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  CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza n. 8973 del 11-04-2018   

licenziato

  

Legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo (riduzione di personale - contrazione dell'attività) dopo la scadenza dell’appalto.

Con la sentenza n. 8973 dell’11 aprile 2018 la Corte di Cassazione, ha stabilito la legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo (riduzione del personale per contrazione dell'attività) di una dipendente di un'impresa di pulizie dopo la scadenza dell’appalto. Alla società è stata riconosciuta la validità del licenziamento a causa della effettiva (e non pretestuosa) diminuzione dell'attività lavorativa dovuta alla cessazione dell'appalto con l'Ente locale, in questo caso un comune del calabrese.

TESTO: "Fatti di causa - La Corte d’Appello di Reggio Calabria, in riforma della pronuncia del giudice di prima istanza, rigettava la domanda proposta da M.F. nei confronti di O.S.L. società cooperativa a r.l. volta a conseguire declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato in data 26/10/2011 e la reintegra nel posto di lavoro con gli effetti risarcitori sanciti dall’art. 18 l. 300/70 nella versione di testo applicabile ratione temporis..."

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restituzione soldi 

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza n. 8564 del 06-04-2018

Cassazione - La mera violazione dell’obbligo formativo non basta per il disconoscere le agevolazioni contributive relative agli apprendisti.

La Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 8564 del 6 aprile 2018 ha stabilito che dalla semplice violazione dell’obbligo formativo (mancata partecipazione alla formazione esterna) di cui all'art. 16 della  Legge n. 196/1997 non può derivarne il disconoscimento delle agevolazioni contributive relative agli apprendisti nè tantomeno è ammesso dichiarare la decadenza dalle agevolazioni in discorso per l’intera durata del contratto. Solo nel caso in cui, sulla base della concreta vicenda, l'inadempimento abbia un'obiettiva rilevanza, concretizzandosi nella totale mancanza di formazione, teorica e pratica, ovvero in un'attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto di formazione e quindi trasfusi nel contratto, il giudice può valutare in base ai principi la gravità dell'inadempimento. E solo nei casi di inosservanza degli obblighi di formazione di non scarsa importanza, il giudice può arrivare a dichiarare la decadenza dalle agevolazioni in discorso e (finanche) la conversione del contratto di formazione lavoro o del rapporto di apprendistato in lavoro subordinato ordinario (cfr. Cass. sentenza n. 3344/2015 e n. 1324/2015).

TESTO: "Con sentenza numero 476/2012 la Corte d’appello di Firenze accoglieva parzialmente l’appello dell’Inps avverso la sentenza che aveva accolto il ricorso di (omissis) affermando che nulla fosse dovuto all’Inps a seguito della decadenza dalle agevolazioni contributive relative agli apprendisti contestata con, col quale era stato accertato che tre apprendisti dipendenti dalla (omissis) non avessero partecipato alla formazione esterna..."

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lavoro part timeCORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza n. 8966 del 11-04-2018

Cassazione - Rapporto di lavoro a tempo parziale, il lavoratore ha diritto alla stessa retribuzione oraria spettante al lavoratore a tempo pieno.

La Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 8966 dell’11 aprile 2018 ha ancora una volta affermato il principio secondo il quale, in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, il lavoratore ha diritto alla stessa retribuzione oraria spettante al lavoratore a tempo pieno (a parità di mansioni e livello) e non può essere penalizzato con una retribuzione oraria inferiore a causa del part-time. Nel caso in specie si tratta di una lavoratrice assunta con contratto di di lavoro part-time di 80 ore mensili, la cui busta paga era stata determinata dalla società applicando il divisore orario 170 a tutte le voci della retribuzione, mentre per i lavoratori a full-time tale divisore non era applicato alle voci fisse dello stipendio. La Corte ha richiamato il principio affermato dal D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61 in attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all'accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES.

TESTO: "La Corte d'appello di Milano con sentenza del 7/5/2012, in riforma della decisione del giudice di primo grado, accoglieva la domanda avanzata da (omissis) dipendente di (omissis) in virtù di contratto a tempo indeterminato a prestazione part-time a 80 ore mensili..."

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curatore fallimento

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza n. 7308 del 23 Marzo 2018

Cassazione - Fallimento, illegittimo il licenziamento intimato dal curatore fallimentare senza attivare la procedura collettiva di riduzione di personale ex Legge n. 223/91.

Illegittimo, in caso di fallimento, il licenziamento intimato dal curatore fallimentare senza attivare la procedura collettiva di riduzione di personale prevista dagli art. 3, 4, 5 e 24 della Legge n. 223/91. In tale contesto il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno commisurato alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello della (teorica) reintegrazione.

TESTO: "Con sentenza del 24 gennaio 2017, la prima sezione civile della Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere che aveva respinto la domanda proposta da P.A. di ammissione al passivo del fallimento della Spa (*) fondata sul fatto che, in seguito alla dichiarazione di fallimento del 21 ottobre 1999, non aveva più percepito le retribuzioni ed era stata poi licenziata dalla curatela con lettera del 15 marzo 2002, recesso poi dichiarato "inefficace" per violazione della l. n. 223 del 1991 con sentenza passata in giudicato..."

 

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gravida licenziata

Corte di giustizia UE - Sentenza del 22/03/2018

Le lavoratrici gestanti possono essere licenziate a seguito di un licenziamento collettivo.

In un caso del genere, il datore di lavoro deve fornire alla lavoratrice gestante licenziata i motivi che giustificano il licenziamento nonché i criteri oggettivi adottati per designare i lavoratori da licenziare. Con la sentenza emessa nella causa C-103/16, la Corte dichiara che la direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992 (che vieta il licenziamento delle lavoratrici nel periodo compreso tra l’inizio della gravidanza e il termine del congedo di maternità) non osta a una normativa nazionale che consente il licenziamento di una lavoratrice gestante a causa di un licenziamento collettivo, a condizione che siano indicati i criteri oggettivi adottati per designare i lavoratori da licenziare.

TESTO: "La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 10, punti 1 e 2, della direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU 1992, L 348 pag. 1), nonché dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi (GU 1998, L 225, pag. 16)..."

 

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Consiglio di Stato, sentenza n. 1571/2018 - Differenza tra “appalto di servizi” e “somministrazione di lavoro”

palazzo Consiglio di Stato

 

La Terza Sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1571 del 01/03/2018, pubblicata il 12/03/2018, ha indicato la differenza tra “appalto di servizi” e “somministrazione di lavoro”, delineando gli  indici sintomatici della non genuinità di un contratto qualificato dalle parti come “appalto” ma che, in realtà, nasconde una vera e propria somministrazione di manodopera. La sentenza inizialmente ricorda quanto previsto dall’art. 29 del D.lgs. 276/2003 (organizzazione di mezzi necessari e l'assunzione del rischio di impresa da parte dell'appaltatore), poi richiama la sentenza 3178/2017 della Corte di Cassazione nella materia, snocciolando gli indici sintomatici della non genuinità di un appalto dissimulante una mera somministrazione di personale, tra cui la richiesta da parte del committente di un certo numero di ore di lavoro, l’inserimento stabile del personale dell’appaltatore nel ciclo produttivo del committente, la proprietà in capo al committente delle attrezzature necessarie per l’espletamento delle attività nonché l’organizzazione da parte del committente dell’attività dei dipendenti dell’appaltatore…

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