cantiere subfornituraINL - Circ. n. 6 del 29 marzo 2018

Subfornitura e obbligazione in solido a seguito della sentenza n. 254/2017 della Corte Costituzionale.

 

In seguito alla sentenza n. 254/2017 della Corte Costituzionale, la quale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione all’art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003 per contrarietà agli artt. 3 e 36 Cost., ritenendo che il regime di solidarietà, disciplinato dalla predetta norma, trovi applicazione anche nelle ipotesi di subfornitura, l’INL ha diramato la circolare n. 6 del 29 marzo 2018. Con essa L'INL puntualizza che, a seguito della sentenza e condividendone le interpretazioni, l’art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 va interpretato nel senso che “il committente è obbligato in solido anche con il subfornitore relativamente ai crediti lavorativi, contributivi ed assicurativi dei dipendenti di questi” e che  l’interpretazione della Corte spiega effetti anche sulle ipotesi di distacco ex art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003 e del distacco di cui al D.Lgs. n. 136/2016 comportando l’applicazione dell’art. 29, comma 2, tra società estera distaccante e società utilizzatrice in Italia, non soltanto nei casi in cui la prestazione di servizi sia riconducibile ad una filiera di appalto/subappalto ma anche laddove la stessa consista in altre operazioni commerciali (cfr. art. 4, comma 4, D.Lgs. n. 136/2016).

TESTO: "Oggetto: sentenza Corte Costituzionale n. 254 del 6 dicembre 2017 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2013. Con la sentenza in oggetto, che si trasmette in allegato per ogni opportuno approfondimento, la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione all’art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003 per contrarietà agli artt. 3 e 36 Cost., ritenendo che il regime di solidarietà disciplinato dalla predetta norma trovi applicazione anche nelle ipotesi di subfornitura..."

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lucchetto sequestroGOVERNO: Disposizioni in materia di tutela del lavoro nell’ambito delle imprese sequestrate e confiscate, in attuazione dell’articolo 34 della legge 17 ottobre 2017, n.161

NELLA SEDUTA DEL 16/03/2018 Il Consiglio dei Ministri ha approvato, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti, un decreto che introduce disposizioni per la tutela del lavoro nelle imprese sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria, favorendo l’emersione del lavoro irregolare, nonché il contrasto dell’intermediazione illecita e dello sfruttamento del lavoro e consentendo, ove necessario, l’accesso all’integrazione salariale e agli ammortizzatori sociali.

  TESTO: Non disponibile

 

 

 
lavoro intermittenteINL: Lavoro intermittente - assenza documento valutazione rischi - riqualificazione rapporti di lavoro.

 

L'INL, con la lettera circolare 49 del 15 marzo 2018, nel confermare l’orientamento recente della giurisprudenza e richiamando le circolari n. 18 e 20 anno 2012 del Ministero del Lavoro, conferma che il datore di lavoro che utilizza il lavoro intermittente senza aver effettuato la valutazione dei rischi per la salute e sicurezza del lavoratore, è tenuto a trasformare il rapporto di lavoro intermittente in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato...

 

TESTO: "In relazione alla problematica, sollevata da alcuni Uffici territoriali, concernente le violazione delle disposizioni di cui all’art. 14 D.Lgs. n. 81/2015 ed in particolare del divieto di stipula del contratto di lavoro intermittente in assenza della valutazione dei rischi, si ritiene opportuno formulare le seguenti precisazioni..."

 

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telecamereINL: Indicazioni operative sull’installazione e utilizzazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo ai sensi dell’art. 4 della legge n. 300/1970.

 

Con la circolare n. 5 del 19 febbraio 2018 (condivisa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali) l’INL ha fornito, in materia di installazione e utilizzazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo, alcune indicazioni operative.

 

TESTO: "L’art. 23 del d.lgs. n. 151/2015 e il successivo art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 185/2016 hanno modificato l’art. 4 della legge n. 300/1970 adeguando l’impianto normativo e le procedure preesistenti alle innovazioni tecnologiche nel frattempo intervenute. Lo scopo della norma, dunque, rimane quello di contemperare, da un lato, l’esigenza afferente all’organizzazione del lavoro e della produzione propria del datore di lavoro e, dall’altro, tutelare la dignità e la riservatezza dei lavoratori. Con la presente circolare, condivisa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si forniscono indicazioni operative in ordine alle problematiche inerenti l’installazione e l’utilizzazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo..."

 

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INL: Certificazione dei contratti ai sensi degli artt. 75 e ss. del D.Lgs. n. 276/2003 – Enti bilaterali.

 

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la circolare n. 4 del 12 febbraio 2018 per fornire chiarimenti riguardo ai contratti certificati da parte di Enti bilaterali non costituiti “a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative”. A tal fine ha precisato che tali certificazioni non hanno efficacia e non sono produttive degli effetti opponibili ai terzi - ivi compresi gli Organi di vigilanza - derivanti dal provvedimento di certificazione ai sensi degli artt. 75 e ss. del D.Lgs. n. 276/2003 e del D.P.R. n. 177/2011.

 

TESTO: "Pervengono a questo Ispettorato segnalazioni inerenti attività di certificazione dei contratti di lavoro da parte di soggetti totalmente privi dei requisiti per svolgere tale attività. In particolare ci si riferisce a pseudo “Enti bilaterali” che reclamizzano la possibilità di certificare contratti di lavoro, nonché di appalto e subappalto ai sensi degli artt. 75 e ss. del D.Lgs. n. 276/2003 e del D.P.R. n. 177/2011, evidenziando gli effetti opponibili ai terzi – ivi compresi gli Organi di vigilanza – derivanti dal provvedimento di certificazione. In primo luogo si evidenzia che..."

 

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IL PREPOSTO (delegato) ALLA VENDITA E ALLA SOMMINISTRAZIONE

 

Spunti utili alla comprensione della questione posta

(Michele Martino - 02/08/2012)

 

 

Dal sito del Comune di Gallarate : Istruzioni_compilazione__Scheda2:

Come appare dal confronto di tali requisiti con quelli indicati nella scheda 2, l’iscrizione al REC per la somministrazione è scomparso tra i requisiti previsti. La Regione Lombardia, però, con DGR n° 1062 del 22/12/10, ha precisato che rimane in vigore l’art 66 comma 1 lettera c) della LR 6/10, che dispone quale requisito professionale valido per la sola attività di somministrazione di alimenti e bevande: “essere stato iscritto al Registro Esercenti il Commercio (REC) previsto dalla L 426/71, per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande”.