborazioni con le forze dell’Ordine. L’attività ispettiva, secondo il neo direttore generale, deve operare non in contrapposizione, ma in alleanza con il Paese produttivo. A tale proposito ha ricordato come l’I.A. ci aiuti oggi ad individuare degli algoritmi di indici di rischio che portano a fare ispezioni sempre più mirate al recupero effettivo di entrate da parte dello Stato.
Infine, sottolineando la necessità di educare i giovani al lavoro buono, al lavoro legale, al lavoro regolare, ha definito gli ispettori “maestri del lavoro buono”.
I lavori sono proseguiti con l’intervento del direttore centrale Entrate dell'Inps Antonio Pone, che ricordando come abbia partecipato ai Forum ANIV sin dal 2009, ha voluto condividere due ricordi molto significativi con la platea di ispettori. Il primo è relativo all’ultima telefonata intercorsa con Fedele Sponchia, fondatore dell’ANIV (deceduto il 14 febbraio 2014, ndr), che era molto preoccupato - per l'allora solo l'ipotizzato - ruolo ad esaurimento, mentre il secondo riguarda il prezioso lavoro di squadra della sera che ha portato alla soppressione del ruolo ad esaurimento stesso, ricordando come questo non rappresenti tuttavia un mero ritorno alla situaziane passata.
L’intervento del direttore Pone si è quindi incentrato sull’esame della Legge 29 aprile 2024, n. 56, di conversione, con modificazioni, del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), la quale incide molto sia sull’attività ispettiva sia sulla vigilanza documentale. In particolare, in una logica di promozione dell’adempimento, l’art. 29 del D.L. prevede che l’azienda che regolarizzi gli obblighi contributivi ed assicurativi entro i termini previsti dagli organi di vigilanza, possa conservare le agevolazioni contributive e che il recupero dei benefici erogati non possa essere superiore al doppio dell’importo sanzionatorio oggetto dei verbalizzazione.
Passando all’art. 30 del D.L. citato, cuore di questo decreto, esso prevede una forma di ravvedimento operoso: se l’azienda provvede al pagamento dei contributi e premi, entro 30 giorni dalla notifica della contestazione, le sanzioni di morosità e evasione saranno dovute nella misura del 50 per cento.
Il direttore ha poi esposto alcune novità tecniche per l’attività ispettiva e un progetto di promozione della compliance rappresentata da una piattaforma di incrocio dati fra comunicazioni obbligatorie Unilav e i flussi Uniemens, in particolare per lavoratori autonomi e domestici. Sempre più indicatori di rischio di lavoro sommerso sono infatti oggi individuati in INPS sulla base delle banche dati e attraverso algoritmi di intelligenza artificiale, al fine di aumentare l’efficacia dell’azione ispettiva e ridurre il sommerso.
A seguire l'intervento di Giuseppe Venier, amministratore delegato di UMANA spa, società che collabora spesso con l'Aniv da quando ha conosciuto il fondatore Fedele Sponchia, in un convegno del marzo 2003. Venier ha sottolineato come, da semplice cittadino, la partecipazione al convegno ANIV, ogni volta, lo “ricarichi di senso dello Stato” e che riflettere sul sistema delle agenzie per il lavoro ponga oggi temi fondamentali come la questione di civiltà, legalità e sicurezza, nonché competitività e concorrenza.
Poi è la volta di Rosario De Luca, in video collegamento, presidente dell’Ordine dei Consulenti del lavoro, il quale ha incentrato il suo intervento sulla sicurezza del lavoro, tema sempre centrale al di là delle contingenze politiche. De Luca ha rilevato come ai fini della sicurezza siano necessarie non solo attività “a valle”, cioè di repressione, ma anche “a monte”, ovvero di prevenzione, e soprattutto ci sia bisogno di un energico cambio culturale.
Occorre assumersi la responsabilità della formazione che porta alla prevenzione, agevolando così anche il lavoro degli ispettori.
