curatore fallimento

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza n. 7308 del 23 Marzo 2018

Cassazione - Fallimento, illegittimo il licenziamento intimato dal curatore fallimentare senza attivare la procedura collettiva di riduzione di personale ex Legge n. 223/91.

Illegittimo, in caso di fallimento, il licenziamento intimato dal curatore fallimentare senza attivare la procedura collettiva di riduzione di personale prevista dagli art. 3, 4, 5 e 24 della Legge n. 223/91. In tale contesto il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno commisurato alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello della (teorica) reintegrazione.

TESTO: "Con sentenza del 24 gennaio 2017, la prima sezione civile della Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere che aveva respinto la domanda proposta da P.A. di ammissione al passivo del fallimento della Spa (*) fondata sul fatto che, in seguito alla dichiarazione di fallimento del 21 ottobre 1999, non aveva più percepito le retribuzioni ed era stata poi licenziata dalla curatela con lettera del 15 marzo 2002, recesso poi dichiarato "inefficace" per violazione della l. n. 223 del 1991 con sentenza passata in giudicato..."

 

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