DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015,
n. 81
Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma
dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00095)
Testo Vigente al: 14-5-2018
(…omissis…)
Art. 2
Collaborazioni organizzate dal committente
1. A far data dal 1° gennaio
2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai
rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro
esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono
organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di
lavoro.
2. La disposizione di cui al comma 1
non trova applicazione con riferimento:
a) alle collaborazioni per le quali gli accordi
collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale
prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e
normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative
del relativo settore;
b) alle collaborazioni prestate nell'esercizio di
professioni intellettuali per le quali e'
necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali;
c) alle attivita' prestate
nell'esercizio della loro funzione dai componenti
degli organi di amministrazione e controllo delle societa'
e dai partecipanti a collegi e commissioni;
d) alle collaborazioni rese a fini istituzionali in
favore delle associazioni e societa' sportive
dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline
sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal
C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall'articolo 90
della legge 27 dicembre 2002, n. 289 ((, nonche'
delle societa' sportive dilettantistiche lucrative));
d-bis) alle collaborazioni prestate
nell'ambito della produzione e della realizzazione di spettacoli da parte delle
fondazioni di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.
3. Le parti possono richiedere alle commissioni di cui
all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, la certificazione dell'assenza dei requisiti di cui al comma 1.
Il lavoratore puo' farsi assistere da un
rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o
da un avvocato o da un consulente del lavoro.
4. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 75.