CIG in deroga per emergenza COVID-19

 

Coronavirus 2

Cassa Integrazione in deroga per emergenza COVID-19: requisiti e modalità di accesso.

(di Michela Rodofili, Ispettore di Vigilanza Inps in Alessandria)

 

Il Decreto-Legge n. 18 del 17 marzo 2020 ha introdotto le prime misure volte a fronteggiare l’emergenza sociale ed economica causata dalla diffusione del Corona virus.
Nei casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, è stata introdotta la possibilità di fruire di un trattamento di cassa in deroga per i datori di lavoro che non possono accedere alle misure di integrazione ordinaria, anche con la nuova causale “COVID-19.

Soggetti destinatari della cassa in deroga

I soggetti destinatari dell’intervento in deroga sono:

  • aziende non destinatarie della cassa integrazione ordinaria;
  • datori di lavoro che non possono beneficiare dell’assegno ordinario previsto per gli iscritti al FIS o ai Fondi di Integrazione salariale;
  • aziende del settore agricolo, pesca e terzo settore;
  • aziende che hanno accesso alla sola CIGS (ad esempio il settore turismo e commercio con più di 50 dipendenti);
  • enti religiosi civilmente riconosciuti.

Relativamente al settore agricolo, la misura è diretta ai dipendenti a tempo indeterminato, nei casi in cui sia precluso ad essi l’accesso alla CIGO per avvenuto raggiungimento del numero massimo di giornate fruibili: la prestazione in deroga sarà equiparata al lavoro ai fini del calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola.
Sono inclusi nella misura in deroga anche i datori di lavoro che hanno diritto alla sola CIGS e non possono accedere alla CIGO con la causale “COVID-19 nazionale”.
Tra i lavoratori beneficiari rientrano anche gli intermittenti, nei limiti delle giornate di lavoro effettuate in base alla media dei 12 mesi precedenti.
Inizialmente erano esclusi dal beneficio della CIGO in deroga i lavoratori domestici ed i lavoratori assunti dopo il 23 febbraio 2020. Successivamente, il Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23, c.d. Decreto Liquidità Imprese, ha esteso la misura anche ai lavoratori assunti fino al 17 marzo 2020.

Requisiti per l’accesso alla prestazione

In deroga alla normativa generale, non è richiesto possesso dell’anzianità di 90 giorni per i dipendenti sospesi, ma i lavoratori devono essere in forza all’azienda alla data del 23 febbraio 2020.
La sussistenza di ferie pregresse in favore dei lavoratori non è ostativa alla concessione del beneficio.
Ai lavoratori sospesi viene riconosciuta la contribuzione figurativa ed eventuali prestazioni a sostegno del reddito, come l’Assegno al Nucleo Familiare.
L’azienda non è tenuta al versamento del contributo addizionale, trattandosi di un evento non evitabile, e non è prevista la riduzione proporzionale della prestazione in caso di proroghe di precedenti trattamenti di cassa integrazione in deroga.
Il pagamento può essere concesso per non più di 9 settimane.

Iter di concessione

La CIGO in deroga è gestita dalle Regioni e dalle Province Autonome.
Le domande di accesso al beneficio devono essere inoltrate direttamente alle Regioni, che provvederanno all’istruttoria ed alla verifica dei requisiti dei soggetti richiedenti, secondo l’ordine cronologico di presentazione.
Per le aziende che hanno più di 5 dipendenti la stipula di un accordo sindacale, concluso anche in via telematica, sarà indispensabile per richiedere la prestazione.

Concluso tale iter, le Regioni inoltreranno all’INPS, entro 48 ore, tramite il canale telematico “Sistema Informativo dei Percettori”:

  • il decreto di concessione;
  • l’elenco dei beneficiari;
  • il modelli INPS SR100 per la richiesta di integrazione salariale in deroga.

L’Istituto dovrà provvedere al monitoraggio dei limiti di spesa nell’ambito di quanto stanziato dallo Stato, trasmettendo i risultati dell’attività al Ministero del Lavoro, alle Regioni e alle Province Autonome. Al superamento del limite di spesa stanziato non potranno più essere emessi provvedimenti concessori (con l'emanazione del decreto sono stati impegnati € 3.293,2 milioni di euro per l’anno 2020, ripartiti tra Regioni e Province Autonome con più decreti ministeriali).

