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soccorso alpinoINL - Circolare n. 6 del 3 aprile 2019   new 1

Art. 2, D.Lgs. n. 81/2015 – novità introdotte dal D.L. n. 87/2018 per gli operatori del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico.

Con l’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015 sono state previste specifiche tutele in relazione alle collaborazioni coordinate e continuative c.d. etero-organizzate; si è previsto, in particolare, che “a far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”. Lo stesso art. 2 D.Lgs. n. 81, al comma 2, ha previsto alcune deroghe alla disciplina introdotta nel comma 1, fra cui le collaborazioni per le quali i CCNL prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo o le collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali. Ciò premesso, per le prestazioni rese a far data dal 12 agosto 2018 (anche in caso di contratti sottoscritti prima di tale data) da parte degli operatori del  CNSAS (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico) l'INL richiama l’attenzione del proprio personale ispettivo affinché, nell’ambito delle attività di competenza, tenga in considerazione sia l’ampio margine di autonomia che di per sé caratterizza le collaborazioni di cui alla legge n. 74/2001, sia la loro esclusione dall’ambito applicativo dell’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015 operata dal D.L. n. 87/2018.

 

TESTO:

"Oggetto: art. 2, D.Lgs. n. 81/2015 – novità introdotte dal D.L. n. 87/2018. Operatori che prestano le attività di cui alla L. n. 74/2001.
Al fine di fornire chiarimenti sulla portata delle novità introdotte dal D.L. n. 87/2018 (conv. da L. n. 96/2018) nell’ambito della disciplina indicata in oggetto e sulla sua applicazione nei confronti degli operatori che prestano le attività di cui alla L. n. 74/2001, d’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si rappresenta quanto segue.

 

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sfruttamento lavoroINL - Circolare n. 5 del 28 febbraio 2019   

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

L'INL, dopo un congruo periodo di vigenza del nuovo art. 603 bis c.p. così come riformulato dalla L. n. 199/2016, ha ritenuto di fornire delle Linee guida per l’attività di vigilanza in materia di “intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”.

Preliminarmente l'Ispettorato rimarca che, in ogni caso, trattandosi di attività di polizia giudiziaria, gli ispettori dovranno tenere innanzitutto conto delle (eventuali, e/o diverse) indicazioni fornite dalle competenti Procure della Repubblica, sia sugli elementi utili alla configurazione del reato, sia sulle metodologie per l’acquisizione dei relativi elementi di prova. Quindi, dopo aver ricordato che la riformulazione dell'art. 603 bis c.p. da parte della L. n. 199/2016 ha previsto due distinte figure di incriminazione, ovvero quella della intermediazione illecita - che persegue chiunque “recluta” manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizione di sfruttamento e approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori - e quella dello sfruttamento lavorativo - con cui si punisce penalmente chiunque utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante la citata attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno - la circolare esplicita le linee guida e gli indirizzi operativi per tutto il personale ispettivo.

 

TESTO:

"Oggetto: art. 603 bis c.p. intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – attività di vigilanza – Linee guida.
Dopo un congruo periodo di vigenza del nuovo art. 603 bis c.p. si è resa opportuna l’emanazione delle presenti Linee guida per l’attività di vigilanza in materia di “intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”.

 

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no verbaleINL - Circolare n. 4 del 11 febbraio 2019   

Preclusione dell’accertamento ispettivo ex art. 3, comma 20, L. n. 335/1995.

