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Maxisanzione per lavoro nero: le modifiche nel corso degli anni

 

Sanzione per lavoro "nero" di cui all’art. 3, D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, conv. con L. 23 aprile 2002, n. 73 e le modifiche apportate sino a oggi. A seguire la nota n. 856 del 19 aprile 2022 emanata dall’Ispettorato nazionale del lavoro (INL), mediante la quale fornisce, tramite un Compendio allegato, una serie di chiarimenti sull’applicazione della maxisanzione.

 

(di Michele Martino, Centro Studi Aniv)

 

La c.d. maxisanzione, istituita oltre venti anni fa dal Decreto-Legge 22 febbraio 2002, n. 12, ha subito una serie di modifiche e innovazioni. Per questa ragione potrebbe risultare utile fare il punto sull'attuale configurazione e ripercorrere, anche a fini di studio, le varie modificazioni succedutesi nel corso del tempo.

 

LA VERSIONE ORIGINALE DELL'ART. 3

 

L'art. 3 del Decreto-Legge 22 febbraio 2002, n. 12 inizialmente era scritto semplicemente in questo modo:

«Art. 3. Proroga di termini in materia di emersione di lavoro irregolare

1. Nei commi 1 e 4 dell'articolo 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni ed integrazioni, il termine del 30 giugno 2002 è prorogato al 30 novembre 2002».

Tralasciando altre (irrilevanti ai nostri fini) modifiche apportate dalla legge di conversione (L. 23 aprile 2002, n. 73), la modifica più importante al decreto riguarda proprio la formulazione dell'art. 3, commi 3, 4 e 5, che ora risulta essere la seguente:

«3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste, l'impiego di lavoratori dipendenti non risultanti dalle scritture o altra documentazione obbligatorie, è altresì punito con la sanzione amministrativa dal 200 al 400 per cento dell'importo, per ciascun lavoratore irregolare, del costo del lavoro calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali, per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data di constatazione della violazione;

4. Alla constatazione della violazione procedono gli organi preposti ai controlli in materia fiscale, contributiva e del lavoro;

5. Competente alla irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma 3 è l'Agenzia delle Entrate. Si applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, ad eccezione del comma 2 dell'articolo 16».

Come si evince dal testo modificato dalla legge di conversione, viene sanzionato l'utilizzo di lavoratori dipendenti non risultanti dalle scritture o altra documentazione obbligatorie. La constatazione della violazione è posta in capo agli gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro, fisco e previdenza, i quali dovranno trasmettere tutti gli elementi raccolti e necessari all'Agenzia delle Entrate, quale organo competente all'irrogazione della sanzione.

 

LA SENTENZA 4 APRILE 2005, N. 144 DELLA CORTE COSTITUZIONALE

 

La prima osservazione di rilievo al Decreto (ora convertito in legge) è stata fatta dalla Corte Costituzionale la quale, con sentenza 4 aprile 2005, n. 144, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3 nella parte in cui non consente al datore di lavoro di provare che il rapporto di lavoro irregolare ha avuto inizio successivamente al primo gennaio dell'anno in cui è stata constatata la violazione.

lavoro nero

 

IL DECRETO-LEGGE 4 LUGLIO 2006, N. 223

 

Nel 2006, il Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 ha disposto, mediante l'art. 36-bis1, comma 7, lettera a), la sostituzione del comma 3 dell'art. 3, che quindi testualmente recita nella nuova versione:

«3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, l'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria è altresì punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata».

Si intravede, dal nuovo dettato normativo, la volontà del legislatore di stabilire misure sanzionatorie più chiare e facilmente applicabili da parte degli organi di controllo preposti.

Si noti che dalla nuova formulazione non compare più il termine "dipendenti" e, pertanto, la sanzione sarà applicabile anche per i residuali rapporti di lavoro.

E ancora, la misura punitiva è stata ampliata con la previsione di un minimo di 3.000 euro2 delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore irregolare utilizzato.

L'altra modifica di rilievo operata dal D.L.223 del 2006, mediante l'art. 36-bis, comma 7, lettera b) è la sostituzione del comma 5 col testo seguente:

«5. Alla irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma 3 provvede la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente. Nei confronti della sanzione non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124».

Quindi, competente alla irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma 3 non è più l'Agenzia delle Entrate3 ma la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio (com'era più naturale che fosse, trattandosi di una sanzione amministrativa in materia di lavoro).

Il nuovo comma 5 prevede espressamente la non applicabilità della diffida di cui all’art. 13 D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124 e, pertanto, non sarà possibile pagare la sanzione nella misura minima edittale, ma soltanto in misura ridotta a norma dell’art. 16 della legge n. 689/1981.

Note:

  1. L'art. 36-bis è stato introdotto dalla legge 248/2006 di conversione entrata in vigore dal 12/8/2006. Perciò è da tale data che assumono efficacia i nuovi provvedimenti;
  2. La Corte costituzionale, con sentenza 3 novembre 2014, n. 254 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 36-bis, comma 7, lettera a), nella parte in cui stabilisce che «L'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata». (Quindi dichiara incostituzionale il secondo periodo del comma 3 art. 3 D.L. 22 febbraio 2002, n. 12 come riformulato dal citato art. 36-bis).
  3. La legge 24 dicembre 2007, n. 247, con l'art. 1 comma 54 ha introdotto all'art. 36-bis il comma 7-bis il quale prevede che "L'adozione dei provvedimenti sanzionatori amministrativi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, relativi alle violazioni constatate prima della data di entrata in vigore del presente decreto, resta di competenza dell'Agenzia delle Entrate. NB il termine "constatate" è stato sostituito da "commesse" dall'art. 4, comma 3 della L. 4 novembre 2010, n. 183;

 

IL DECRETO-LEGGE 31 DICEMBRE 2007, N. 248

 

Il Decreto-Legge 31 dicembre 2007, n. 248 ha disposto (con l'art. 7) la proroga al 30 giugno 2008 del termine per la notifica dei provvedimenti sanzionatori amministrativi di cui all'articolo 3 relativi alle violazioni constatate fino al 31 dicembre 2002.

 

LA LEGGE 4 NOVEMBRE 2010, N. 183

 

Nel 2010, la L. 4 novembre 2010, n. 183 (c.d. collegato lavoro) ha apportato le seguenti modifiche all'art. 3:

  • con l'art. 4, comma 1, lettera a) la sostituzione del comma 3;
  • con l'art. 4, comma 1, lettera b) la sostituzione del comma 4;
  • con l'art. 4, comma 1, lettera c) la sostituzione del comma 5.

Pertanto i suddetti commi risulteranno riformulati ora nel modo seguente:

«3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresì la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo della sanzione è da euro 1.000 a euro 8.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorato di euro 30 per ciascuna giornata di lavoro irregolare, nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'evasione dei contributi e dei premi riferiti a ciascun lavoratore irregolare di cui ai periodi precedenti è aumentato del 50 per cento;

4. Le sanzioni di cui al comma 3 non trovano applicazione qualora, dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzi comunque la volontà di non occultare il rapporto, anche se trattasi di differente qualificazione;

5. All'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 3 provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro, fisco e previdenza. Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente».

