Art. 2120 Codice Civile
In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro
subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto a un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento
si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non
superiore all'importo della retribuzione dovuta
per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le
frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o
superiori a 15 giorni.
Salvo diversa previsione
dei contratti
collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente,
comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura,
corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e
con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.
In caso di sospensione
della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui
all'articolo 2110,
nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista
l'integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione di cui al
primo comma l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto
diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.
Il trattamento di cui al
precedente primo comma, con esclusione della quota maturata nell'anno, è
incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione
di un tasso costituito dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento
dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno
precedente.
Ai fini
dell'applicazione del tasso di rivalutazione di
cui al comma precedente per frazioni di anno, l'incremento dell'indice ISTAT è
quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a
quello di dicembre dell'anno precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori
a quindici giorni si computano come mese intero.
Il prestatore di lavoro,
con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può
chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al
70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del
rapporto alla data della richiesta.
Le richieste sono
soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo, di
cui al precedente comma, e comunque del 4 per cento del numero totale dei
dipendenti.
La richiesta deve essere
giustificata dalla necessità di:
1.
a) eventuali spese sanitarie per terapie o interventi straordinari
riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
2.
b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli,
documentato con atto notarile(1).
L'anticipazione può
essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene
detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto.
Nell'ipotesi di cui
all'articolo 2122 la
stessa anticipazione è detratta dall'indennità prevista
dalla norma medesima.
Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti
collettivi o da patti individuali. I contratti collettivi possono altresì
stabilire criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste di
anticipazione.