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Delega di funzioni e responsabilità civile del datore di lavoro  

sicurezza sul lavoro

  

La Cassazione, con ordinanza n. 12753/2019, rinnova il suo orientamento in punto di delega delle funzioni di controllo in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, non escludendo la responsabilità civile del datore di lavoro per l’infortunio di un dipendente. In particolare, ad avviso della Suprema Corte, la delega delle funzioni di prevenzione e protezione, e quindi anche del controllo sull’osservanza delle stesse, non esonera il datore di lavoro dall’eventuale responsabilità civile per l’infortunio.

(di Giuseppe Gentile, Coordinatore scientifico Centro studi Aniv)

 

 

Il punto controverso
La sentenza dei giudici di appello aveva assolto la società datrice di lavoro dall’accusa, formulata dall’infortunato, di aver omesso il controllo sull’osservanza delle misure di prevenzione, affermando che essa aveva delegato tale funzione di controllo al preposto al cantiere.
In giudizio era emerso che il ricorrente aveva subito un infortunio sul lavoro (consistente nel danno ad un occhio) nel mentre stava svolgendo un’attività alle dipendenze della società datrice di lavoro, convenuta in giudizio congiuntamente al legale rappresentante.
La Corte territoriale aveva ritenuto, ai fini che qui interessano, che doveva darsi per pacifico che l'incidente fosse avvenuto durante un’attività di lavoro dipendente, anche se non regolare, atteso che il danneggiato stava utilizzando un flessibile senza occhiali di protezione. Era da ritenere dimostrato, inoltre, che i dispositivi di protezione erano stati consegnati ai dipendenti ed era stata eseguita una corretta attività di informazione.
Parimenti, la Corte aveva escluso che la convenuta società ed il legale rappresentante potessero essere ritenuti responsabili dell'accaduto, atteso che, pur rivestendo quest’ultimo il ruolo di amministratore unico della società, il soggetto realmente preposto alla vigilanza ed al quotidiano controllo dei lavoratori era in realtà un altro dipendente, padre del convenuto. Pertanto, rivestendo quest'ultimo il ruolo di preposto, non era possibile ravvisare in capo al legale rappresentante della società la commissione di un illecito, essendo stato dimostrato che i dispositivi di protezione erano stati consegnati e che non vi era stata alcuna omissione di controllo sui dipendenti.

Contro la sentenza della Corte d'Appello ha proposto ricorso per Cassazione il lavoratore, lamentando con un unico motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 2087 c.c. e del Testo unico in materia di infortuni sul lavoro, atteso che la circostanza secondo cui ci fosse un direttore dei lavori non farebbe comunque venire meno la responsabilità del legale rappresentante della società.

Il punto fermo apposto dalla Cassazione
Chiamata a pronunciarsi sulla questione, la Suprema Corte ha accolto il ricorso, affermando di non condividere l’impostazione adottata dalla Corte territoriale secondo cui, accertato il rispetto da parte  della società datrice di lavoro degli obblighi attinenti alla consegna dei dispositivi di sicurezza per i lavoratori, ed anche che era stata fornita a questi ultimi un'adeguata opera di informazione, non vi era poi la prova della commissione, da parte del legale rappresentante della società di una omissione di controllo dei lavoratori dipendenti in merito al concreto utilizzo dei dispositivi di protezione, in quanto tale controllo non competeva all’amministratore unico della società, bensì al direttore dei lavori preposto al cantiere.
Per la Cassazione, infatti, tale ragionamento non è condivisibile atteso che la normativa di specie (allora D.lgs. n. 626/1994, art. 4, ora T.U. n. 81/2008) prevede che il datore di lavoro è tenuto a fornire ai lavoratori i necessari strumenti di protezione, richiedendo l'osservanza da parte dei lavoratori delle norme vigenti; ed anche che la possibilità di delegare le funzioni di prevenzione e protezione non fa venire meno la responsabilità del datore di lavoro.
Ne consegue che, ove anche fosse stato realmente delegato il compito di controllare il rispetto della normativa di sicurezza ad un soggetto diverso dall’amministratore della società,  ciò non escluderebbe la responsabilità di quest'ultimo e della società che egli rappresenta (art. 1228 c.c.).

Osservazioni conclusive
L’iter logico seguito dalla Suprema Corte conferma la risalente impostazione della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'accertato rispetto delle normative antinfortunistiche non esonera il datore di lavoro dall'onere di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi dell'evento (Cass. 18 maggio 2007, n. 11622; Cass. 24 gennaio 2012, n. 944).
Il datore di lavoro non può quindi invocare a propria scusante, in sede civile, la delega delle funzioni di controllo e la sentenza impugnata non ha accertato se vi furono o meno le omissioni di controllo dei dipendenti.

 

 L'Ordinanza