L’INPS provvederà al monitoraggio sulle domande presentate alle Regioni elaborando delle stime relative alla CIGO impegnata; la stima verrà effettuata moltiplicando il coefficiente orario per le ore richieste; l’importo medio orario riportato nella circolare n. 47/2020 è pari a 8,10 euro.
Al momento del rilascio dell’autorizzazione alla CIGO, la stima si trasformerà in spesa effettiva.
Dopo tale fase di verifica, l’Istituto procederà all’emissione dell’autorizzazione al pagamento dell’integrazione.
Trattandosi di una prestazione che prevede automaticamente il pagamento diretto da parte dell’INPS, il datore di lavoro dovrà trasmettere all’Istituto tutti i dati necessari al pagamento, utilizzando il modello SR41.
I datori di lavoro dovranno inoltrare il modello solo successivamente all’emanazione del provvedimento di autorizzazione, secondo l’iter ordinariamente seguito per la cassa in deroga.
L’Istituto non potrà procedere al pagamento senza il numero di autorizzazione.
Il modello SR41 dovrà comunque essere inoltrato entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di concessione di CIGO o alla data del provvedimento di autorizzazione, se successivo.
Trascorso inutilmente tale termine, il datore di lavoro inadempiente dovrà provvedere al pagamento della prestazione e agli oneri connessi, come previsto dall’art. 44 comma 6 ter del D.Lgs. n. 148/2015.

Con il messaggio n. 1508/2020 l’INPS ha previsto la semplificazione del modello SR41: non ne è più richiesta la compilazione nella parte relativa allo stato civile, titolo di studio, partecipazione a lavori socialmente utili ed eventuali periodi effettuati; inoltre, il modulo non deve più essere sottoscritto da parte del lavoratore.

L’Istituto provvederà alla verifica automatica delle condizioni soggettive oggetto della dichiarazione di responsabilità, che non dovranno più essere autocertificate dal dipendente. Contestualmente alla trasmissione del modello dovrà essere indicato dall’azienda il numero di autorizzazione, per poter procedere più celermente all’abbinamento automatico del file “SR41” alla medesima autorizzazione.

Anticipo bancario della cassa in deroga

In data 30 marzo 2020 è stata sottoscritta una convenzione tra l’Associazione Italia Bancaria (ABI), le parti sociali ed il Ministero del lavoro, che introduce la possibilità, da parte delle banche che aderiranno, di anticipare i trattamenti di integrazione anche in deroga previsti in occasione dell'emergenza COVID.

La convenzione prevede che i lavoratori sospesi possano inoltrare domanda di anticipazione direttamente ad una delle banche aderenti; sarà necessaria la contestuale apertura di un apposito conto corrente presso la banca erogatrice, che potrà avvenire a condizioni agevolate e ricorrendo a modalità telematiche. L’anticipazione della prestazione spetterà per un importo forfettario complessivo pari a 1.400 euro, in caso di durata massima della sospensione, ovvero 9 settimane.
La somma erogabile sarà ridotta proporzionalmente per periodi di sospensione di durata inferiore.
L’apertura del credito così disciplinata cesserà con il versamento da parte dell’INPS del trattamento di integrazione salariale oppure in caso di esito negativo della domanda, anche per indisponibilità delle risorse. In tale ultima ipotesi, il lavoratore dovrà provvedere alla restituzione della somma già erogata nel termine di 30 giorni dalla richiesta della banca; il datore di lavoro sarà tenuto ad intervenire per garantire il credito del lavoratore, anche attraverso versamenti diretti o anticipi delle retribuzioni o del TFR spettanti al lavoratore stesso che emanano un decreto sulla base del quale può essere corrisposto il trattamento.

Le integrazioni in deroga previste dal Decreto-Legge n. 9/2020 e dal Decreto-Legge n. 18/2020

La circolare n. 47 del 28 marzo 2020 chiarisce che la CIGO in deroga prevista sull’intero territorio nazionale si aggiunge alle prestazioni in deroga già previste per aziende che hanno unità produttive o lavoratori residenti nelle zone indicate nel D.P.C.M. del 1° marzo 2020.

