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sfruttamento lavoroINL - Circolare n. 5 del 28 febbraio 2019   

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

L'INL, dopo un congruo periodo di vigenza del nuovo art. 603 bis c.p. così come riformulato dalla L. n. 199/2016, ha ritenuto di fornire delle Linee guida per l’attività di vigilanza in materia di “intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”.

Preliminarmente l'Ispettorato rimarca che, in ogni caso, trattandosi di attività di polizia giudiziaria, gli ispettori dovranno tenere innanzitutto conto delle (eventuali, e/o diverse) indicazioni fornite dalle competenti Procure della Repubblica, sia sugli elementi utili alla configurazione del reato, sia sulle metodologie per l’acquisizione dei relativi elementi di prova. Quindi, dopo aver ricordato che la riformulazione dell'art. 603 bis c.p. da parte della L. n. 199/2016 ha previsto due distinte figure di incriminazione, ovvero quella della intermediazione illecita - che persegue chiunque “recluta” manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizione di sfruttamento e approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori - e quella dello sfruttamento lavorativo - con cui si punisce penalmente chiunque utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante la citata attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno - la circolare esplicita le linee guida e gli indirizzi operativi per tutto il personale ispettivo.

 

TESTO:

"Oggetto: art. 603 bis c.p. intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – attività di vigilanza – Linee guida.
Dopo un congruo periodo di vigenza del nuovo art. 603 bis c.p. si è resa opportuna l’emanazione delle presenti Linee guida per l’attività di vigilanza in materia di “intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”.

 

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