La legge 183/2010 apporta, dunque, modifiche di rilievo all'art. 3 che qui stiamo studiando.

Viene innanzitutto confermata la natura di misura sanzionatoria aggiuntiva della maxisanzione, poiché la stessa non sostituisce ma va a sommarsi alle altre sanzioni previste dall'ordinamento vigente nei casi di rapporti di lavoro costituiti in maniera irregolare (quali le Sanzioni LUL di cui al comma 7 art. 39 del Decreto-Legge 112/2008 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 oppure la violazione degli obblighi di cui all'articolo 1, commi da 1 a 4 del D. Lgs. 152/1997 ecc.).

Altro elemento di assoluto rilievo è il nuovo presupposto per l'applicazione della maxisanzione, che adesso consiste nell'omessa preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'art. 9-bis, c. 2, del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510. La legge 183/2010 ha abbandonato il richiamo alle “scritture o altra documentazione obbligatoria”, di cui alle precedenti formulazioni del comma 3.

Appare chiaro l’obiettivo perseguito dal legislatore di sanzionare non solo le omissioni degli adempimenti imposti dalla legge in occasione di un’assunzione, ma la condotta consistente nell’impiego di lavoratori non regolarizzati (o irregolari, che dir si voglia).

L'utilizzo della locuzione "lavoratori subordinati" rafforza il convincimento che la condotta illecita dell’impiego di un lavoratore irregolare sia più grave se riferita ad un lavoratore subordinato piuttosto che a un lavoratore autonomo, benché tale scelta renderà più difficoltosa l'attività ispettiva di controllo.

Infatti, rispetto alla formulazione operata dal D.L. n. 223/2006 relativamente alla quale era sufficiente, per l'irrogazione della maxisanzione, constatare l'impiego di un lavoratore (anche autonomo) non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, ora l'organo di vigilanza deve anche accertare che tale impiego si sia realizzato con le modalità caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato.

In detto contesto, la maxisanzione assorbirà la sanzione di cui all'articolo 19 comma 3 del D. Lgs. 276/2003 (comunicazioni al Centro per l’impiego di assunzione, trasformazione e cessazione del rapporto di lavoro, ndr). La quale, all'opposto, negli altri casi diversi dal lavoro subordinato per i quali è comunque prevista la preventiva comunicazione al Centro per l'Impiego (co.co.co., associati in partecipazione, ecc.) sarà applicabile, ma non lo sarà la maxisanzione.

Per ulteriori approfondimenti su questo aspetto si rinvia a quanto chiarito dal MLPS con la circolare 38 del 12-11-2010.

Dall'applicazione della maxisanzione vengono espressamente esclusi i datori di lavoro domestico.

Inoltre per la prima volta si disciplina l'ipotesi di lavoratore regolarmente occupato all'atto dell'accesso ispettivo, ma irregolare per un periodo precedente all'assunzione. In tal caso, l'importo della sanzione (c.d. attenuata) va da un minimo di euro 1.000 a massimo euro 8.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorato di euro 30 (e non 150) per ciascuna giornata di lavoro irregolare.

Infine, l'importo delle sanzioni civili connesse all'evasione dei contributi e dei premi riferiti a ciascun lavoratore irregolare da questo momento è aumentato del 50 per cento (la precedente formulazione prevedeva un minimo di euro 3.000 per le sanzioni civili).

Di un certo interesse anche il novellato comma 4, il quale prevede la non applicabilità della maxisanzione laddove il datore di lavoro esibisca documentazione certa a dimostrare la non volontà di occultare il rapporto di lavoro. Tale documentazione, però, è soltanto quella relativa all'assolvimento, prima dell'intervento ispettivo, degli obblighi di natura previdenziale (DM10, flussi UNIEMENS), mentre non assumono lo stesso valore altri adempimenti (seppure assolti) quali l'iscrizione sul LUL o la consegna della lettera di assunzione.

Ulteriore elemento di novità, rispetto alla precedente formulazione, è la diversa individuazione dei soggetti legittimati ad irrogare la maxisanzione. La competenza ad adottare tale provvedimento, in passato in capo alle Direzioni provinciali del lavoro, viene ora riattribuita a tutti gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro, fisco e previdenza (Inps, Inail, Enpals, Ipsema, Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane, Guardia di Finanza, ecc.).

I suddetti soggetti procederanno alla contestazione/notificazione della maxisanzione, ai sensi dell'art 14 L. n. 689/1981, mediante il verbale unico di accertamento e notificazione introdotto dall'art 33 della stessa legge n. 183/2010.

Si osservi che i soggetti di cui sopra sono chiamati a ricevere e verificare la documentazione attestante il pagamento delle somme irrogate a titolo di maxisanzione. In caso di mancato pagamento, o di versamento effettuato in misura minore, gli organi di vigilanza sopra citati sono tenuti a redigere e ad inviare alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, un rapporto circostanziato ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della L. n. 689/1981 contenente anche apposite osservazioni in caso di presentazione di eventuali scritti difensivi.

Infine, si noti come risulti ora applicabile la procedura di diffida di cui all’art. 13 D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, in quanto il comma 5 non esclude più, come avveniva invece nel testo previgente, l'applicazione dell'istituto in questione alla maxisanzione per lavoro nero.

La diffida è applicabile anche nell'ipotesi di un primo periodo di impiego "in nero" seguito da un periodo di regolare occupazione, mentre non sarà applicabile in caso di lavoratori extracomunitari privi di idoneo permesso di soggiorno o di minori non occupabili, essendo tale condotta materialmente non sanabile.

 

MAXISANZIONE E SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE

 

La maxisanzione e la sospensione dell'attività imprenditoriale di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008.

Si osserva come il legislatore, nel ricomprendere la generalità dei rapporti di lavoro, anche non subordinati (in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro) abbia cercato, in qualche modo, di rendere più semplice e rapida l'applicazione del provvedimento di sospensione il quale, per la sua natura cautelare di salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori, mira a far cessare (o diminuire) i rischi, trovando la propria ratio nella correlazione tra lavoro irregolare e incremento delle probabilità di infortuni (cfr. Circ. Min. Lavoro n. 33 del 10-11-2009).

Trattandosi di un provvedimento da adottare nel corso dell'accesso ispettivo, appare chiara la necessità di determinare in maniera facile e veloce il riscontro dei presupposti di legge.

Diverso è il caso del provvedimento della maxisanzione che, come noto, viene adottato mediante il verbale unico di accertamento e contestazione notificato al datore di lavoro al termine dell’accertamento. Gli ispettori avranno, in tal caso, maggior tempo a disposizione per la qualificazione della condotta illecita e per l'applicazione delle eventuali sanzioni di legge.

 

IL DECRETO-LEGGE 23 DICEMBRE 2013, N. 145

 

Il Decreto-Legge 23 dicembre 2013, n. 145 convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9 ha disposto, con l'art. 14, comma 1, lettera a) l'aumento del 30% degli importi delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 3 del D.L. 22 febbraio 2002, n. 12.

Inoltre la legge di conversione, mutando orientamento rispetto a quanto previsto nella precedente legge 183/2010, dispone di nuovo la non ammissibilità della procedura di diffida di cui all’art. 13 D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124 (restano soggette alla procedura di diffida le violazioni commesse prima del 22/02/2014, data di entrata in vigore del provvedimento di conversione, ndr).

