Decreto Legislativo 10 settembre 2003,
n. 276
Testo coordinato ed aggiornato con le modifiche fino alla Legge 21 giugno
2017, n. 96
(Omissis)
Articolo 30.
Distacco
1. L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro,
per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori
a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività
lavorativa.
2. In caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del
trattamento economico e normativo a favore del lavoratore.
3. Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il
consenso del lavoratore interessato. Quando comporti un trasferimento a una
unità produttiva sita a più di 50 km da quella in cui il lavoratore è adibito,
il distacco può avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche,
organizzative, produttive o sostitutive.
4. Resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 8, comma 3, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236.
4-bis. Quando il distacco avvenga in violazione di quanto disposto dal
comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a
norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche
soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un
rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica
il disposto dell'articolo 27, comma 2. (1)
4-ter. Qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che
abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa che abbia validità ai
sensi del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, l'interesse della parte distaccante sorge
automaticamente in forza dell'operare della rete, fatte salve le norme in
materia di mobilità dei lavoratori previste dall'articolo 2103 del codice civile.
Inoltre per le stesse imprese è ammessa la codatorialità
dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete
stesso. (2)
(1) Comma aggiunto dall'art. 7,
comma 1, D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251.
(2) Comma aggiunto dall'art. 7, comma 2,
lett. 0a), D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito,
con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 99.
(Omissis)