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AVVISI ------ Nell'area riservata sono disponibili gli ALLEGATI all'Agenda Aniv 2021 ----- Nell'area riservata è stato pubblicato il numero 23 anno 2020 della rivista PIANETA LAVORO E TRIBUTI. ----- Nell'area riservata è stato pubblicato il numero doppio 04/05 anno 2020 della rivista L'Ispettore e la Società. ------- Nella sezione Rassegna Stampa il link ad articoli e notizie sul Forum Aniv 2020. ----

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CASSAZIONE - Sentenza n. 26160 del 17-11-2020

aula tribunale

  

I contributi previdenziali sono dovuti per le ferie non godute e non retribuite nel corso del rapporto di lavoro. L’obbligo contributivo sussiste a prescindere dal fatto che l’indennità possa essere monetizzata solo alla cessazione del rapporto di lavoro che diventa, quindi, irrilevante ai fini previdenziali.

 

(di Marianna Abbate, Centro studi Aniv)

 

La Corte di Cassazione – IV Sezione Civile Lavoro – nella sentenza n. 26160 del 17/11/2020 affronta una questione giuridica di rilevanza nomofilattica e, nel sancire il principio di diritto che fra poco andremo ad analizzare, conferma pienamente l’orientamento già espresso nella prassi amministrativa dall’INPS in materia di ferie non godute e contributi previdenziali dovuti.

 

“Excursus processuale”

La causa in sede civile prende le mosse da un verbale di accertamento degli ispettori INPS che addebitano la contribuzione sull’importo corrispondente all’indennità sostitutiva delle ferie non godute per alcuni dipendenti di una azienda industriale, decorso il termine il termine di 18 mesi successivi all’anno di maturazione, in costanza di rapporto di lavoro. In primo grado, il Tribunale rigetta il ricorso in opposizione al verbale ispettivo a favore dell’INPS.

L’azienda impugna in appello la sentenza di primo grado: la Corte d’Appello, ribaltando la decisione di primo grado, accoglie il gravame ed annulla il verbale di accertamento. L’INPS ricorre in Cassazione con un solo motivo; resiste con controricorso l’azienda. La Corte accoglie il ricorso dell’INPS, cassa la sentenza di secondo grado impugnata e rinvia alla Corte d’Appello per un nuovo esame della controversia alla luce del seguente principio di diritto enunciato:

 

L’importo corrispondente all’indennità per ferie non godute costituisce base contributiva imponibile, decorso il termine di cui all’art. 10 del D.lgs. n. 66/2003 a prescindere dalla cessazione del rapporto di lavoro

 

"Res controversa"

Gli ispettori dell’Inps, accertata la mancata fruizione delle ferie da parte di alcuni dipendenti di un’azienda industriale nel termine di 18 mesi successivi all’anno di maturazione, in costanza di rapporto di lavoro, addebitano i contributi dovuti sull’importo corrispondente al compenso per ferie non godute, anche se non materialmente corrisposto.

Gli ispettori agiscono in base al consolidato orientamento della prassi amministrativa dell’Istituto, avallato anche dal Ministero del lavoro, secondo il quale il momento impositivo e la collocazione temporale dei contributi dovuti sul compenso delle ferie non godute coincidono con il diciottesimo mese successivo al termine dell’anno solare di maturazione delle stesse o con il più ampio termine contrattuale, sebbene non ancora realmente corrisposto.

L’azienda contesta l’addebito contributivo adducendo la non sussistenza dell’obbligo contributivo in capo al datore di lavoro in costanza di rapporto di lavoro, alla luce del divieto di monetizzazione delle ferie non godute, se non all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 66/2003.

In sintesi, secondo la difesa di controparte, accolta in sede di gravame, la cessazione del rapporto di lavoro, costituendo il presupposto per l’insorgenza del diritto al pagamento dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute, è condizione necessaria anche per l’insorgenza del corrispondente obbligo contributivo. Finché il datore di lavoro non è obbligato a “monetizzare” le ferie, non deve pagare i contributi.

