lavoro part timeCORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza n. 8966 del 11-04-2018

Cassazione - Rapporto di lavoro a tempo parziale, il lavoratore ha diritto alla stessa retribuzione oraria spettante al lavoratore a tempo pieno.

La Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 8966 dell’11 aprile 2018 ha ancora una volta affermato il principio secondo il quale, in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, il lavoratore ha diritto alla stessa retribuzione oraria spettante al lavoratore a tempo pieno (a parità di mansioni e livello) e non può essere penalizzato con una retribuzione oraria inferiore a causa del part-time. Nel caso in specie si tratta di una lavoratrice assunta con contratto di di lavoro part-time di 80 ore mensili, la cui busta paga era stata determinata dalla società applicando il divisore orario 170 a tutte le voci della retribuzione, mentre per i lavoratori a full-time tale divisore non era applicato alle voci fisse dello stipendio. La Corte ha richiamato il principio affermato dal D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61 in attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all'accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES.

TESTO: "La Corte d'appello di Milano con sentenza del 7/5/2012, in riforma della decisione del giudice di primo grado, accoglieva la domanda avanzata da (omissis) dipendente di (omissis) in virtù di contratto a tempo indeterminato a prestazione part-time a 80 ore mensili..."

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