Aniello Pisanti, direttore centrale Vigilanza e Sicurezza del lavoro dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dopo avere esordito ricordando come da ispettore del lavoro sia stato un iscritto ANIV e che i corpi ispettivi ITL, INPS e INAIL sono tutti dalla stessa parte, è passato alla disamina dell'art. 29 del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, in particolare focalizzando il punto sull’inasprimento della maxisanzione per lavoro nero, sulla estensione della responsabilità solidale all'interposizione illecita e sulle liste di conformità.
In particolare queste ultime, col fine di indirizzare l’attività ispettiva verso le aziende irregolari, fanno sì che le aziende virtuose non vengano sottoposte ad ulteriori accertamenti, escluse le richieste di intervento in caso di violazioni sulla sicurezza e per segnalazioni alla Procura della Repubblica. Pisanti ha quindi illustrato il tema del trattamento economico e normativo dei lavoratori impiegati negli appalti e subappalti, che non deve essere inferiore a quello previsto dai CCNL stipulato dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative nel settore e territorio, nonché la nuova somministrazione fraudolenta cui il decreto in questione ha assegnato una più grave connotazione.
Giuseppe Conte, direttore centrale Risorse Umane dell'INPS, dopo avere esordito mettendo in rilievo che “l’Inps che conta" non è la tecnostruttura, che può essere oggetto di continui cambiamenti, ma sia l'insieme dei lavoratori dell’Istituto, è passato ad esaminare il ruolo degli ispettori, i quali sono stati, tra l'altro, i primi lavoratori "tecnologici" dell'Istituto, ed ha prospettao anche la possibilità di un inquadramento in una apposita famiglia professionale.
Ha quindi messo in luce come questo sia un momento propizio per ripensare il ruolo dell’ispettore, non più solo dedito all’attività di contrasto e alla repressione, ma altresì rivolto ad un controllo ex ante, di tipo anche consulenziale dove adottare la sanzione rappresenti l’estrema ratio. Infine ha concluso riprendendo il titolo del forum Aniv: “Non avanti tutta, ma avanti tutti!. Noi ci dobbiamo sentire tutti dipendenti dell’Istituto. L’Inps è un ente che eroga servizi di qualità e tutti dobbiamo dare una mano in tale direzione”.
Massimilano D’Angelo, direttore centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione dell'INPS, ha illustrato l’evoluzione degli strumenti in uso agli ispettori e in particolare la prossima dematerializzazione dei verbali ispettivi, fin dal primo accesso. Al fine di agevolare il lavoro degli ispettori, come per i medici fiscali, si lavorerà anche con la dotazione di un tablet.
È quindi stata presentata una nuova APP con funzionalità sia online che offline e gestione delle firme asincrone. Infine ha voluto sottolineare come rappresentare l’informatica nell’Inps sia un grande onore e privilegio perché permette di conoscere ed anticipare i fenomeni evolutivi.
La conclusione dei lavori della giornata è stata affidata a Mauro Nori, Capo di gabinetto Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, il quale ha esordito sottolineando il clima di rinascita e ripartenza per la categoria degli ispettori, l’autorevolezza e l’ equilibrio dei nuovi vertici di Inps e Inail, la lungimiranza del Ministro Marina Calderone ma anche la disponibilità di Paolo Pennesi, direttore dell'INL, nella definizione dell'abolizione del ruolo ad esaurimento.
L'amico Nori, ribadendo che la storia si ripete, ma non per identità, ha evidenziato come sia stata una giornata di celebrazioni per la rinascita del ruolo ispettivo. Quindi, evitando di entrare nel merito delle diatribe organizzative (Direzione centrale Vigilanza sì, Direzione centrale Vigilanza no), ha posto l’accento sul ruolo dell’ispettore nel futuro, in una visione prospettica in cui gli ispettori non siano meri soggetti sanzionatori, ma attori dello sviluppo economico su basi di onestà e lealtà fra le imprese, affermando che “bisogna lasciare in pace chi ha voglia di fare e stroncare chi altera gli equilibri della concorrenza”.