Motivi del ricorso in Cassazione

Con l’unico motivo dedotto in ricorso, l’Inps afferma che l’obbligo contributivo sussiste a prescindere dalla effettiva erogazione dell’importo maturato a titolo di ferie non godute a causa dell’inadempimento del datore di lavoro e quindi a prescindere dalla cessazione del rapporto di lavoro.

La decisione della Suprema Corte

Preliminarmente il Giudice di ultima istanza, richiamando anche precedenti e consolidati orientamenti di legittimità, ribadisce che, nelle ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro, l’indennità sostitutiva delle ferie non godute costituisce retribuzione imponibile ai fini previdenziali poiché:

a) rientra nella previsione di cui all’art. 12 della Legge n. 153 del 1969 che sancisce il principio di omnicomprensitività della retribuzione imponibile, indipendentemente dall’indagine volta a stabilire la natura retributiva o risarcitoria dell’indennità stessa;
b) gode della garanzia di cui all’art. 2126, comma 2, c.c., poiché la prestazione lavorativa effettuata in luogo delle ferie è resa appunta in violazione di legge.

Tuttavia la Corte afferma che per stabilire la sussistenza dell’obbligo contributivo nella fattispecie in esame bisogna abbandonare sia il punto di vista contrattuale - interno tra lavoratore e datore di lavoro - che la disciplina privatistica delle ferie e del divieto di monetizzazione delle stesse.

La Cassazione sposta la sua attenzione sul carattere pubblicistico dell’obbligazione contributiva, affermando il principio secondo il quale l’obbligazione contributiva discende direttamente dalla legge e come tale è sottratta all’autonomia privata.
Se un lavoratore ha prestato attività lavorativa nel periodo in cui invece avrebbe dovuto godere delle ferie (costituzionalmente irrinunciabili) e il datore di lavoro si è avvantaggiato della sua maggiore produzione lavorativa, si è generata una maggiore capacità contributiva in relazione al diritto all’indennità sostitutiva delle ferie maturato dal lavoratore. L’obbligo contributivo sussiste indipendentemente dal fatto che l’indennità possa essere monetizzata solo alla cessazione del rapporto di lavoro che diventa, quindi, irrilevante ai fini previdenziali.

Il credito contributivo è indisponibile dalle parti, poiché discende dal regime previdenziale a carattere pubblico e a rilevanza costituzionale.

 

Normativa di riferimento:

Art. 10 del D.lgs. n. 66/2003: “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del Codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione (comma 1). Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro (comma 2)”.

Art. 2126 comma 2, c.c.: “Se il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione [2098].”

Art. 12, comma 1, della Legge n. 153 del 1969: “Per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in danaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro”.

 

Prassi amministrativa:

Circolare INPS n. 186/99;

Circolare INPS n. 15/2002;

Messaggio Inps n. 118 del 08/10/2003.

 

 La sentenza

 

 

 


Pubblicato: 01 Dicembre 2020
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Attività dell’INL esperibili in remoto ai tempi del Covid

 

Con Decreto Dirigenziale n. 56 del 22 settembre 2020, il Direttore dell’INL fornisce le prime indicazioni sulle procedure di competenza dell’Ispettorato da effettuarsi in remoto, ai sensi dell’art. 12 bis del D.L. n. 76/2020.

(di Anna Rita Caruso, Centro Studi Aniv)

 

 

Il Decreto Dirigenziale INL n. 56 del 22/09/2020 si inserisce nel quadro di razionalizzazione e semplificazione dell’attività ispettiva, già contenuto nel D.Lgs. 149/2015, che trova ora un’ulteriore spinta nell’art. 12 bis del D.L. 76/2020, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.

Detto articolo statuisce che le istruttorie finalizzate al rilascio delle convalide delle dimissioni durante il periodo protetto della maternità e della paternità di cui all’articolo 55, comma 4, del D.Lgs. n. 151/2001 e collegate al matrimonio di cui all’articolo 35, comma 4, del D.Lgs. n. 198/20061, nonché le altre procedure amministrative o conciliative che presuppongono la presenza fisica dell’istante, possono essere effettuate attraverso strumenti di comunicazione da remoto che consentano in ogni caso l’identificazione degli interessati e l’acquisizione della volontà espressa.

