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CASSAZIONE - Sentenza n. 8662 del 28-03-2019   

aula tribunale

  

Insensibilità del debito contributivo nei confronti dell’Inps in caso di transazione fra le parti.

 

La sentenza della Cassazione n. 8662 del 2019 ha ribadito il principio che la transazione intervenuta fra le parti non spiega efficacia nei confronti del rapporto contributivo (cfr. tra le altre Cassazione sent. n. 19587 del 2017).

 

 

(di Domenica Cori, Collegio Nazionale di Tutela d Garanzia Aniv)

 

Come è noto, la transazione è un contratto tipico con il quale le parti compongono una lite intervenuta fra loro o la prevengono attraverso reciproche concessioni. Dalla disciplina codicistica emergono tre diverse forme di transazione. La prima c.d. “pura”, di cui al primo comma dell’art. 1965 del Codice Civile, con la quale le parti affiancano al precedente regolamento di interessi l’accordo transattivo; la seconda c.d. “mista” di cui al secondo comma dell’art. 1965 del Codice Civile, con la quale si creano, modificano o si estinguono rapporti diversi da quelli oggetto della contestazione fra le parti. Infine la transazione c.d. “novativa”, di cui all’art. 1976 del Codice Civile, con la quale le parti estinguono, per novazione, il precedente rapporto e lo sostituiscono con un nuovo regolamento di interessi. Al fine di una transazione novativa devono essere integrati due presupposti: l’oggettiva diversità fra il rapporto originario e quello discendente dalla transazione (c.d. “aliquid novi”) e la volontà espressa alla novazione (c.d. “animus novandi”).

È importante ricordare che la transazione, ai sensi dell’art. 1967 del Codice Civile, deve essere provata per iscritto, mentre la forma per iscritto a pena di nullità del contratto sussiste solo per i casi di cui all’art. 1350, n. 1-11 del Codice Civile e quando parte contrattuale sia la P.A.

La fattispecie esaminata dalla Cassazione, in commento, aveva ad oggetto un accordo intervenuto nella forma di una transazione novativa al fine di comporre il contenzioso pendente fra un lavoratore e controparti datoriali per lo svolgimento di mansioni dirigenziali.

L’efficacia novativa della transazione aveva comportato, ai sensi dell’art. 1230 del Codice Civile, che disciplina l’ipotesi della novazione oggettiva, l’estinzione del precedente rapporto giuridico e la sostituzione ad esso di uno nuovo.

Un tale accordo per la Cassazione spiega effetti sul rapporto lavorativo, ma non su quello previdenziale, dal momento che quest’ultimo, pur scaturendo dal primo ne resta autonomo e distinto.

Il rapporto contributivo, il quale fa capo ad un soggetto terzo, si connota infatti per profili pubblicistici che non sono nella disponibilità delle parti del rapporto lavorativo e permane indipendentemente dagli obblighi retributivi, fondandosi su tutto ciò che il lavoratore ha diritto di ricevere e quindi anche se le obbligazioni retributive non siano state soddisfatte, ovvero persino qualora il lavoratore abbia rinunziato ai suoi diritti.

In conclusione, la transazione intervenuta tra lavoratore e datore di lavoro è estranea al rapporto tra quest’ultimo e l’INPS e l’Istituto può provare, con qualsiasi mezzo e anche in via presuntiva, gli imponibili assoggettabili a contribuzione.

 

 

 La sentenza