DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151
Testo unico delle disposizioni legislative in materia
di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo
15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.
(Entrata in vigore del
decreto: 27-4-2001)
(Ultimo aggiornamento
all'atto pubblicato il 31/12/2018)
vigente al 05/10/2020
Testo in vigore dal: 25-6-2015
…omissis…
Art. 55.
Dimissioni
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 12;
legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 18, comma 2)
((1. In caso di dimissioni
volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto, a norma dell'articolo
54, il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità
previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento.
La lavoratrice e il lavoratore che si dimettono nel predetto periodo non sono
tenuti al preavviso.))
2. La disposizione di cui al comma 1
si applica al padre lavoratore che ha fruito del congedo di paternità.
3. La disposizione di cui al comma 1
si applica anche nel caso di adozione e di affidamento, entro un anno
dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.
4. La risoluzione consensuale del rapporto
o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di
gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di
vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento,
o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalle
comunicazioni di cui all'articolo 54, comma 9, devono essere convalidate dal servizio
ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio.
A detta convalida è sospensivamente condizionata l'efficacia della risoluzione
del rapporto di lavoro.
(24) (31)
5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS.
15 GIUGNO 2015, N. 80)).
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AGGIORNAMENTO (24)
La L. 28 giugno 2012, n. 92 ha
disposto (con l'art. 4, comma 17) che "Al di fuori dell'ipotesi di cui
all'articolo 55, comma 4, del citato testo unico di cui al decreto legislativo
26 marzo 2001, n. 151, come sostituito dal comma 16 del presente articolo, l'efficacia
delle dimissioni della lavoratrice o del lavoratore e della risoluzione
consensuale del rapporto è sospensivamente condizionata alla convalida
effettuata presso la Direzione territoriale del lavoro o il Centro per l'impiego
territorialmente competenti, ovvero presso le sedi individuate dai contratti collettivi
nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative
a livello nazionale."
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AGGIORNAMENTO (31)
La L. 28 giugno 2012, n. 92 come modificata
dal D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto
2013, n. 99, ha disposto (con l'art. 4, comma 23-bis) che "Le disposizioni
di cui ai commi da 16 a 23 trovano applicazione, in quanto compatibili, anche
alle lavoratrici e ai lavoratori impegnati con contratti di collaborazione
coordinata e continuativa, anche a progetto, di cui all'articolo 61, comma 1,
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e con contratti di associazione
in partecipazione di cui all'articolo 2549, secondo comma, del codice
civile".