Art. 410 c.p.c. Tentativo di
conciliazione
Chi intende propone in giudizio una domanda relativa
ai rapporti previsti dall’articolo 409 può promuovere, anche tramite
l’associazione sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato, un previo
tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione individuata
secondo i criteri di cui all’articolo 413.
La comunicazione della richiesta di espletamento del
tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata
del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua
conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza (1).
Le commissioni di conciliazione sono istituite presso
la Direzione provinciale del lavoro. La commissione è composta dal direttore
dell’ufficio stesso o da un suo delegato o da un magistrato collocato a riposo,
in qualità di presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da quattro
supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e da
quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative a livello territoriale.
Le commissioni, quando se ne ravvisi la necessità,
affidano il tentativo di conciliazione a proprie sottocommissioni, presiedute
dal direttore della Direzione provinciale del lavoro o da un suo delegato, che
rispecchino la composizione prevista dal terzo comma. In ogni caso per la
validità della riunione è necessaria la presenza del presidente e di almeno un
rappresentante dei datori di lavoro e almeno un rappresentante dei lavoratori.
La richiesta del tentativo di conciliazione,
sottoscritta dall’istante, è consegnata o spedita mediante raccomandata con
avviso di ricevimento. Copia della richiesta del tentativo di conciliazione
deve essere consegnata o spedita con raccomandata con ricevuta di ritorno a
cura della stessa parte istante alla controparte (2).
La richiesta deve precisare:
1) nome, cognome e residenza dell’istante e del
convenuto; se l’istante o il convenuto sono una persona giuridica,
un’associazione non riconosciuta o un comitato, l’istanza deve indicare la
denominazione o la ditta nonché la sede;
2) il luogo dove é sorto il
rapporto ovvero dove si trova l’azienda o sua dipendenza alla quale é addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la
sua opera al momento della fine del rapporto;
3) il luogo dove devono essere fatte alla parte
istante le comunicazioni inerenti alla procedura;
4) l’esposizione dei fatti e delle ragioni posti a
fondamento della pretesa.
Se la controparte intende accettare la procedura di
conciliazione, deposita presso la commissione di conciliazione, entro venti
giorni dal ricevimento della copia della richiesta, una memoria contenente le
difese e le eccezioni in fatto e in diritto, nonché le eventuali domande in via
riconvenzionale. Ove ciò non avvenga, ciascuna delle parti é
libera di adire l’autorità giudiziaria. Entro i dieci giorni successivi al
deposito, la commissione fissa la comparizione delle parti per il tentativo di
conciliazione, che deve essere tenuto entro i successivi trenta giorni. Dinanzi
alla commissione il lavoratore può farsi assistere anche da un’organizzazione
cui aderisce o conferisce mandato (3).
La conciliazione della lite da parte di chi
rappresenta la pubblica amministrazione, anche in sede giudiziale ai sensi
dell’articolo 420, commi primo, secondo e terzo, non può dar luogo a
responsabilità, salvi i casi di dolo e colpa grave.
(1)
Dal momento della presentazione dell’istanza di conciliazione alla commissione
si interrompono i termini di prescrizione, che riprenderanno a decorrere dalla
data in cui il tentativo si è compiuto (positivamente o negativamente). Durante
l’espletamento del tentativo, inoltre, restano sospesi i termini di decadenza e
tale sospensione si protrae per i 20 giorni successivi alla sua conclusione.
(2) I commi che seguono illustrano il procedimento,
le modalità della richiesta ed il suo contenuto, anche con riferimento agli
atti della controparte. La semplificazione della procedura si evidenzia, ad
esempio, nell’aver previsto, per la comunicazione della richiesta, non il
meccanismo della notificazione, ma quello della semplice consegna o spedizione
con avviso di ricevimento.
(3) Accanto all’organizzazione cui aderisce,
il lavoratore può farsi assistere anche da persona di sua fiducia: avvocato,
consulente del lavoro, commercialista.