Ciò posto, il Direttore dell’INL ha stabilito che possono essere effettuate attraverso strumenti di comunicazione da remoto le seguenti procedure amministrative o conciliative di competenza dell’Ispettorato nazionale del lavoro:
a) attività conciliativa ai sensi dell’art. 410 c.p.c., degli artt. 11 e 12 del D.Lgs. n. 124/2004;
b) audizioni ai sensi dell’art. 18 della L. n. 689/1981;
c) attività certificativa ai sensi degli artt. 75 e ss. del D.Lgs. n. 276/2003;
d) istruttoria rinnovo contratti a tempo determinato ai sensi dell’art. 19, comma 3, D.Lgs. n. 81/2015;
e) audizioni nell’ambito dell’attività di vigilanza ad esclusione degli accertamenti concernenti profili di rilevanza penale.

Con specifica circolare sono indicate le modalità di svolgimento da remoto delle procedure sopra citate che, in ogni caso, devono consentire l’identificazione degli interessati o dei soggetti dagli stessi delegati e l’acquisizione della volontà espressa.

Nel proseguo della trattazione, si commenteranno le disposizioni relative all’attività conciliativa, mentre con riferimento all’attività di vigilanza, allo stato attuale non è ancora stata diffusa una circolare ulteriormente esplicativa, ma ci si aspetta che la sua gestione sia molto simile a quella già prevista per l’attività conciliativa con Circolare n. 4/2020 del 25/09/2020.

 

Procedure amministrative o conciliative di competenza dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro che possono essere effettuate attraverso strumenti di comunicazione da remoto

 

INL attività da remoto ai tempi del Covid

La Circolare dell'INL n. 4/2020 introduce il meccanismo del “silenzio-accoglimento” per le autorizzazioni di cui all’articolo 4, comma 2, della Legge n. 977/1967, nonché per quelle di cui all’articolo 15, comma 2, della Legge n. 370/1934 e per tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi di competenza dell’Ispettorato nazionale del lavoro individuati con provvedimento del Direttore. In questo modo, detti provvedimenti, si intendono rilasciati decorsi 15 giorni dalla relativa istanza.

In sintesi, la Circolare ha previsto una forma di “silenzio accoglimento” per:

  • provvedimenti autorizzativi all’impiego dei minori in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo (art. 4, comma 2, L. n. 977/1967);
  • provvedimenti autorizzativi relativi al frazionamento del riposo di 24 ore settimanali in due periodi di 12 ore consecutive ciascuno per il personale addetto ai pubblici spettacoli (art. 15, comma 2, L. n. 370/1934);
  • ogni altro provvedimento eventualmente individuato dal Direttore dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

A decorrere dal 15 settembre 2020, data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 76/2020, tali provvedimenti “...si intendono rilasciati decorsi 15 giorni dalla relativa istanza”.
A tal riguardo, si precisa che il termine di 15 giorni decorre dal giorno successivo a quello di presentazione dell'istanza. (Per continuare la lettura dell'articolo, cliccare sul pulsante Leggi tutto...)

Pubblicato: 22 Novembre 2020

Leggi tutto: Attività dell’INL esperibili in remoto ai tempi del Covid

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cantiere subfornituraINL - Circolare n. 5 del 30 settembre 2020

Art. 12 bis del D.L. n. 76/2020 convertito dalla Legge n. 120/2020 – Potere di disposizione. Prime indicazioni per il personale ispettivo.