Da sinistra: Pone, Conte, Nori, Sponchia, Vittimberga, D'Angelo, Pisanti, Venier
Per Nori il futuro degli ispettori è “roseo”, ma ha rimarcato come in una epoca di interdipendenza parlare di separazione di ruoli sia inutile e che se oggi è il risorgimento del corpo ispettivo degli Enti, non bisogna sentirsi un corpo separato, ma fare amalgama con il corpo degli ispettori ministeriali, ricordando che ognuno ha soltanto proprie qualità e specificità.
Last but not least, occorre ricordare come il presidente Giancarlo Sponchia abbia moderato in maniera egregia gli interventi di questa seconda giornata, mettendo in rilievo, tra l’altro, l’importanza di una reintroduzione della direzione centrale Vigilanza nell'Inps e il fatto che gli ispettori rivestono già adesso un ruolo di prevenzione e non solo quello di controllo.
Tutti gli interventi del forum, in versione integrale, saranno comunque pubblicati appena possibile nell’apposita sezione del sito sotto la voce FORUM 2024.
Forum 2024 - Prima giornata
I lavori del 42° Forum Aniv dal tema «Attività ispettive: Avanti tutta!» sono iniziati nel segno della grande partecipazione dei tanti ispettori arrivati a Isola di Capo Rizzuto da ogni parte d'Italia. Nutrito e di alta qualità il numero dei relatori.
Giovedì, 13 giugno 2024
reportage a cura di Domenica Cori e Michele Martino
Con i saluti affettuosi del Direttore regionale INPS Calabria, Giuseppe Greco, sono iniziati i lavori di questo 42° forum Aniv, in una gremita sala congressi del Club Le Castella nella splendida cornice di Isola di Capo Rizzuto.
Il Forum è da sempre un appuntamento atteso dagli ispettori per i temi proposti, le possibilità di confronto con colleghi, i rappresentanti di Enti e Organizzazioni nazionali, le parti sindacali e di categoria, ma mai come quest’anno sentito, per festeggiare il risultato raggiunto dell’abolizione del famigerato "ruolo ad esaurimento" e ripartire davvero uniti per rilanciare l’attività ispettiva e restituire al giusto ruolo il valore che merita nella società.
Prima di intervenire con una lunga ed articolata relazione di apertura, il presidente dell'Aniv Giancarlo Sponchia, con l'ausilio dei suoi più stretti collaboratori, ha fatto proiettare un commovente video ricordo di tre giovani studenti scomparsi nel 2022, morti sul lavoro, mentre erano impegnati nell’alternanza scuola lavoro.
Molto significativa è stata la testimonianza del padre del giovane Giuliano De Seta, morto a 18 anni in provincia di Venezia, che ha richiamato la necessità di formazione nelle scuole, di video sorveglianza nei luoghi di lavoro con funzione preventiva e di un albo nazionale dei tutor aziendali per la sicurezza.
Nel suo intervento, il presidente dell'Aniv, accolto dall’applauso della sala per l’obiettivo raggiunto riguardo alla eliminazione del ruolo ad esaurimento soprattutto per merito dell’ANIV, ha ricordato come occorra ora dimostrare coi fatti quello che si è sempre sostenuto, ossia che un maggior numero di ispettori equivale a maggiore concorrenza e meno infortuni sul lavoro, nonchè maggiori recuperi contributivi utili per la collettività.
Resta il nodo delle risorse per rafforzare la struttura, per accogliere i nuovi assunti e ridare dignità a funzionari che sono uno strumento trainante per il core business degli Istituti previdenziali. A tal fine, ha ricordato la necessità di ricostituire una Direzione Centrale Vigilanza sia in INPS che in INAIL e prevedere una apposita area professionale nella quale inquadrare i funzionari ispettivi.
Il Presidente ha poi spiegato il titolo del Forum di quest’anno: “Attività ispettive: avanti tutta!”. L’idea è stata quella di sottolineare come ci sia bisogno del supporto e del coinvolgimento di tutti i soggetti: Istituti, sindacati, consulenti, datori di lavoro e lavoratori nella battaglia per la legalità.
