Art. 2112 c.c. - Mantenimento dei diritti dei
lavoratori in caso di trasferimento d'azienda
Aggiornato al 11/01/2019
In caso di trasferimento d'azienda, il
rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti
i diritti che ne derivano.
Il cedente ed il cessionario sono
obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del
trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di
procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle
obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.
Il cessionario è tenuto ad applicare i
trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali,
territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza,
salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili
all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si produce
esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello.
Ferma restando la facoltà di esercitare
il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il
trasferimento d'azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento. Il
lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei
tre mesi successivi al trasferimento d'azienda, può rassegnare le proprie
dimissioni con gli effetti di cui all'articolo 2119, primo comma.
Ai fini e per gli effetti di cui al
presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione
che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella
titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro,
preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria
identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base
del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di
azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al
trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente
autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal
cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento. (1)
Nel caso in cui
l'alienante stipuli con l'acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione
avviene utilizzando il ramo d'azienda oggetto di cessione, tra appaltante e
appaltatore opera un regime di solidarietà di cui
all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
(3)
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Note:
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(1) Comma così sostituito dall'art. 32, D.Lgs. 10
settembre 2003, n. 276. Lo stesso articolo 32 ha, inoltre, disposto che restano
fermi i diritti dei prestatori di lavoro in caso di trasferimento d'azienda di
cui alla normativa di recepimento delle direttive europee in materia.
(2) Articolo prima modificato dall'art. 47, L. 29 dicembre 1990, n. 428 e poi
così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 2 febbraio 2001,
n. 18, a decorrere dal 1° luglio 2001, ai sensi dell'art. 3 dello stesso
decreto.
(3) Comma aggiunto dall'art. 32, D.Lgs. 10 settembre
2003, n. 276, come modificato dall'art. 9, D.Lgs, 6
ottobre 2004, n. 251. Il testo in vigore prima della modifica disposta dal
citato D.Lgs. n. 251 del 2004 era il seguente: «Nel
caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un contratto di appalto la cui
esecuzione avviene utilizzando il ramo d'azienda oggetto di cessione, tra
appaltante e appaltatore opera un regime di
solidarietà di cui all'articolo 1676».