Avendo ricevuto richieste di chiarimento in materia di preclusioni dell’accertamento ispettivo (preclusioni ex art. 3, comma 20, L. n. 335/1995, come modificato dalla legge n. 402/1996), l'INL ha fornito con la circolare n. 4 dell'11 febbraio 2019 indicazioni operative al personale ispettivo. Rammentato quanto previsto dal suddetto comma 20 ("Gli accertamenti ispettivi in materia previdenziale e assicurativa esperiti nei confronti dei datori di lavoro debbono risultare da appositi verbali, da notificare anche nei casi di constatata regolarita'. Nei casi di attestata regolarita' ovvero di regolarizzazione conseguente all'accertamento ispettivo eseguito, gli adempimenti amministrativi e contributivi relativi ai periodi di paga anteriore alla data dell'accertamento ispettivo stesso non possono essere oggetto di contestazioni in successive verifiche ispettive, salvo quelle determinate da comportamenti omissivi o irregolari del datore di lavoro o conseguenti a denunce del lavoratore. La presente disposizione si applica anche agli atti e documenti esaminati dagli ispettori ed indicati nel verbale di accertamento, nonche' ai verbali redatti dai funzionari dell'Ispettorato del lavoro in materia previdenziale e assicurativa. I funzionari preposti all'attivita' di vigilanza rispondono patrimonialmente solo in caso di danno cagionato per dolo o colpa grave."), la circolare prende in esame le casistiche che escludono l'applicabilità della preclusione.

 

TESTO:

"Oggetto: verbalizzazione accertamenti ispettivi - preclusioni ex art. 3, comma 20, L. n. 335/1995 - indicazioni operative al personale ispettivo.."

Facendo seguito alle indicazioni già fornite con nota di questo Ispettorato Nazionale n. 120/2017/RIS del 13 aprile 2017, si ritiene opportuno, alla luce di recenti richieste di chiarimento, esplicitare alcuni ulteriori aspetti, anche di carattere operativo, in materia di preclusioni dell’accertamento.”.

 

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somministrazione fraudolentaINL - Circolare n. 3 del 11 febbraio 2019   

Ritorna la somministrazione fraudolenta.

Con l'art. 28 del D.Lgs. n. 276/2003 veniva introdotto nel nostro ordinamento il reato di somministrazione fraudolenta. Col D.Lgs. n. 81/2015, approvato in attuazione delle legge delega n. 183/2014 (c.d. Jobs Act), venivano abrogati (art. 55) gli artt. da 20 a 28 del citato D.Lgs. n. 276 e, pertanto, era venuta meno tale fattispecie di reato. La legge n. 96/2018, di conversione del D.L. n. 87/2018, ha reintrodotto, con l'aggiunta dell’art. 38 bis al D.Lgs. n. 81/2015, il reato di somministrazione fraudolenta che si riconfigura in tutti i casi in cui “...la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore”. L'Ispettorato nazionale del lavoro ha pubblicato la circolare n. 3 dell'11 febbraio 2019 che fornisce indicazioni operative al personale ispettivo sulla reintrodotta somministrazione fraudolenta, anche ad integrazione della recente circolare n. 10 dell’11 luglio 2018 in materia di appalto illecito.

 

TESTO:

"OGGETTO: Legge 9 agosto 2018 n. 96 di conversione del D.L. 12 luglio 2018, n. 87, recante “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese” - art. 38-bis D.Lgs. n. 81 del 2015 - somministrazione fraudolenta – indicazioni operative."

Il 12 agosto u.s. è entrata in vigore la L. n. 96/2018 che ha convertito con modifiche il D.L. n. 87/2018. La legge di conversione ha tra l’altro reintrodotto, all’art. 38 bis del D.Lgs. n. 81/2015, il reato di somministrazione fraudolenta che si configura in tutti i casi in cui “la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore”.

 

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maggiorazione sanzioniMaggiorazioni sanzioni in materia di lavoro   

Maggiorazioni su alcune sanzioni in materia di lavoro, previste dalla Legge 145/2018 (Legge di Bilancio 2019).

Con legge 145/2018 (c.d. Legge di Bilancio 2019), oltre ad alcune misure inerenti il riassetto ordinamentale dell'INL e la possibilità per tale ente di effettuare nuove assunzioni di personale per il triennio 2019/20121, è stata prevista la maggiorazione delle sanzioni per le violazioni che maggiormente incidono sulla tutela degli interessi e della dignità dei lavoratori. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha diramato la circolare n. 2 del 14 gennaio 2019, mediante la quale fornisce dettagli e chiarimenti in merito alle previsioni di cui all'art. 1 comma 445, lettera d) della citata norma. Lo stesso Ispettorato ha successivamente emanato la nota n. 1148 del 5 febbraio 2019, con la quale, ad integrazione della suddetta circolare n. 2, fornisce ulteriori chiarimenti in merito alle previsioni di cui alla lettera e) del citato comma 445, che prevedono il raddoppio delle maggiorazioni (delle sanzioni) laddove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato sanzionato per i medesimi illeciti.