È seguito l’intervento del neo Presidente INPS, Gabriele Fava, il quale ha ricordato il ruolo di fondamentale importanza per l’Istituto degli ispettori che svolgono un lavoro difficile e che non può prescindere dall’analisi del contesto. Il presidente ha sottolineato come la funzione ispettiva debba avere un profilo più consulenziale che repressiva ed ha ringraziato per i risultati conseguiti: 982 milioni di euro, più 46 per cento dell’obiettivo fissato.
Il professore Giuseppe Gentile, docente di Diritto del lavoro Università Federico II° di Napoli e Coordinatore scientifico Centro Studi Aniv, è quindi intervenuto con una relazione dal titolo: “I contratti pirata”. Il tema è strettamente connesso a quello della rappresentatività sindacale.
Una recentissima nota del CNEL del 15 marzo 2024 ha conteggiato in 1033 il numero dei contratti collettivi nazionali; i 99 contratti più importanti coprono 13 milioni di lavoratori. Il 96 per cento dei lavoratori è, dunque, coperto da un contratto siglato da CIGL, CISL, UIL.
Quindi per il professore Gentile non si può ricondurre il tema dei contratti pirata alla rappresentatività sindacale; i contratti pirata, in realtà, sono infatti scarsamente diffusi e hanno spesso come finalità principale quella di consentire a talune firme sindacali di accedere al sistema della bilateralità.
Per identificare un contratto pirata non è dunque sufficiente verificare la rappresentatività, ma soprattutto valutare fattualmente le tutele normative di quel contratto, come previsto dalle circolari del Ministero del Lavoro nn. 7 e 9 del 2019 e n. 2 del 2020.
Il tema dei contratti pirata è stato anche oggetto dell’intervento di Maria Magri, consulente di CONFINDUSTRIA per la previdenza, la quale ha ribadito come non conti la mera rappresentatività, ma occorra valutare il contenuto del CCNL, ad esempio esaminando la disciplina per ferie e straordinari. Del resto, ha aggiunto, mentre la diffusione dei contratti pirata resta bassa, uno dei veri problemi è quello, ad esempio, dei falsi rapporti di lavoro part-time.
Inoltre ha sottolineato come la Confindustria sia d’accordo su un salario minimo, che sia il 40, 60 per cento del salario mediale e non si richiami al salario di cui art. 36 della Costituzione. Ha infine ricordato come l’art. 1 della L. 389/89, sia stata una norma voluta dal fondatore dell’ANIV Fedele Sponchia.
Il rappresentante della COLDIRETTI, Romano Magrini, ha sottolineato l’importante ruolo della vigilanza sul territorio, di come gli ispettori sul territorio abbiano valenza di deterrenza e aiutino le associazioni datoriali a fare puntualmente il loro mestiere. Ha poi ricordato, con riferimento ai contratti pirata, come in agricoltura ci possano essere riferimenti al Welfare e a volte l’Ente Bilaterale richiamato non esiste neppure e quindi il costo sia inferiore e si ponga un problema di concorrenza.
Perplessità sono state espresse circa il ruolo della magistratura quando “...entra a gamba tesa...” nella determinazione della retribuzione e contesta finanche la paga base di un contratto maggiormente rappresentativo, poiché così, secondo Magrini, viene meno la certezza del diritto. Occorre piuttosto individuare insieme dei percorsi per costruire regole chiare e precise e per mirare le ispezioni sul nero, il caporalato, sul fenomeno delle imprese e cooperative senza terra, sui falsi appalti, false imprese e sulla concorrenza sleale dei prodotti.
Anche Roberto Caponi di CONFAGRICOLTURA è intervenuto sui contratti pirata. Ha ricordato come in agricoltura ci siano ben 60 CCNL. Mentre CIGL, CISL e UIL hanno fatto un unico contratto, oggi ci sono tantissime organizzazioni che fino a 30 anni fa non esistevano e che hanno come finalità i diritti che la partecipazione al CNEL fa nascere.
I contratti pirata favoriscono le aziende che vogliono pagare meno, ma soprattutto c’è l’interesse per queste organizzazioni della bilateralità per lucrare sulle rispettive risorse.