 

L’art. 12 bis del Decreto-Legge n. 76 del 16 luglio 2020 (“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”), convertito con Legge n. 120 dell'11 settembre 2020, ha riformato gli istituti della diffida accertativa per crediti patrimoniali e della disposizione già disciplinati, rispettivamente, dagli artt. 12 e 14 del Decreto Legislativo 124/2004. Si tratta di modifiche che, da un lato, semplificano l’utilizzo di tali poteri da parte del personale ispettivo e, dall’altro, ampliano sensibilmente la possibilità di garantire una tutela sostanziale ai lavoratori.
Con la circolare – condivisa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si è in merito espresso con nota prot. 9860 del 28 settembre u.s. - l'INL fornisce le prime indicazioni per un corretto utilizzo del potere di disposizione da parte del personale ispettivo.
Analoghe prescrizioni seguiranno riguardo alle modifiche apportate dal legislatore in tema di diffida accertativa.

 

La circolare

 

 

Pubblicato: 24 Ottobre 2020
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INPS - Circolare n. 105 del 18-09-2020

 

Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione previsto dall'articolo 3 del D.L. n. 104 del 14 agosto 2020, recante “Misure eurgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia” (pubblicato nella G.U. 203 del 14 agosto 2020).

 

L’articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, ha previsto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedano ulteriori trattamenti di cassa integrazione. Con la circolare n. 105 del 18 settembre 2020 l'Inps fornisce le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo.

 

La circolare

 

 

 

Pubblicato: 22 Settembre 2020
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Forum 2020 - Terza giornata

 

Conclusa la terza giornata e terminati anche i lavori del 38° Forum Aniv 2020 con l'intervento del Direttore Generale dell'INPS, dott.ssa Gabriella Di Michele.

forum 2020 locandina

 

Con l'intervento del Direttore Generale dell'INPS, dott.ssa Gabriella Di Michele, e i saluti conclusivi del presidente dell’Aniv Giancarlo Sponchia, si è giunti alla conclusione di questo 38° Forum Aniv, iniziato con la comprensibile preoccupazione legata all'emergenza sanitaria ma concluso nel migliore dei modi, senza alcun problema che ne abbia minato importanza e prestigio.

I lavori sono stati aperti dal direttore provinciale dell'Inps di Siracusa, Salvatore Di Stefano, il quale ha accennato ai dati della vigilanza ispettiva in Sicilia nel corso dell'anno 2019 e dei primi mesi del 2020. A seguire la puntuale ed appassionante relazione del prof. Giuseppe Gentile, coordinatore scientifico del Centro Studi ANIV, dal titolo «L'evoluzione dell'ordinamento del lavoro tra esigenze di tutele e riflessi ispettivi», una finestra sulle più recenti disposizioni normative e la necessità di coniugare efficienza e produttività delle imprese con la tutela delle regole e della legalità nel mondo del lavoro. Tra gli altri interventi, ricordiamo quelli di Alessandro Vecchietti, vicepresidente del CIV Inps designato da Confcommercio, che ha detto dell'opportunità di stabilire i contributi dovuti all'Inps a prescindere dal contratto applicato dall'impresa ma basandoli su parametri stabiliti e codificati con l'Uniemens.

E poi l'intervento degli esponenti sindacali Angelo Marinelli, in rappresentanza della Cisl Funzione Pubblica, e Gerardo Romano, segretario Organizzativo UILPA. Entrambi hanno ribadito l'evidenza del fallimento del modello di vigilanza introdotto col D. Lgs. 149 del 2015 e il bisogno di una riforma che, lasciando inalterati i poteri attribuiti agli ispettori dei tre Enti (Inl, Inps ed Inail) preveda l'eliminazione dei ruoli ad esaurimento e riaffermi competenze e specificità ("...anche esclusive per materia..." come affermato da Romano).

Ed inoltre l'intervento del giovane responsabile operativo del Centro Studi Nazionale ANCL, Francesco Lombardo, e di quello del dott. Giuseppe Venier, amministratore delegato di Umana (azienda che ogni giorno da lavoro a 25 mila persone). Venier ha puntato il dito contro le alterazioni del mercato del lavoro, minato dalla concorrenza sleale di imprese che non rispettano le regole, le quali andrebbero sanzionate con più efficacia dagli ispettori, mentre le aziende "sane" andrebbero seguite con una luce diversa.

