restituzione soldi 

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza n. 8564 del 06-04-2018

Cassazione - La mera violazione dell’obbligo formativo non basta per il disconoscere le agevolazioni contributive relative agli apprendisti.

La Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 8564 del 6 aprile 2018 ha stabilito che dalla semplice violazione dell’obbligo formativo (mancata partecipazione alla formazione esterna) di cui all'art. 16 della  Legge n. 196/1997 non può derivarne il disconoscimento delle agevolazioni contributive relative agli apprendisti nè tantomeno è ammesso dichiarare la decadenza dalle agevolazioni in discorso per l’intera durata del contratto. Solo nel caso in cui, sulla base della concreta vicenda, l'inadempimento abbia un'obiettiva rilevanza, concretizzandosi nella totale mancanza di formazione, teorica e pratica, ovvero in un'attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto di formazione e quindi trasfusi nel contratto, il giudice può valutare in base ai principi la gravità dell'inadempimento. E solo nei casi di inosservanza degli obblighi di formazione di non scarsa importanza, il giudice può arrivare a dichiarare la decadenza dalle agevolazioni in discorso e (finanche) la conversione del contratto di formazione lavoro o del rapporto di apprendistato in lavoro subordinato ordinario (cfr. Cass. sentenza n. 3344/2015 e n. 1324/2015).

TESTO: "Con sentenza numero 476/2012 la Corte d’appello di Firenze accoglieva parzialmente l’appello dell’Inps avverso la sentenza che aveva accolto il ricorso di (omissis) affermando che nulla fosse dovuto all’Inps a seguito della decadenza dalle agevolazioni contributive relative agli apprendisti contestata con, col quale era stato accertato che tre apprendisti dipendenti dalla (omissis) non avessero partecipato alla formazione esterna..."

btn leggi tutto new3