Infine ha sottolineato come occorrerebbe proporzionare il rapporto tra sanzioni e violazioni, poiché in tanti casi a delle minime violazioni di legge sono seguite spropositate penalizzazioni.
Sono quindi intervenute le Organizzazioni sindacali rappresentate dalla CIGL, CISL e UIL.
Nicola Marongiu della CIGL ha ricordato, tra l’altro, come la PA abbia bisogno di continuità al di là dei cambiamenti politici e che non sia sufficiente il superamento del ruolo ad esaurimento, ma servono risorse e autonomia.
Sul tema dei contratti pirata ha sollevato la questione del come venga accertata la rappresentatività, poiché ci sono dati che vengono autocertificati, nonché l’importanza di interventi che guardano alla sicurezza.
Mattia Pirulli della CISL ha sottolineato l’importanza del convegno Aniv per dare volto agli ispettori. Sul tema del dumping contrattuale ha ribadito come sui 1033 contratti censiti dal CNEL, in realtà quelli maggioritari, ossia siglati da CIGL CISL e UIL siano 210, quindi sono coperti dai contratti maggiormente rappresentativi il 96 per cento dei lavoratori.
Inoltre ha ricordato l’importanza dello sblocco di assunzioni INPS e INAIL nell’ambito di un decreto sulla sicurezza e il collegamento fra irregolarità contributiva e assicurativa e sicurezza. Non deve esserci concorrenza fra Ispettorati, ma più controlli da parte di INPS, INAIL, ITL. Infine ha ribadito come sia necessaria una stretta sinergia fra lavoratori, Istituzioni e datori di lavoro per lo scopo comune di non piangere più gli infortuni e le morti sul lavoro. E anche tavoli come il FORUM ANIV sono occasioni preziose in tal senso.
Santo Biondo della UIL ha sottolineato come sia sempre importante confrontarsi e come ci sia stata una destrutturazione della PA sia in tema di risorse, che di numeri e funzione sociale. Come è noto, lo stipendio medio di un dipendente pubblico è basso rispetto al costo di certe città. Se la PA deve essere il motore, ci deve essere un valore al lavoro dei dipendenti pubblici.
Sul tema della sicurezza ha aggiunto che chi manomette un macchinario è un assassino e per questo deve essere istituito il reato di omicidio sul lavoro e una funzione della magistratura che persegua il dolo degli imprenditori.
Infine Roberto Ghiselli, presidente del CIV INPS, il quale ha ricordato come, al di là dei contratti pirata, c’è il tema di chi applica il contratto, ma poi non lo attua davvero (part - time, straordinari), del lavoro grigio (finte partite IVA) e del lavoro nero.
Per superare questi fenomeni, deve esserci una strategia chiara, ossia la via dello sviluppo del Paese. In questo momento siamo nel regime dell’art. 36 e non dell’art. 39 della Costituzione, ma la Giurisprudenza deve assumere come riferimento i contratti delle OO.SS.
Il presidente ha concluso sottolineando il problema delle risorse e la necessità di ripensare il sistema INL, salvaguardando l’integrazione dei dati. Infine ha ringraziato gli ispettori per l'importante lavoro svolto.
I lavori della prima giornata sono stati chiusi dal molto apprezzato videomessaggio del Ministro Marina Elvira Calderone che, all’estero per impegni istituzionali, è intervenuta ricordando l’importanza dell’eliminazione del ruolo ad esaurimento, poiché il Paese ha bisogno di avere una attività ispettiva qualificata e specializzata.
Infatti dove c’è appalto illecito, dove ci sono contratti pirata, non c’è sicurezza. Il Ministro ha anche richiamato il tema della compliance e le tante sfide che ci attendono, ad esempio con riferimento all’intelligenza artificiale per presidiare e dare garanzie ai lavoratori.
Infine, ha ringraziato l'Aniv per l'attività svolta, e augurando buon lavoro ha auspicato di tornare in presenza al prossimo Forum.
Tutti gli interventi del forum, in versione integrale, saranno comunque pubblicati appena possibile nell’apposita sezione del sito sotto la voce FORUM 2024.