Con la Risoluzione n. 70/E/2014 l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “79AT” da utilizzare nel modello F23 per il versamento delle maggiorazioni delle sanzioni amministrative previste dall’art. 14, c. 1, lett. b) e c), D.L. n. 145/2013.

A seguito delle modificazioni apportate al decreto dalla legge di conversione n. 9/2014, appare opportuno specificare (come già lievemente anticipato poc'anzi) quanto segue:

  • Per le violazioni commesse dal 24/12/2013 (data di entrata in vigore del D.L. 145/2013) e fino al 21/02/2014, si applicheranno le sanzioni aumentate del 30% (sia per la parte fissa che per quella variabile) nonché la procedura di diffida di cui all’art. 13 D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124;
  • Per le violazioni commesse dal 22/02/2014 (data di entrata in vigore della legge di conversione n. 9/2014) si applicheranno le sanzioni aumentate del 30% (sia per la parte fissa che per quella variabile) ma non la procedura di diffida di cui all’art. 13 D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124.

Da osservare che la maggiorazione del 30% opera solo nel periodo dal 24/12/2013 al 31/12/2014, poiché la lettera a) del comma 1 art. 14 D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 è stata abrogata dall'art. 1 comma 300 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Lo stesso ragionamento va fatto per la non ammissibilità della procedura di diffida, anch'essa prevista dalla lettera a) e quindi la diffidabilità della maxisanzione torna a rivivere dopo l'abrogazione di cui sopra.

Sul punto cfr. Circ. n. 37 del 27 dicembre 2013 e Circ. n. 5 del 04 marzo 2014 emanate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

 

cantiere edile

 

 

IL DECRETO LEGISLATIVO 14 SETTEMBRE 2015, N. 151

 

Il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151 ha disposto, con l'art. 22, comma 1, una nuova modifica dell'art. 3, comma 3 e l'introduzione dei commi da 3-bis a 3-quinquies del medesimo articolo.

Quindi ancora un intervento del legislatore sulle disposizioni relative alla maxisanzione.

Il nuovo comma 3 dell'art. 3 è formulato come di seguito:

«3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresì la sanzione amministrativa pecuniaria: a) da euro 1.500 a euro 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro; b) da euro 3.000 a euro 18.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro; c) da euro 6.000 a euro 36.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro».

I nuovi commi da 3-bis a 3-quinquies sono i seguenti:

«3-bis. In relazione alla violazione di cui al comma 3, fatta eccezione per le ipotesi di cui al comma 3- quater, trova applicazione la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e successive modificazioni;

3-ter. Nel caso di cui al comma 3-bis, la diffida prevede, in relazione ai lavoratori irregolari ancora in forza presso il datore di lavoro e fatta salva l'ipotesi in cui risultino regolarmente occupati per un periodo lavorativo successivo, la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale con riduzione dell'orario di lavoro non superiore al cinquanta per cento dell'orario a tempo pieno, o con contratto a tempo pieno e determinato di durata non inferiore a tre mesi, nonché il mantenimento in servizio degli stessi per almeno tre mesi. In tale ipotesi, la prova della avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle sanzioni e dei contributi e premi previsti, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, è fornita entro il termine di centoventi giorni dalla notifica del relativo verbale;

3-quater. Le sanzioni sono aumentate del venti per cento in caso di impiego di lavoratori stranieri ai sensi dell'articolo 22, comma 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o di minori in età non lavorativa;

3-quinquies. In caso di irrogazione della sanzione di cui al comma 3, non trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché le sanzioni di cui all'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».

Notiamo anzitutto la scomparsa della c.d. sanzione attenuata finora adottabile nell'ipotesi di un primo periodo di impiego irregolare seguito da un periodo di regolare occupazione (comunque precedente agli accertamenti ispettivi).

Non è stato modificato, invece, il presupposto per la consumazione dell'illecito (impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico).

Ma sono soprattutto tre gli aspetti più interessanti che meritano maggior attenzione e approfondimento.

1 - Cambiano gli importi sanzionatori e la loro modalità di calcolo. Viene eliminata la maggiorazione giornaliera, e gli importi della sanzione sono ora graduati in scaglioni:

  1. da euro 1.500 a euro 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a 30 giorni di effettivo lavoro;
  2. da euro 3.000 a euro 18.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da 31 e sino a 60 giorni di effettivo lavoro;
  3. da euro 6.000 a euro 36.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre 60 giorni di effettivo lavoro.

Gli importi sanzionatori sono aumentati del 20% nel caso di impiego di lavoratori stranieri non in possesso di un valido permesso di soggiorno o di minori in età non lavorativa (comma 3-quater) e rispetto ad essi non trova evidentemente applicazione la procedura di diffida, la quale ritorna ad applicarsi invece per gli altri casi. Ma con qualche obbligazione aggiuntiva, come esposto al successivo punto 2.

2 - Oltre agli adempimenti formali da sanare (iscrizione sul LUL, lettera di assunzione, comunicazione Unilav), per essere considerato adempiente ed ottenere il beneficio dell’ammissione al pagamento della sanzione nella misura minima, il datore di lavoro, relativamente ai lavoratori irregolari, deve (comma 3-ter):

    1. stipulare un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale con riduzione dell'orario non superiore al 50%, o con contratti a tempo pieno e determinato di durata non inferiore a tre mesi;
    2. mantenere in servizio i lavoratori oggetto di regolarizzazione per un periodo non inferiore a tre mesi. Tale periodo va computato al netto del periodo di lavoro prestato in “nero”, il quale andrà comunque regolarizzato mediante il recupero della contribuzione non versata ed emanazione della diffida accertativa per le retribuzioni eventualmente non erogate ai lavoratori (cfr. Circ. n. 1/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali). Il termine entro cui ottemperare alla diffida viene fissato in 120 giorni dalla notifica del verbale unico.

3 - La maxisanzione non si aggiunge più alle altre violazioni precedentemente previste, come ulteriore aggravio con finalità deterrente (comma 3-quinquies), ma si sostituisce ed assorbe gli illeciti connessi e le relative sanzioni ex art. 19. commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 276/2003 (omesso invio della comunicazione di assunzione, trasformazione e cessazione del rapporto di lavoro al competente Centro per l’Impiego, mancata consegna al lavoratore della dichiarazione di assunzione) nonché le sanzioni relative alle violazioni in materia di LUL (art. 39 comma 7 D.L. 112/2008). In relazione a tale ultima violazione, si noti che, laddove il datore di lavoro non abbia mai istituito il libro unico e sia tenuto a farlo in ragione del lavoratore in “nero”, oggetto di accertamento, la sanzione per omessa istituzione, prevista dal comma 6 del medesimo art. 39, non essendo espressamente richiamata nell’esclusione di cui all’art. 3, comma 3-quinques, andrà sempre applicata.

Si noti inoltre come, limitando ancora l’applicazione della maxisanzione all’impiego di lavoratori subordinati, il D.Lgs. n. 151/2015 ha scelto di continuare a mantenere distinti l’ambito di applicazione di tale sanzione e quello del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale ex art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008.

