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gravida licenziata

Corte di giustizia UE - Sentenza del 22/03/2018

Le lavoratrici gestanti possono essere licenziate a seguito di un licenziamento collettivo.

In un caso del genere, il datore di lavoro deve fornire alla lavoratrice gestante licenziata i motivi che giustificano il licenziamento nonché i criteri oggettivi adottati per designare i lavoratori da licenziare. Con la sentenza emessa nella causa C-103/16, la Corte dichiara che la direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992 (che vieta il licenziamento delle lavoratrici nel periodo compreso tra l’inizio della gravidanza e il termine del congedo di maternità) non osta a una normativa nazionale che consente il licenziamento di una lavoratrice gestante a causa di un licenziamento collettivo, a condizione che siano indicati i criteri oggettivi adottati per designare i lavoratori da licenziare.

TESTO: "La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 10, punti 1 e 2, della direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU 1992, L 348 pag. 1), nonché dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi (GU 1998, L 225, pag. 16)..."

 

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