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INPS - Messaggio n. 2103 del 21-05-2020

durc

  

La validità del DURC in seguito all'emanazione del Decreto-Legge n. 34 del 19 maggio 2020, c.d. Decreto Rilancio.

(di Michele Martino, Centro Studi Aniv)

 

Tra le disposizioni contenute nel D.L. 18 del 17 marzo 2020, emanate dal Governo in seguito all’emergenza Covid-19, una riguardava il Documento unico di regolarità contributiva (Durc) e testualmente recitava “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020” (articolo 103, comma 2).

Con la Legge n. 27 del 24 aprile 2020, di conversione del citato decreto, è stato sostituito il testo del comma 2 prevedendo che “Tutti i certificati, attestati, permessi...(omissis)... in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”. Quindi la validità del DURC veniva estesa (con forse troppa generosità?) ben oltre la data del 31 luglio 2020.

Con il D.L. 34 del 19 maggio 2020, c.d. Decreto Rilancio, la validità dei DURC rilasciati nella “fase Covid” viene nuovamente modificata, disponendo che i DURC in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020 conservano validità sino al 15 giugno 2020.

L’Inps è intervenuto con il messaggio n. 2103 del 21 maggio 2020, precisando che la previsione suddetta comporta che, alle richieste di DURC inoltrate agli Enti dal 16 aprile 2020, si applicano gli ordinari criteri previsti dal D.M. 30 gennaio 2015 e dal D.M. 23 febbraio 2016.

Nel messaggio l’Istituto previdenziale precisa, inoltre, che gli adempimenti ed i versamenti oggetto di sospensioni stabilite dalle disposizioni emanate per l’emergenza Covid-19 non possono essere valutati ai fini della verifica per il rilascio del DURC.

 

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