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Sentenza Foodora - Al rider la retribuzione sulla base del CCNL

 

La Corte d’Appello di Torino, sezione Lavoro, con la sentenza n. 26/2019,  ha riconosciuto il diritto per i riders a percepire la retribuzione prevista dal contratto collettivo di lavoro del settore Logistica e Trasporto merci.

(di Michele Martino)

 

riders

I riders sono i fattorini che consegnano a domicilio un prodotto ordinato tramite una piattaforma online di cibo a domicilio (ma non solo). Il datore di lavoro, però, non è il ristorante o la pizzeria che prepara il cibo da asporto, bensì la società proprietaria del sito internet, tipo Deliveroo o Foodora, solo per citarne qualcuna. In pratica, mediante una app o tramite il sito internet della società, i clienti possono consultare gli esercizi (es. i ristoranti), vicino alla posizione dove desiderano che sia consegnato il cibo. Quindi compilano un ordine ed aspettano che un rider (corriere munito di uno smartphone e di bicicletta o motorino) arrivi a consegnare il tutto.

L'attività svolta dai riders rientra nel vasto e poco esplorato ambito delle occasioni di lavoro offerte dalla c.d. economia digitale (gig economy, sharing economy), vale a dire tutte quelle (nuove) prestazioni lavorative collegate alla rete internet ed all'e-commerce. Sullo stesso argomento vedi:

La relazione su "L’evoluzione del diritto del lavoro nell’era digitale tra esigenze di flessibilità e nuove tutele" del Prof. G. Gentile, Avvocato Giuslavorista – Docente di Diritto del lavoro presso la LUISS di Roma, tenuta al Forum Aniv 2018 a Marina di Camerota

Tipico esempio di sharing economy è BlaBlaCar, una piattaforma web di car pooling che opera in 22 Stati e conta più di 25 milioni di associati, la quale consente a chi deve spostarsi con la propria macchina fra due località, più o meno distanti, di accettare, eventualmente, dei passeggeri a bordo, interessati a quel tragitto. Mentre Foodora è un tipico esempio di gig economy, un modello economico che implica l’erogazione di beni e servizi on demand, gestiti tramite una APP che stabilisce le tariffe e anche quanto debba percepire l'addetto alla consegna (il rider, appunto).

Furono proprio alcuni riders di Foodora ad aver intentato, per primi, una causa civile contro la società tedesca, dopo essere stati licenziati a causa delle proteste di piazza del 2016 tese ad ottenere un giusto trattamento economico e normativo. I lavoratori, assunti con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (a tempo determinato), avevano chiesto al Tribunale di Torino di accertare la natura subordinata del proprio rapporto di lavoro, la nullità del licenziamento e la corresponsione delle conseguenti differenze retributive. Il Tribunale del lavoro di Torino, nel mese di aprile 2018, ha respinto il ricorso ritenendo che i riders sono collaboratori autonomi non legati da un rapporto di lavoro subordinato con l’azienda (Sentenza n. 778 dell'11 aprile 2018). 

La Corte d’Appello, con la sentenza n. 26/2019, ha deciso invece di riconoscere ai lavoratori il diritto ad essere retribuiti sulla base del contratto collettivo di lavoro della logistica trasporto merci. Il pilastro normativo su cui poggia la decisione della Corte è fornito sostanzialmente dall'articolo 2 del D. Lgs. 81/2015, laddove prevede che "... dal 1° gennaio 2016 la disciplina del rapporto di lavoro subordinato si applica anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro."

La sentenza de quo potrebbe essere l'occasione per indurre Governo, Parti sociali e tutti gli altri attori che si occupano del mondo del lavoro, a sedersi intorno ad un tavolo per disciplinare maggiormente un settore dove occorre stabilire quali forme di tutela, quali regole, quali retribuzioni devono essere assicurate ai lavoratori dell'economia digitale e del complesso sistema che continuamente evolve intorno ad essa.

La sentenza