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La legge n. 12 dell’11 febbraio del 2019 - Breve commento

 

La legge numero 12 dell’11 febbraio del 2019 ha convertito il Decreto-Legge n. 135 del 14 dicembre 2018, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione.

(di Maria Concetta Rametta, Centro studi Aniv)

 

La legge contiene in sé una serie di disposizioni su varie materie.

Con riferimento ai profili lavoristici si segnalano l’art 3 e l’art. 3 quinquies.

In particolare, l ’art. 3, al comma primo, elimina l'obbligo della modalità telematica per la tenuta del Libro unico del lavoro, obbligo che era stato previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2019, dall’art. 15 del D. Lgs. n. 151/2015.

La stessa norma, inoltre, al comma 1-undecies prevede che “I dati della denuncia aziendale di cui all'articolo 5,comma 1, lettere a), c) e d), del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, possono essere acquisiti d'ufficio dall'INPS, dal fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende agricole, gestito dal Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). Le imprese agricole indicano nella denuncia aziendale i dati di cui al presente comma nel caso in cui non abbiano costituito o aggiornato il fascicolo aziendale. “ Nello specifico trattasi dei dati relativi a:

   - l’ubicazione, la denominazione e l’estensione dei terreni distintamente per titolo del possesso e per singole colture praticate;
   - l’indicazione della ditta intestata in catasto e delle partite, fogli e particelle catastali dei terreni condotti;
   - il numero dei capi di bestiame allevati, distintamente per specie, e modalità di allevamento”.

L’articolo 3-quinquies modifica l’art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, proibendo alle “imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi di far agire nei locali di proprieta' o di cui abbiano un diritto personale di godimento i lavoratori autonomi dello spettacolo, ivi compresi quelli con rapporti di collaborazione, appartenenti alle categorie indicate ai numeri da 1) a 14) del primo comma dell'articolo 3, che non siano in possesso del certificato di agibilita'. Per le prestazioni svolte dai lavoratori di cui al numero 23-bis) del primo comma dell'articolo 3 il certificato di agibilita' e' richiesto dai lavoratori medesimi, salvo l'obbligo di custodia dello stesso che e' posto a carico del committente. 2. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 le imprese sono soggette alla sanzione amministrativa di euro 129 per ogni giornata di lavoro prestata da ciascun lavoratore autonomo»”.

La Legge 12