Per approfondimenti sulle novità apportate dall'art. 22 D.Lgs. n. 151/2015 si rinvia alla lettura della Circolare n. 26 del 12 ottobre 2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

 

LA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145

 

La legge 30 dicembre 2018, n. 145, con l'art. 1, comma 445, lettera d) numero 1 ha modificato l'art. 3 del D.L 12/2002 prevedendo un aumento del 20% delle sanzioni.

Lo stesso comma 445, alla lettera e) prevede che le maggiorazioni sono raddoppiate (quindi ammonteranno al 40%, ndr) laddove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.

A seguito dell’introduzione delle predette maggiorazioni l'Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 7/E del 22 gennaio 2019, ha introdotto il nuovo codice tributo "VAET" da utilizzare sul mod. F23 per versare (solo) i maggiori introiti derivanti dall’incremento delle sanzioni amministrative.

 

IL DECRETO-LEGGE 28 GENNAIO 2019, N. 4

 

Infine, il Decreto-Legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 ha disposto, con l'art. 7, comma 15-bis, la modifica dell'art. 3, comma 3-quater. La novità consiste nel ricomprendere, relativamente all’applicazione della maggiorazione del 20% prevista dal citato comma, anche la fattispecie dell’utilizzo irregolare di lavoratori beneficiari del Reddito di cittadinanza di cui allo stesso D.L. 28 gennaio 2019, n. 4.

Nella seguente tabella sono esposti, a partire dal 2006, gli importi e le altre previsioni sanzionatorie di cui all'art. 3 del Decreto-Legge 22 febbraio 2002, n. 12.

 

prospetto art.3 rid 

 

LA NOTA N. 856 DEL 19 APRILE 2022 DELL’INL

 

Con l'intento di riepilogare ed in parte introdurre nuovi chiarimenti sulla applicazione della maxisanzione per lavoro “nero”, l’Ispettorato nazionale del lavoro ha emanato la nota n. 856 del 19 aprile 2022.

La nota introduce anche delle novità rispetto alle interpretazioni contenute nelle circolari di precedente pubblicazione. Le diverse e possibili fattispecie che gli ispettori possono intercettare sono riepilogate in un Compendio allegato alla nota (da considerarsi parte integrante di essa), sottoposto alla preventiva valutazione dell’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e che sarà periodicamente aggiornato sulla scorta di nuovi quesiti pervenuti e/o di novità legislative.

Di seguito si espongono alcune precisazioni di rilievo contenute nel Compendio, che comunque si invita a consultare per una più estesa e precisa conoscenza delle osservazioni ivi contenute.

 

AMBITO DI APPLICAZIONE della maxisanzione

a) soggettivo

Datori di lavoro privato, indipendentemente dal fatto che siano o meno organizzati in forma di impresa, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico (ma solo se il lavoratore domestico non risulti invece impiegato in attività d’impresa o professionale facente capo al medesimo datore di lavoro). Sono compresi anche gli enti pubblici economici tenuti alle comunicazioni ex art. 9 bis del D.L. n. 510/1996 (invio della comunicazione di assunzione entro il giorno antecedente a quello di instaurazione del rapporto di lavoro, ndr).

Inoltre la maxisanzione andrà applicata anche nel caso di prestazioni occasionali rese in regime di Libretto Famiglia di cui all'art. 54-bis del Decreto-Legge 50/2017 (cfr. Inps circolare n. 107/2017 e circolare n. 103/2018), nelle ipotesi in cui il lavoratore venga di fatto adibito in attività non rientranti in nessuna delle fattispecie che legittimano l’utilizzo del Libretto Famiglia.

b) oggettivo

Per l'applicazione della maxisanzione devono sussistere entrambi i seguenti requisiti:

  1. omesso invio della comunicazione di assunzione nei termini previsti dall'art. 9 bis del D.L. n. 510/1996;
  2. subordinazione: il rapporto di lavoro deve presentare i requisiti propri della subordinazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 2094 del Codice civile.

Pertanto sono esclusi i rapporti di lavoro per i quali la legge prevede una comunicazione ex articolo 23 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 vale a dire soci e familiari di cui all'art. 4 primo comma, numeri 6 e 7 del medisimo D.P.R. n. 1124/1965 (DNA all'Inail).

Si precisa che l'indice della subordinazione non può darsi per accertato ma va debitamente ed accuratamente dimostrato (cfr. ML circ. n. 38/2010 e lett. circ. n. 10478/2013).

 

NATURA DELL’ILLECITO

Dopo aver delineato gli ambiti soggettivi e oggettivi per l'applicazione della maxisanzione, il Compendio prosegue sulla NATURA DELL’ILLECITO, specificando che la legge da applicare, nel caso di condotte illecite che si protraggano ricadendo nel periodo di vigenza di più norme succedutesi nel tempo, è quella vigente al momento in cui la condotta antigiuridica cessa in seguito alla cessazione del rapporto o alla sua regolarizzazione (principio del tempus regit actum).

 

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Sono quindi esposti gli importi della maxisanzione con le maggiorazioni disposte (da ultimo) dal già richiamato Art. 1 comma 445 lett. d) numero 1 L. 30 dicembre 2018, n. 145.

Pertanto, gli importi (attuali) della sanzione sono determinati nelle misure di seguito esposte:

  1. da euro 1.800 a euro 10.800 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro;
  2. da euro 3.600 a euro 21.600 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro;
  3. da euro 7.200 a euro 43.200 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro.

In forza dell’art. 3, comma 3-quater D.L 12/2002, le sanzioni sono aumentate del 20% in caso di impiego di lavoratori stranieri (ai sensi dell'art. 22, comma 12, del D.Lgs. n. 286/1998) o di minori in età non lavorativa (cioè coloro che non possono far valere dieci anni di scuola dell’obbligo e il compimento dei sedici anni).

Inoltre, come già in precedenza riferito, l'Art. 7 comma 15-bis del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 ha disposto l'applicazione della suddetta maggiorazione del 20% anche in caso di utilizzo irregolare di lavoratori percettori del reddito di cittadinanza di cui al D.L. n. 4/2019 (conv. da L. n. 26/2019).

Pertanto, gli importi della maxisanzione comprensiva della suddetta maggiorazione del 20% sono attualmente i seguenti:

  1. da euro 2.160 a euro 12.960 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro;
  2. da euro 4.320 a euro 25.920 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro;
  3. da euro 8.640 a euro 51.840 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro.

 

CODICI TRIBUTO F23

Si ricorda che l’importo delle maggiorazioni di cui all'art. 3, comma 3-quater, D.L 12/2002 dev'essere versato, come segnalato in precedenza, separatamente (sempre con mod. F23) utilizzando il codice tributo “VAET”.

Per ogni evenienza si riportano di seguito i codici versamento F23 da utilizzare alle varie scadenze:

 

maxisanzione cod tributo 

Il compendio precisa (anche) quali codici utilizzare per l'iscrizione a ruolo delle somme dovute, sia per la quota base che per le maggiorazioni.