Nel decreto erano state individuate le prime zone in cui era in corso l’emergenza epidemiologica e con il Decreto-Legge n. 9 del 2 marzo 2020 era stata prevista per tali zone la possibilità di accedere alla cassa integrazione in deroga ai sensi degli articoli 15 e 17.

L’art. 15 ha disciplinato la sospensione dell’attività lavorativa dei datori di lavoro con unità produttive site nei Comuni individuati nell’allegato 1 al D.P.C.M. 1 marzo 2020, nonché dei datori di lavoro i cui dipendenti siano residenti o domiciliati nei predetti Comuni, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro.
La durata della cassa in deroga concedibile ai sensi di tale norma è di tre mesi, decorrenti dalla data del 23 febbraio 2020; i lavoratori sospesi, in tale data, dovevano già essere in forza presso il datore di lavoro che chiede l’integrazione.

L’art. 17, al di fuori dei casi già disciplinati dall’art. 15, si riferisce invece ai datori di lavoro con sede legale, unità produttive o operative situate nelle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna ed alle aziende che abbiano alle proprie dipendenze lavoratori residenti o domiciliati nelle medesime Regioni. Nel caso in cui tali soggetti non abbiano accesso alle integrazioni salariali ordinarie è prevista la possibilità di fruizione della cassa in deroga, per un periodo massimo di un mese, sempre limitatamente ai lavoratori già in forza alla data del 23 febbraio 2020.

L’integrazione è concessa in casi di sospensione dell’attività lavorativa dovuta alle ordinanze emanate del Ministero della Salute, d’intesa con le Regioni, nell’ambito dei provvedimenti assunti con il Decreto-Legge n. 6 del 23 febbraio 2020.

La cassa integrazione in deroga per le aziende plurilocalizzate

Nei casi in cui l’azienda abbia unità produttive site in 5 o più Regioni, la prestazione sarà erogata sulla base di un decreto del Ministero del Lavoro.

La domanda dovrà essere pertanto inoltrata alla Direzione Generale Ammortizzatori sociali del Ministero stesso; anche in questi casi non è richiesta l’anzianità contributiva minima per il lavoratore e non è dovuto il contributo addizionale.

Il Ministero provvederà ad effettuare l’istruttoria entro 30 giorni dalla ricezione delle domande e, una volta accertata la sussistenza dei requisiti per l’accesso alla prestazione, ne quantificherà il relativo onere.

Il provvedimento di concessione è emanato con decreto tenendo conto dei limiti di spesa stabiliti dalle norme di legge. il decreto dovrà indicare:

  • il numero dei beneficiari coinvolti;
  • il periodo di integrazione;
  • le ore autorizzate.

Una volta ricevuta comunicazione del decreto autorizzatorio, l’azienda deve provvedere a inoltrare la domanda di CIGD all’INPS in via telematica, utilizzando la piattaforma “CIGWEB”; nella richiesta deve essere specificato il numero del decreto di concessione.

L’INPS esaminerà la domanda ed emetterà l’autorizzazione inviandola all’azienda tramite posta certificata. Anche in questo caso, il datore di lavoro dovrà provvedere a compilare il modello “SR41” entro 6 mesi, pena l’obbligo di provvedere direttamente al pagamento autorizzato. In seguito all’inoltro di tale modello, l’INPS potrà procedere all’erogazione della prestazione.

Se l’azienda ha meno di 5 unità produttive site Regioni o Province autonome diverse, la domanda dovrà essere inoltrata alle Regioni dove hanno sede le singole unità produttive.

Tabella riepilogativa:

 TIPOLOGIA DI INTEGRAZIONE  DURATA
 CIG IN DEROGA NAZIONALE (art. 22 d.l. n. 18/2020)  9 SETTIMANE
 CIG IN DEROGA COMUNI (allegato 1 D.P.C.M. 01/03/2020)  3 MESI
 CIG IN DEROGA LOMBARDIA, VENETO, EMILIA ROMAGNA  1 MESE

 

 

 dello stesso autore: CIG ordinaria per emergenza COVID-19