Prima della conclusione dei lavori da parte del direttore generale dell'INPS, l'intervento dell'On. Carmela Bucalo, componente della XI COMMISSIONE permanente della Camera (Lavoro Pubblico e Privato), la quale ha affermato che non è stato fatto quanto necessario per aiutare imprese e famiglie durante la fase Covid.

Infine, come detto, la chiusura dei lavori da parte del direttore generale dell'INPS, dott.ssa Gabriella Di Michele. Del suo intervento, rivolto specificamente agli ispettori, ne riferiamo per i soci in area riservata.

 

 

Pubblicato: 16 Settembre 2020
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Forum 2020 - Seconda giornata

 

È terminata anche la seconda giornata del Forum Aniv 2020, con numerosi ed interessanti interventi. I lavori sono stati chiusi dal vicepresidente dell'Inail, il prof. Paolo Lazzara.

forum 2020 locandina

 

La seconda giornata del Forum Aniv 2020 è stata caratterizzata dai numerosi ed autorevoli interventi di illustri relatori.

Il primo intervento è stato quello di Alessandro Bellavista, professore ordinario di Scienze Politiche e delle relazioni internazionali all'Università degli Studi di Palermo, che si è soffermato in particolare sullo stato del mercato del lavoro e sulle ricette indispensabili per una sua efficace riforma, sulla necessità di "... abolire i ccnl farlocchi e ridurre i contratti cd. precari..." nonché dell'introduzione di un salario minimo legale.

A seguire l'intervento, onesto e coerente con le posizioni espresse negli ultimi tempi, del Presidente dell'ANCL Dario Montanaro. Come sempre prezioso il contributo al dibattito fornito dal Presidente del CIV INPS Guglielmo Loy, sulle ispezioni ai tempi dello smart working e come organizzare i controlli in una fase post emergenziale che deve contemperare la necessaria ripresa economica.

E ancora il discorso dell'On. Francesca Donato, europarlamentare, che ha ribadito la necessità di un maggiore coordinamento tra i vari organismi ispettivi, anche potenziando l'uso degli strumenti informatici. Con la riforma introdotta dal D. Lgs. 149 del 2015, ha affermato, i dati delle ispezioni sono peggiorati. Sarebbe meglio ritornare al passato ma migliorando il coordinamento delle forze ispettive in campo.

Il dott. Vincenzo Tedesco, direttore centrale Entrate Inps, dopo aver ringraziato il corpo ispettivo per il supporto dato alle prestazioni nelle fasi 1 e 2 dell'emergenza da Covid-19, ha fatto un intervento trattando argomenti specifici di interesse limitato agli ispettori, pertanto la sintesi dell'intervento viene pubblicata in area riservata.

La dott.ssa Alfonsina Amaduzzi, dirigente dell'Ufficio Vigilanza Assicurativa Inail, ha elencato i principali interventi messi in campo dall'Inail per affrontare l'emergenza sanitaria; dopodiché ha illustrato alcune note sulla ripresa dell'attività ispettiva Inail. Dopo l'intervento di Romano Magrini, responsabile politiche del Lavoro della Coldiretti, che potrete leggere integralmente nella sezione Forum 2020, è intervenuta l'on. Chiara Gribaudo, componente della XI COMMISSIONE permanente della Camera (Lavoro Pubblico e Privato). La stessa ha, tra l'altro, sottolineato il bisogno, se non l'urgenza, di incrementare il numero degli ispettori del Lavoro, una maggiore specializzazione tra gli ispettori INPS, INAIL e INL e una completa condivisione delle banche dati pubbliche.

Il professor Paolo Lazzara, vicepresidente dell'Inail, ha chiuso i lavori della seconda giornata. Nel suo intervento ha parlato anche delle patologie del mercato del lavoro, dove occorre aiutare le imprese che operano correttamente - anche da parte degli ispettori, eventualmente adottando forme di "consulenza" da individuare e protocollare - mentre quelle fuori dal mercato, le finte imprese, andranno trattate diversamente. Per il prof. Lazzara la funzione della vigilanza per Inps e Inail non è facilmente esportabile all'esterno, poiché è parte integrante della mission degli Enti. Quindi non può essere funzionale un'agenzia esterna ad essi.