Quindi prosegue con una serie di paragrafi mediante cui sono approfonditi gli ulteriori, seguenti aspetti:

Collaborazioni occasionali ex art. 2222 c.c.
Tracciabilità delle retribuzioni
Diffida
Termine per il pagamento delle sanzioni e per la presentazione del ricorso ex art. 17, d.lgs. N. 124/2004 in caso di
pluralità di illeciti
Regolarizzazione e tipologie contrattuali
Contratto intermittente
Contratto a tempo determinato
Contratto di apprendistato
Organi competenti a contestare la maxisanzione
Fattispecie particolari
Lavoratori extracomunitari clandestini
Minori
Percettori reddito di cittadinanza
Maxisanzione nel settore marittimo
Casi di esclusione della maxisanzione: scriminanti
Infortunio
Uniurg e maxisanzione
Maxisanzione e prosecuzione del contratto a tempo determinato
Maxisanzione e contratto di prestazione occasionale (art. 54-bis D.L. N. 50/2017)
Maxisanzione appalto, distacco e somministrazione
Lavoratori in distacco transnazionale
Caporalato e maxisanzione
Maxisanzione e tirocinio
Maxisanzione ed enti del terzo settore

Per l'approfondimento dei suddetti argomenti si rinvia, ancora una volta, alla lettura della nota n. 856 del 19 aprile 2022 e del relativo, citato Compendio.

 

CONSIDERAZIONI FINALI

 

Diffida sì, diffida no. Sanzioni fisse, a scaglioni, con maggiorazioni per giornate di lavoro in nero o invece per particolari categorie di soggetti utilizzati. E ancora aumenti del 20% sì, aumenti no.

I continui interventi del legislatore che hanno modificato più e più volte nel tempo le disposizioni relative alla maxisanzione, sembrano più delle scelte dettate da volontà estemporanee mirate a intensificare o alleggerire le misure sanzionatorie sulla scorta di fattori di natura congiunturale, piuttosto che il frutto di uno studio organico e sistemico della condotta illecita che si concretizza con l'utilizzo di lavoratori irregolari.

Ci si auspica, quindi, un intervento completo e definitivo del legislatore al fine dare indirizzi univoci e chiari sia al mondo datoriale che agli organi preposti ai controlli sui luoghi di lavoro.

E per concludere, oltre all'attività sanzionatoria e punitiva di tali comportamenti, s'intende fare qualcosa in termini di prevenzione del fenomeno? O dobbiamo rassegnarci, alla stregua di quanto sta avvenendo in materia di salute e sicurezza sociale? (v. Morti sul Lavoro: nulla è cambiato...anzi! in altra sezione di questo sito).

 

Consigli per la lettura:

1 -- La c.d. maxisanzione: elementi caratterizzanti e ambito di applicazione della fattispecie sanzionata di IRENE CORSO, Dottore di ricerca in Diritto del lavoro e Avvocato del Foro di Padova (si trova qui).

2 -- Qualche riflessione sul lavoro irregolare di Marianna Russo (2017 - Università di Roma “La Sapienza” - ©Marianna Russo 2017) (si trova qui).

  

Pubblicato: 05 Marzo 2023
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CONVEGNO

 

organizzato dall'Università CA' FOSCARI di Venezia

 

“Appalto e rapporti di lavoro”

 

Venezia - Aula Magna Silvio Trentin - Cà Dolfin

Giovedi 28 Febbraio 2023

ORE 14.00

 

PROGRAMMA

riga

 

Ore 14.00


Registrazione partecipanti


ore 14.30


Saluti istituzionali

Tiziana Lippiello, Magnifica Rettrice Università Ca’ Foscari
Michele Bernasconi, Direttore Dipartimento di Economia Università Ca’ Foscari
Tommaso Bortoluzzi, Presidente Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia
Patrizia Gobat, Presidente Consiglio dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Venezia


ore 15.00


Presiede
Adalberto Perulli, Università Ca’ Foscari


Introducono
Massimo Cacciari, Università Vita-Salute San Raffaele di Milano
Andrea Cavalletto, Amministratore O.ME.CA. e Trafilerie O.ME.CA.


ore 15.30
Relazioni


- Valerio Speziale, Università Raffaele D’Annunzio di Pescara, Il fenomeno dell’appalto nei suoi profili strutturali. Appalto lecito, illecito e intermediazione di manodopera
- Franco Scarpelli, Università Milano Bicocca, La disciplina individuale e collettiva dei rapporti di lavoro, il cambio appalto
- Silvia Borelli, Università di Ferrara, Subcontracting, appalti internazionali e diritto dell’Unione europea
- Marta Giaconi, Università Milano Bicocca, Appalti pubblici e rapporti di lavoro


ore 16.15
Interventi


Matteo Zoppas, Past President Confindustria Venezia Veneto
Roberto Crosta, Segretario generale Unioncamere del Veneto


ore 16.45
Tavola rotonda


Coordina: Massimo Cacciari


Partecipano
- Carlo Nordio, Ministro dell Giustizia
- Enrico Carraro, Presidente Confindustria Veneto
- Maurizio Landini, Segretario Generale CGIL
- Paolo Pennesi, Direttore dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro
- Giancarlo Sponchia, Presidente Associazione Nazionale dei Funzionari Ispettivi

Da questo link è scaricabile l'intervento del Presidente Sponchia


ore 17.45


Conclusioni
Tiziano Treu, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, presidente CNEL

 

Evento accreditato da:
Ordine dei Consulenti del Lavoro – Consiglio Provinciale di Venezia e da Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia con 3CFU (per la sola partecipazione in presenza)

Pubblicato: 02 Marzo 2023
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CONVEGNO

 

organizzato dall'ANIV e con la collaborazione di ANCL (Associazione nazionale consulenti del Lavoro)

 

“LAVORO E RIPRESA ECONOMICA ALL’INSEGNA DELLA LEGALITA’”

 

relatori 6

 

Milano - Sala Falk – Fondazione Culturale Ambrosianeum – Via delle Ore, n. 3

Giovedi 1° dicembre 2022

ORE 9.00/13.30

 

PROGRAMMA

riga

 

Ore 9,30 -     Presentazione Convegno e introduzione ai lavori

G. Sponchia - Presidente ANIV

 

Ore 10,00 -     Relazione

 

«Evasione contributiva: tendenze recenti ed obiettivi PNRR».

Alessandro Santoro - Professore ordinario di scienza delle finanze e Presidente della Commissione per la redazione della relazione sull’economia non osservata e sull’evasione fiscale e contributiva.

 

Ore 10.30 -    Interventi

 

D. Montanaro - Presidente nazionale ANCL

P. Di Nunzio - Presidente Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano

A. Graziano - Presidente ANCL Milano

F. Ricci - INPS - Dir Reg. Lombardia

L. Fabretti - UMANA S.P.A.

P. Muscatello - INL, Direttore Interregionale Nord Ovest

A. Lanza - INAIL, Direttore Regionale Lombardia

P. Storari - Sostituto procuratore della Repubblica (Procura di Milano)

R. Fontana - Sostituto procuratore della Repubblica (Procura di Milano)

R. Maio - INPS, Avvocatura regionale Lombardia

 

Ore 9,30 -     Sono previsti inoltre interventi di:

Rappresentanti OO.SS.

