D.P.R. n.
322 del 22/07/1998 - art. 4
Regolamento recante modalità per la presentazione delle
dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle
attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo
3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
1. Salvo quanto previsto per la dichiarazione unificata
dall'articolo 3, comma 1, i soggetti indicati nel titolo III del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, obbligati ad operare ritenute alla
fonte, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenute
alla fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo, nonché gli intermediari
e gli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti
tenuti alla comunicazione di dati ai sensi di specifiche disposizioni
normative, presentano annualmente una dichiarazione unica, anche ai fini dei
contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (I.N.P.S.) e
dei premi dovuti all'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli
infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.), relativa a tutti i percipienti, redatta in
conformità ai modelli approvati con i provvedimenti di cui all'articolo 1,
comma 1.
2. La dichiarazione indica i dati e gli elementi necessari per
l'individuazione del sostituto d'imposta, dell'intermediario e degli altri
soggetti di cui al precedente comma, per la determinazione dell'ammontare dei
compensi e proventi, sotto qualsiasi forma corrisposti, delle ritenute, dei
contributi e dei premi, nonché per l'effettuazione dei controlli e gli altri
elementi richiesti nel modello di dichiarazione, esclusi quelli che l'Agenzia
delle entrate, l'I.N.P.S. e l'I.N.A.I.L. sono in grado di acquisire
direttamente e sostituisce le dichiarazioni previste ai fini contributivi e
assicurativi.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con
i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del
lavoro e della previdenza sociale, la dichiarazione unica di cui al comma 1 può
essere estesa anche ai contributi dovuti agli altri enti e casse.
3-bis. I sostituti d'imposta, comprese le Amministrazioni dello
Stato, anche con ordinamento autonomo, di cui al primo comma dell'articolo 29
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che
effettuano le ritenute sui redditi a norma degli articoli 23, 24, 25, 25-bis e
29 del citato decreto n. 600 del 1973, tenuti al rilascio della certificazione
di cui all'articolo 7-bis del medesimo decreto, trasmettono in via telematica,
direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3,
all'Agenzia delle entrate i dati fiscali e contributivi contenuti nella
predetta certificazione, nonché gli ulteriori dati necessari per l'attività di
liquidazione e controllo dell'Amministrazione finanziaria e degli enti
previdenziali e assicurativi, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello
di erogazione. Entro la stessa data sono, altresì, trasmessi in via telematica
i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate ai soli fini contributivi e
assicurativi nonché quelli relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a
seguito dell'assistenza fiscale prestata ai sensi del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Le trasmissioni in via
telematica effettuate ai sensi del presente comma sono equiparate, a tutti gli
effetti, alla esposizione dei medesimi dati nella dichiarazione di cui al comma
1.
4. Le attestazioni comprovanti il versamento delle ritenute e ogni
altro documento previsto dal decreto di cui all'articolo 1 sono conservati per
il periodo previsto dall'articolo 43, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e sono esibiti o trasmessi, su richiesta,
all'ufficio competente. La conservazione delle attestazioni relative ai
versamenti contributivi e assicurativi resta disciplinata dalle leggi speciali.
4-bis. Salvo quanto previsto dal comma 3-bis, i sostituti di
imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento
autonomo, gli intermediari e gli altri soggetti di cui al comma 1 presentano in
via telematica, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 2, 2-bis,
2-ter e 3, la dichiarazione di cui al comma 1, relativa all'anno solare
precedente, entro il 31 marzo di ciascun anno.
5. (Comma soppresso)
6. (Comma soppresso)
6-bis. I soggetti indicati nell'articolo 29, terzo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che
corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenuta alla fonte
comunicano all'Agenzia delle entrate mediante appositi elenchi i dati fiscali
dei percipienti. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate
sono stabiliti il contenuto, i termini e le modalità delle comunicazioni,
previa intesa con le rispettive Presidenze delle Camere e della Corte
costituzionale, con il segretario generale della Presidenza della Repubblica,
e, nel caso delle regioni a statuto speciale, con i Presidenti dei rispettivi
organi legislativi. Nel medesimo provvedimento può essere previsto anche
l'obbligo di indicare i dati relativi ai contributi dovuti agli enti e casse
previdenziali.
6-ter. I soggetti indicati nel comma 1 rilasciano un'apposita
certificazione unica anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale
per la previdenza sociale (I.N.P.S.) attestante l'ammontare complessivo delle
dette somme e valori, l'ammontare delle ritenute operate, delle detrazioni di
imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché gli
altri dati stabiliti con il provvedimento amministrativo di approvazione dello
schema di certificazione unica. La certificazione è unica anche ai fini dei
contributi dovuti agli altri enti e casse previdenziali. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le relative modalità di
attuazione. La certificazione unica sostituisce quelle previste ai fini
contributivi.
6-quater. Le certificazioni di cui al comma 6-ter, sottoscritte
anche mediante sistemi di elaborazione automatica, sono consegnate agli
interessati entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui le somme
e i valori sono stati corrisposti ovvero entro dodici giorni dalla richiesta
degli stessi in caso di interruzione del rapporto di lavoro. Nelle ipotesi di
cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, la certificazione può essere sostituita dalla copia della
comunicazione prevista dagli articoli 7, 8, 9 e 11 della legge 29 dicembre
1962, n. 1745.