 

 

Pubblicato: 15 Settembre 2020
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Forum 2020 - Prima giornata

 

Iniziati i lavori del 38 Forum Aniv dal tema «Lavoro, Economia, attività ispettive: svolta o stagnazione». Il convegno annuale organizzato dall'Aniv si terrà, per la prima volta nella storia dell'associazione, in Sicilia.

forum 2020 locandina

 

Alle ore 9,15 di lunedì 14 settembre 2020 il presidente dell’Aniv, Giancarlo Sponchia, ha dato inizio ai lavori del 38° convegno annuale organizzato dall’associazione dei funzionari ispettivi pubblici.

Nella grande sala che ospitava i numerosi partecipanti, opportunamente organizzata nel rispetto delle norme sul distanziamento e l’aerazione dei locali imposte a causa della pandemia, l’atmosfera era serena nonostante si percepisse, nel volto degli organizzatori, una impalpabile preoccupazione, dovuta più che altro alla novità che vedeva per la prima volta la necessità di organizzare un forum in un contesto di larghi spazi e mascherine, gel sanificante e strumentazioni costantemente igienizzate, per non dire dell’incertezza sino all’ultimo sulla partecipazione di qualche illustre relatore, a causa degli ostacoli creati dal Covid-19.

Dopo i saluti del direttore regionale dell’Inail in Sicilia, dott. Carlo Biasco, l’attenzione degli astanti è stata catturata dalla interessante relazione del dott. Antonio Pone, direttore regionale dell’Inps in Veneto, il quale ha illustrato, prendendo spunto dalla Teoria dei Giochi, la necessità di potenziare gli strumenti che consentono di assegnare un “rating di legalità” alle imprese sfruttando le informazioni contenute nelle numerose banche dati, in modo da “prevedere” e prevenire i comportamenti illegali di taluni attori economici.

Sono seguiti gli interventi di relatori quali Maria Magri, responsabile dell’area Lavoro e Welfare di Confindustria, e Roberto Caponi, direttore del settore Sindacale e Legislativo di Confagricoltura.

La relazione del presidente dell’Aniv ha toccato numerosi temi, dalle dolorose conseguenze della pandemia per tantissime imprese e cittadini, alla nobile disponibilità di tutto il corpo ispettivo che, nella fase acuta dell’emergenza Covid, ha svolto azione di supporto nella liquidazione di prestazioni a sostegno del reddito, in particolare nel campo della Cassa integrazione. Ed infine soffermandosi sulla necessità di un potenziamento della vigilanza, mediante un incisivo piano di assunzioni di nuovi ispettori sia da parte dell’INL che ridando agli Enti (Inps ed Inail) la possibilità di riprendersi l’autonomia della vigilanza ispettiva mediante l’eliminazione del ruolo ad esaurimento, di cui all’art. 7, comma 1, del D. Lgs. 149 del 2015.

Ha chiuso i lavori della prima giornata il Presidente dell’Inps, prof. Pasquale Tridico, che dopo aver snocciolato gli imponenti numeri che dimostrano il potente sforzo dell’Istituto previdenziale italiano nell’erogare in tempi rapidi oltre 13 milioni di prestazioni collegate all’emergenza sanitaria, ha sottolineato la necessità di ripartire con controlli e verifiche per contrastare le numerose frodi perpetrate nei confronti dell’Inps, da effettuare mediante l’utilizzo dei funzionari di vigilanza, di cui l’Istituto deve riappropriarsi con l’eliminazione del citato ruolo ad esaurimento.

Tutti gli interventi del forum, in versione integrale, saranno comunque pubblicati appena possibile nell’apposita sezione del sito sotto la voce FORUM 2020.

 

 

Pubblicato: 14 Settembre 2020

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  • L'Ispettore e la Società numero doppio 04/05 anno 2020

 

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