Comando CC

Comando GdF

Comando Polizia Locale Milano

Rappresentanti forze politiche

 

Qui alcune foto dell'evento

 

Si ringrazia per la collaborazione e per l'organizzazione:

Francesco Lepore - Responsabile Aniv Lombardia

Michele Martino - Coordinatore Centro Studi Aniv

Piero Perotti - RUO Vigilanza Inps Pavia


Evento valido ai fini della formazione continua obbligatoria per gli iscritti all’ordine dei Consulenti del Lavoro (autorizzazione n. 15/2015).

E’ necessario provvedere all’iscrizione sulla piattaforma MYANCL (https://ancl.it/) e sulla piattaforma nazionale della formazione continua dei Consulenti del Lavoro (http://formazione.consulentidellavoro.it/)

 

 

 

Pubblicato: 16 Dicembre 2022
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agenda aniv 2021

 


AGENDA ANIV 2023

GUIDA PRATICA PER UNA CORRETTA CONTRIBUZIONE

 

Ed eccoci ancora qui a presentare la nostra guida sistematica ed aggiornata per l’applicazione delle disposizioni in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione sociale, dal titolo: “Guida pratica per una corretta contribuzione”. A distanza di trentacinque anni siamo ancora in grado di offrire un prodotto molto apprezzato sia dagli ispettori che dai professionisti che a vario titolo operano nel complesso mondo del lavoro.

 

Nel prezzo di acquisto della Guida Pratica 2023 è inoltre incluso il volume: La previdenza nella Pubblica Amministrazione.

Purtroppo, dopo molti anni nei quali l’abbiamo mantenuto inalterato, siamo stati costretti a ritoccare il prezzo d’acquisto a causa dell’aumento dei costi delle materie prime. Abbiamo, comunque, mantenuto l’abbonamento gratuito alla rivista L’Ispettore e la Società, per chi acquista l’agenda.

La grande novità di quest’anno è rappresentata dalla possibilità di acquistare anche la versione web, sia unitamente all’agenda Aniv, a prezzo agevolato, sia singolarmente.

Per coloro che avranno acquistato l'Agenda 2023, l'Aniv metterà a disposizione, anche per quest'anno, nell’apposita “Area riservata” presente all’interno del nostro sito www.aniv.it, i seguenti allegati:

-      il Compendio delle prestazioni erogate dall’INPS;

-      il Prontuario 2023 con le tabelle in materia di contributi, minimali, ANF ecc...;

-      La guida pratica alle sanzioni amministrative;

-      la rivista “L’Ispettore e la Società”;

-      gli aggiornamenti delle norme e delle disposizioni fino al 31 marzo 2023.

L'accesso all'Area riservata sarà possibile solo tramite credenziali (utente e password) che saranno fornite dall'Aniv.

Ci auguriamo che, come negli anni precedenti, anche questa volta il nostro impegno venga apprezzato e rappresenti un valido supporto per tutti gli operatori.

  

 

 btn acquista

 

 

 

 

Pubblicato: 17 Ottobre 2022
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Giornata nazionale

morti sul lavoro


stop

 


 

Pubblicato: 08 Ottobre 2022
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Art 1677-bis del Codice Civile - Ripercussioni in materia di obbligazione solidale.

 

La legge di Bilancio 2022 ha introdotto l’art 1677-bis, “prestazione di più servizi riguardanti il trasferimento di cose” nel Codice Civile. La mancanza di maggiori specifiche potrebbe causare effetti indesiderati in materia di appalti e di obbligazione solidale ex art. 29 del D.lgs 276/2003.

 

(di Valerio Giusti e Michele Martino, Centro studi Aniv)

 

 

PREMESSA

Le nozioni di solidarietà sono indicate dall’art. 1292 del Codice Civile:

L'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri; oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori.

La norma di riferimento dei lavoratori occupati in regime di appalto è invece l’art. 29 del D.lgs 276/2003 e successive modifiche ed integrazioni, più precisamente quanto previsto al comma 2:
In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento… (omissis)….

Si noti che il limite biennale dalla cessazione dell’appalto si riferisce esclusivamente all’eventuale azione del lavoratore e non è pertanto applicabile all'azione promossa dagli Enti Previdenziali che resta soggetta alla sola prescrizione quinquennale prevista dall’art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995, lettera b).

Tale concetto è stato sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 18004 del 4 luglio 2019 la quale, dando ragione alle pretese avanzate dai verbali degli ispettori di Vigilanza dell’INPS, ha ribadito che la decadenza biennale prevista dall’art.29 non poteva estendersi all’Istituto previdenziale i cui diritti restano soggetti esclusivamente al termine di prescrizione quinquennale in quanto l’obbligo contributivo e quello retributivo rispondono ad una funzione diversa e sono distinti per natura, ambito di applicazione e rilevanza sociale.

Tale orientamento della Cassazione, consolidato dalla stessa Corte con la sentenza n. 22110 dello stesso anno, ha rilanciato una forte attenzione sulle tutele previdenziali dei lavoratori occupati dalle aziende che operano non solo nei contratti di appalto e subappalto ma anche nei contratti “affini” come quello di subfornitura, come sancito dalla Corte Costituzionale con sentenza 6 dicembre 2017, n. 254 e dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza 5 marzo 2020, n. 6299 (che riprende la sentenza n. 254).

Alla luce di quanto sopra, i termini prescrizionali per aggredire eventuali debiti contributivi riferiti a lavoratori operanti in regime di appalto, subappalto e subfornitura sono, quindi, quelli previsti dal citato art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995. Termini recentemente sospesi per ben due volte a causa della pandemia da Covid-19:
- la prima volta dal 23/02/2020 al 30/06/2020 (D.L. 18/2020);
- la seconda volta dal 31/12/2020 al 30/06/2021 (D.L. 183/2020).

Volendo fare un esempio, i contributi dovuti nei confronti dei lavoratori subordinati per il periodo di paga del mese di gennaio 2017, si dovranno considerare prescritti solo alla data successiva al 24/12/2022, sempre che a quella data non siano state attivate precise richieste di pagamento atte ad interrompere e riavviare la prescrizione quinquennale prevista, appunto, dalla Legge 335/95.

L'ARTICOLO 1677-BIS DEL CODICE CIVILE

Alla fine dello scorso anno, con l’art. 1, comma 819, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (la Legge di Bilancio 2022), il legislatore è intervenuto sulla normativa preesistente introducendo un nuovo articolo del Codice civile, l’art 1677-bis, “prestazione di più servizi riguardanti il trasferimento di cose”, che così recita:
"Se l'appalto ha per oggetto, congiuntamente, la prestazione di più servizi relativi alle attività di ricezione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto, alle attività di trasferimento di cose da un luogo a un altro si applicano le norme relative al contratto di trasporto, in quanto compatibili".

codice civile

Tale articolato è stato successivamente modificato tramite l'art. 37 bis del Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 (convertito con legge 29 giugno 2022, n. 79), e quindi l'ultima versione è la seguente:

«Art. 1677-bis. - (Prestazione di più servizi riguardanti il trasferimento di cose) - Se l'appalto ha per oggetto, congiuntamente, la prestazione di due o più servizi di logistica relativi alle attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto, alle attività di trasferimento di cose da un luogo a un altro si applicano le norme relative al contratto di trasporto, in quanto compatibili».