 

Circolare n. 2 del 14 gennaio 2019

Nota n. 1148 del 5 febbraio 2019

 

 

 



verifica attività certificataINL - Circolare n. 9 del 1 giugno 2018

 

Attività ispettiva sui contratti certificati.

 

L’Ispettorato nazionale del lavoro ha pubblicato la circolare n. 9 del 1 giugno 2018 mediante la quale fornisce indicazioni operative per il personale ispettivo al fine di rispondere ad alcune richieste di parere provenienti dal territorio.

 

TESTO:

"OGGETTO: Attività ispettiva in presenza di contratti certificati ai sensi degli artt. 75 e ss. del D. Lgs. n. 276/03: indicazioni operative.

Al fine di rispondere ad alcune richieste di parere provenienti dal territorio si forniscono le seguenti indicazioni operative in relazione alla possibile interferenza tra le attività di vigilanza e quella di certificazione.."

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tirocinioINL - Circolare n. 8 del 18 aprile 2018    

Tirocini formativi e di orientamento – indicazioni operative per il personale ispettivo.

In considerazione dell'inserimento dei tirocini formativi e di orientamento tra gli ambiti principali di intervento per l’attività di vigilanza dell’INL per l’anno 2018, e alla luce dell’adozione delle nuove linee guida approvate in Conferenza permanente Stato Regioni il 25 maggio 2017, l’Ispettorato nazionale del lavoro ha pubblicato la circolare n. 8 del 18 aprile 2018 mediante la quale fornisce indicazioni operative per il personale ispettivo utili al corretto inquadramento dei tirocini, in particolare di quelli extracurriculari.

TESTO: "La Commissione Centrale di coordinamento dell’attività di vigilanza, riunitasi lo scorso 8 febbraio, ha inserito i tirocini tra gli ambiti principali di intervento per l’attività di vigilanza dell’Ispettorato nazionale del lavoro per l’anno 2018. Al riguardo, appare opportuno fornire indicazioni operative che, alla luce dell’adozione delle nuove linee guida approvate in Conferenza permanente Stato Regioni il 25 maggio 2017, possano essere utili al corretto inquadramento dei tirocini, in particolare di quelli extracurriculari..."

 

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collaboratore familiareINL: Collaboratori familiari nei settori dell’artigianato, dell’agricoltura e del commercio

Lettera circolare n. 10478 del 10 giugno 2013 - indicazioni operative al personale ispettivo

 

Con lettera circolare n. 50 del 15 marzo 2018, pubblicata il 15 Mar 2018, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), ha fornito alcune precisazioni in materia di collaborazioni rese dai familiari nell’impresa artigiana, agricola o commerciale ai fini dell’assoggettamento al relativo regime previdenziale.

 

TESTO: "Si formulano le seguenti precisazioni, condivise con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché con INPS e INAIL, in materia di collaborazioni rese dai familiari nell’impresa artigiana, agricola o commerciale ai fini dell’assoggettamento al relativo regime previdenziale, al fine di uniformare l’attività di vigilanza di tutto il personale ispettivo..."

 

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organizzazioni rappresentativeINL: Mancata applicazione dei contratti collettivi sottoscritti da organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale - attività di vigilanza.

 

La circolare n. 3 del 25 gennaio 2018 emanata dall' Ispettorato Nazionale del Lavoro affronta la problematica inerente la mancata applicazione dei contratti collettivi sottoscritti da organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, precisando ulteriormente che, ogniqualvolta all’interno di un Decreto si rimette alla “contrattazione collettiva” il compito di integrare la disciplina delle tipologie contrattuali, gli interventi di contratti privi del requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi non hanno alcuna efficacia.

 

TESTO: (omissis la parte iniziale) "... Ciò premesso va dunque ricordato che l’ordinamento riserva l’applicazione di determinate discipline subordinatamente alla sottoscrizione o applicazione di contratti collettivi dotati del requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi. In particolare si evidenzia quanto segue:..."

 

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