Gli articoli usciti recentemente sugli organi di stampa specializzata in materia di lavoro hanno immediatamente posto l’attenzione sulle ripercussioni in tema di obbligazione solidale, rifacendosi a quanto disposto dall’art. 83 bis del Decreto-legge 112/2008, convertito in legge 133/2008, che disciplina la responsabilità solidale nei contratti di trasporto.

In particolare i commi 4bis e 4ter:
- 4bis) al fine di garantire l'affidamento del trasporto a vettori in regola con l'adempimento degli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi, il committente è tenuto a verificare preliminarmente alla stipulazione del contratto tale regolarità mediante acquisizione del documento di cui al comma 4-sexies (il DURC, ndr). In tal caso il committente non assume gli oneri di cui ai commi 4-ter e 4-quinquies. -
- 4ter) il committente che non esegue la verifica di cui al comma 4-bis ovvero di cui al comma 4-quater è obbligato in solido con il vettore, nonché con ciascuno degli eventuali sub-vettori, entro il limite di un anno dalla cessazione del contratto di trasporto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi agli enti competenti, dovuti limitatamente alle prestazioni ricevute nel corso della durata del contratto di trasporto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni amministrative di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.

L’interpretazione data dalla stampa specializzata potrebbe avere un forte impatto limitante alla possibilità degli enti previdenziali di addebitare ai committenti la contribuzione evasa dalle aziende del settore logistico che, come ben sanno gli addetti ai lavori, soffre un continuo proliferare di aziende e cooperative spurie che non applicano nemmeno lontanamente i contratti collettivi più rappresentativi e sono avvezze ad evadere sistematicamente tributi e contributi. Aziende che effettuano un continuo e illegale dumping nei confronti delle aziende sane.

Dall’analisi letterale dell'articolo 1677-bis del C.C., alcuni professionisti del settore sostengono che le norme relative al contratto di trasporto si potrebbero applicare solo “...alle attività di trasferimento di cose da un luogo a un altro”.
In realtà non è stato esplicitamente indicato nella norma che le operazioni di stoccaggio, manipolazione, custodia, carico e scarico siano comprese in questa attività di trasferimento. Anche perché, essendo le attività tipiche della logistica, se il legislatore avesse avuto quell’intendimento, avrebbe con più chiarezza indicato tutto il settore logistico.

Questa incertezza normativa potrebbe generare confusione e comportamenti diversi nell'ambito delle attività connesse al recupero dei crediti fiscali e contributivi mediante chiamata in solido dei committenti nel settore della logistica. Un settore che, senza un ulteriore modifica legislativa, rimarrebbe regolato dalla normativa previgente mentre la nuova norma si dovrebbe poter applicare solo agli autisti, conducenti o facchini accompagnatori che si occupano del trasferimento effettivo della merce.

A parere degli scriventi, l’art. 1677-bis non si può comunque applicare nei confronti delle pretese contributive dell’INPS per gli stessi motivi sanciti dalla Cassazione con sentenza n. 18004 del 4 luglio 2019 in materia di solidarietà.
La sentenza, che ha definito una volta per tutte la questione, ha ribadito il concetto secondo cui l’obbligazione retributiva e le altre norme che regolano il rapporto di lavoro devono essere tenuti distinte dall’obbligo contributivo, pur se tra loro connessi, in quanto la Corte ha espressamente chiarito che l'obbligazione contributiva, sussistente in capo all’INPS, deriva direttamente dalla legge, è distinta ed autonoma rispetto a quella retributiva, ha natura indisponibile e va commisurata alla retribuzione che al lavoratore spetterebbe sulla base della contrattazione collettiva vigente (ad es. l’art. 1 L.389/89 ecc.).
In buona sostanza la Corte ha sottolineato la rilevanza sociale dell’obbligazione contributiva, che risponde all’interesse diretto della collettività, quale è il finanziamento del sistema previdenziale: e su questo interesse diretto, protetto dalla Legge, verte la connessione immanente tra la retribuzione dovuta e la pretesa impositiva dell’Ente previdenziale.

All’interno delle motivazioni della sentenza, la Corte ha ricordato che l’Ente ha la potestà, comunque, di attivare le azioni per il soddisfacimento dell’obbligo contributivo aldilà di quanto previsto dalle norme che regolano il rapporto di lavoro e/o commerciale tra le parti per non spezzare il nesso stretto tra retribuzione dovuta ed adempimento dell'obbligo contributivo, con conseguente vulnus nella protezione assicurativa del lavoratore.
In sostanza, così come è avvenuto per la decadenza biennale indicata dal già richiamato comma 2 dell’art. 29 del D.lgs 276/2003, anche alla luce dell’art. 1677-bis, gli enti previdenziali dovranno continuare a pretendere il soddisfacimento degli obblighi contributivi ai soggetti cointeressati (committenti, appaltatori, ecc) in quanto soggetti alla sola prescrizione quinquennale (di cui alla Legge 335/1995), lasciando poi alla giurisprudenza la conferma di questo legittimo principio, così come è avvenuto con le sentenze n. 18004 del 4 luglio 2019 e n. 22110 del 4 settembre 2019.

 

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INL Circ. n. 6 del 29 marzo 2018

 

 

Pubblicato: 22 Luglio 2022
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Bonus di 200 euro, precisazioni Inps

 

Indennità di 200 euro per lavoratori dipendenti introdotta con l’articolo 31, decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50: precisazioni dell'Inps con i messaggi 13 giugno 2022, n. 2397 e Con il messaggio 21 giugno 2022, n. 2505. Bonus di 200 euro ai pensionati e percettori di reddito di cittadinanza. Bonus di 200 euro alle altre categorie di beneficiari

 

(di Carmen Pierni, Centro studi Aniv)

 

Nel quadro delle misure urgenti adottate in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, il D.L. n. 50/2022 ha previsto all’articolo 31, comma 1, che “ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, non titolari dei trattamenti di cui all'articolo 32 e che nel primo quadrimestre dell'anno 2022 hanno beneficiato dell'esonero di cui al predetto comma 121 per almeno una mensilità, è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 200 euro”.

modello F24 inps

Possono accedere a tale beneficio, ricorrendone i presupposti previsti dalla legge, tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, a condizione che il lavoratore abbia beneficiato, nel primo quadrimestre dell'anno 2022, dell'esonero contributivo di cui al comma 121 della Legge 234/2021 per almeno una mensilità.

Si ricorda che tale ultima misura agevolativa sulla quota dei contributi IVS a carico dei lavoratori pari allo 0,8 punti percentuali è stata introdotta – mese per mese - per tutti i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, purché venga rispettato il limite della retribuzione mensile, da intendersi come retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di 2.692,00 euro (circ. INPS n. 43/2022). Il bonus di 200 euro non è cedibile nè sequestrabile ne' pignorabile e non costituisce reddito nè ai fini fiscali nè ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.

Esso è riconosciuto in misura fissa, una sola volta ed in automatico, previa acquisizione da parte del datore di lavoro di una dichiarazione con la quale il lavoratore dichiara di non percepire il bonus da parte di altro datore di lavoro e di non essere titolare di trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili e di reddito di cittadinanza (art. 32, commi 1 e 18 D.L. 50/22). Nell’ipotesi in cui dovesse risultare, per il medesimo lavoratore dipendente, che più datori di lavoro abbiamo compensato la predetta indennità una tantum di 200 euro, l’Istituto comunicherà a ciascun datore di lavoro interessato la quota parte dell’indebita compensazione effettuata, per la restituzione all’Istituto e il recupero verso il dipendente. Si precisa, al riguardo, che l’importo indebitamente riconosciuto al lavoratore, ai fini del recupero, sarà suddiviso in parti uguali tra i diversi datori di lavoro interessati alla restituzione.

L’INPS, con il messaggio n. 2505/2022, che segue il messaggio n. 2397/2022, chiarisce, altresì, d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, che la retribuzione nella quale riconoscere l’indennità da parte dei datori di lavoro è quella di competenza del mese di luglio 2022, oppure, in ragione dell’articolazione dei singoli rapporti di lavoro (ad esempio, part-time ciclici) o della previsione dei CCNL, quella erogata nel mese di luglio del corrente anno, seppure di competenza del mese di giugno 2022. Il rapporto di lavoro, in ogni caso, deve sussistere nel mese di luglio 2022 e la predetta indennità deve essere erogata, sussistendo il rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato nel mese di luglio del corrente anno e gli altri requisiti posti dal menzionato articolo 31, anche laddove la retribuzione di competenza di luglio 2022 (o giugno 2022, secondo quanto chiarito in precedenza) risulti azzerata in virtù di eventi tutelati (ad esempio, in ragione della sospensione del rapporto di lavoro per ammortizzatori sociali in costanza di rapporto - CIGO/CIGS, FIS o Fondi di solidarietà, CISOA - o congedi).

Il credito maturato per effetto dell'erogazione dell'indennità sarà compensato dal datore di lavoro attraverso la denuncia contributiva mensile di competenza del mese di giugno 2022 o luglio 2022, secondo le indicazioni operative fornite dall’INPS con Messaggio Hermes n. 2397/2022 e n. 2505/2022.

Il datore, nelle denunce di competenza del mese di giugno 2022 o luglio 2022, dovrà valorizzare all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:
• nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il nuovo valore “L031”, avente il significato di “Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.”;
• nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito in valore “N”;
• nell’elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’anno/mese “06- 07/2022”;
• nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo da recuperare.

Per i lavoratori iscritti alla Gestione pubblica, per il recupero dell’indennità ad essi erogata, i datori di lavoro dovranno compilare nella denuncia del mese di luglio 2022 l’elemento <RecuperoSgravi> nel modo seguente:
• nell’elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l’anno 2022;
• nell’elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il mese 06 o 07;
• nell’elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore “35” avente il significato di “Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”;
• nell’elemento <Importo> dovrà essere indicato l’importo da recuperare.

I datori di lavoro agricoli, al fine di recuperare l’indennità pagata ai lavoratori in forza nel mese di luglio 2022 nelle denunce “Posagri” del mese di riferimento delle competenze, di giugno o luglio 2022, valorizzeranno in <DenunciaAgriIndividuale> l’elemento <TipoRetribuzione> con il <CodiceRetribuzione> “9”, avente il significato di “Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”. Per gli elementi <TipoRetribuzione> che espongono il predetto <CodiceRetribuzione> “9” dovrà essere valorizzato unicamente l’elemento <Retribuzione> con l’importo dell’indennità una tantum da recuperare.
Il <CodiceRetribuzione> “9” potrà essere valorizzato:
•nei flussi di competenza del mese di giugno 2022 inviati entro il 31 agosto 2022, ultimo giorno utile per l’acquisizione dei flussi del secondo trimestre per la seconda emissione dell’anno 2022;
•nei flussi di competenza del mese di luglio 2022 inviati entro il 30 novembre 2022, ultimo giorno utile per l’acquisizione dei flussi del terzo trimestre per la terza emissione dell’anno 2022.

Bonus di 200 euro ai pensionati e percettori di reddito di cittadinanza.

Il D.L. prevede l’erogazione d’ufficio dell’una tantum di euro 200,00 da parte dell’INPS con la mensilità di luglio 2022 ai titolare di trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili e di reddito di cittadinanza.

Qualora i soggetti risultino titolari esclusivamente di trattamenti non gestiti dall'INPS, il casellario centrale dei pensionati individua l'Ente previdenziale incaricato dell'erogazione dell'indennità una tantum che provvede negli stessi termini e alle medesime condizioni ed è successivamente rimborsato dall'INPS a seguito di apposita rendicontazione.

Anche ai nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza l’indennità in parola è corrisposta d'ufficio dall’INPS nel mese di luglio 2022, unitamente alla rata mensile di competenza, con esclusione, però, dei nuclei in cui è presente almeno un beneficiario delle indennità di cui all'articolo 31 e di cui ai commi da 1 a 16 dell’art. 32. In questi casi, l’erogazione avverrà sulla base dei dati disponibili all'Ente erogatore al momento del pagamento ed è soggetta alla successiva verifica del reddito, anche attraverso le informazioni fornite in forma disaggregata per ogni singola tipologia di redditi dall'Amministrazione finanziaria e ogni altra amministrazione pubblica che detiene informazioni utili.

L’INPS erogherà l’indennità una tantum di 200 euro anche ai percettori di Naspi, DIS-COLL e di disoccupazione agricola di competenza del 2021.

Bonus di 200 euro alle altre categorie di beneficiari

L'INPS erogherà, altresì, il bonus a domanda:
• ai lavoratori domestici che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro alla data di entrata in vigore del decreto legge. Le domande possono essere presentate presso gli Istituti di Patronato.
• ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile i cui contratti sono attivi alla data di entrata in vigore del D.L. , che siano iscritti alla Gestione separata INPS e che abbiano un reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021;
• ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 che, nel 2021 abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate. Anche in questo caso l'indennità è corrisposta ai soggetti che abbiano un reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021;
• ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati, purché abbiano un reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021;
• ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile. Per tali contratti deve risultare per il 2021 l'accredito di almeno un contributo mensile e i lavoratori devono essere già iscritti alla data di entrata in vigore del D.L. n. 50/2022 alla Gestione separata;
• agli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 con reddito nell'anno 2021 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla data di entrata in vigore D.L. alla Gestione separata.

Fondo per il sostegno del potere d'acquisto dei lavoratori autonomi

Per i lavoratori autonomi e professionisti, le regole sono contenute nell’articolo 33 del D.L. n. 50/2022, che prevede la creazione di un Fondo specifico, con un finanziamento di 500 milioni di euro, per erogare la somma una tantum di 200 euro ai titolari di Partita IVA e ai professionisti iscritti alle casse di previdenza private di categoria. In questo caso, la legge non specifica entro quali limiti di reddito scatterà il diritto al bonus perché le regole sono demandate ad un apposito decreto ministeriale.

Il Fondo sarà destinato ai Professionisti, titolari di partita iva, iscritti alle Casse di previdenza dei professionisti, agli artigiani ed esercenti attività commerciali, ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, agli Imprenditori agricoli a titolo principale (IAP), agli Autonomi iscritti alla gestione separata INPS, ad esclusione dei collaboratori coordinati e continuativi.

 

 

 

Pubblicato: 26 Giugno 2022

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